CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 30218/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, pronunciata in data 27 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato dalla recidiva specifica e reiterata (fatto commesso in Roma il 10 marzo 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8