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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00057/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, articolati in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata; ritenuto che, nella specie, i giudici del merito hanno invece ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); considerato che il secondo motivo, inerente alla grossolanità del falso, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, oltre ad essere fondato su errati presupposti in diritto dal momento che, come è noto, la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Faje; Sez. 2, n. 20944 del 4.5.2012, Diasse; Sez. 2., n. 28423 del 27.4.2012, Fabbri; Sez. 5, n. 21049 del 26.4.2012 n. 21.049); considerato che il terzo motivo del ricorso è comunque ed a sua volta manifestamente infondato sia in considerazione della acclarata provenienza delittuosa della merce che, inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevando, infatti, il pacifico principio secondo cui la prova può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, articolati in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata; ritenuto che, nella specie, i giudici del merito hanno invece ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); considerato che il secondo motivo, inerente alla grossolanità del falso, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, oltre ad essere fondato su errati presupposti in diritto dal momento che, come è noto, la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Faje; Sez. 2, n. 20944 del 4.5.2012, Diasse; Sez. 2., n. 28423 del 27.4.2012, Fabbri; Sez. 5, n. 21049 del 26.4.2012 n. 21.049); considerato che il terzo motivo del ricorso è comunque ed a sua volta manifestamente infondato sia in considerazione della acclarata provenienza delittuosa della merce che, inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevando, infatti, il pacifico principio secondo cui la prova può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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