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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14395/2026

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proprio difensore, difesidall’Avvocatura Generale Dello Stato;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 gennaio 2022 n. 228;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad unascuola di specializzazione;-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;Numero registro generale 5765/2022N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta alrisarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2.

Con sentenza 7.4.2017 n. 7188 il Tribunale rigettò la domanda perdifetto di prova.La sentenza fu appellata dalla soccombente.3.

Con sentenza 31.1.2022 n. 228 la Corte d’appello di Roma accolse inparte il gravame.La Corte ritenne che l’appellante avesse fornito valida prova di averefrequentato la scuola di specializzazione in gastroenterologia dal 1980 al1984 senza percepire alcuna remunerazione, e che pertanto avesse dirittoal risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e75/363, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio denuncial’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto spettante ildiritto al risarcimento anche a quanti avessero iniziato la scuola dispecializzazione prima dell’entrata in vigore delle Direttive sopra indicate.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez.un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia lamedesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso propostodalla Presidenza del Consiglio.N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 5765/2022Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, incausa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si siaiscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore delladirettiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva apartire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione diquest’ultima.Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a temporidotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per ilperiodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita,essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato delladirettiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, allestesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29gennaio 1982, della direttiva 82/76”.Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, lequali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto alrisarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazionenegli anni accademici anteriori al 1982-1983.In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempointercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola dispecializzazione.2.

A tali principi si è uniformata la sentenza impugnata.3.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svoltoP.q.m.(-) rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 5765/2022N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore, difesidall’Avvocatura Generale Dello Stato;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 gennaio 2022 n. 228;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad unascuola di specializzazione;-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;Numero registro generale 5765/2022N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta alrisarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Con sentenza 7.4.2017 n. 7188 il Tribunale rigettò la domanda perdifetto di prova.La sentenza fu appellata dalla soccombente.3. Con sentenza 31.1.2022 n. 228 la Corte d’appello di Roma accolse inparte il gravame.La Corte ritenne che l’appellante avesse fornito valida prova di averefrequentato la scuola di specializzazione in gastroenterologia dal 1980 al1984 senza percepire alcuna remunerazione, e che pertanto avesse dirittoal risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e75/363, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio denuncial’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto spettante ildiritto al risarcimento anche a quanti avessero iniziato la scuola dispecializzazione prima dell’entrata in vigore delle Direttive sopra indicate.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez.un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia lamedesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso propostodalla Presidenza del Consiglio.N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 5765/2022Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, incausa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si siaiscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore delladirettiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva apartire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione diquest’ultima.Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a temporidotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per ilperiodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita,essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato delladirettiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, allestesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29gennaio 1982, della direttiva 82/76”.Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, lequali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto alrisarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazionenegli anni accademici anteriori al 1982-1983.In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempointercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola dispecializzazione.2. A tali principi si è uniformata la sentenza impugnata.3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svoltoP.q.m.(-) rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 5765/2022N.R.G.: 5765/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4759/2025Numero di raccolta generale 14395/2026Data pubblicazione 15/05/2026([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris