CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZ,A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria depositata in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso; e, per il ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021 (dep. il 22 dicembre 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Domenico RUSSO - ha confermato l'ordinanza in data 18 ottobre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto di associazione di tipo mafioso.2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori della persona sottoposta a indagini hanno proposto separato ricorso per cassazione (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] URSINO ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha prospettato la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attuale esistenza dell'articolazione criminale in relazione alla quale sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza a carico del RUSSO e all'agire illecito attribuito allo stesso. 2.1.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comrna 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 192, commi 3 e 4, 273 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., - ha addotto che la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi sarebbe apparente e non si confronterebbe con tutti gli elementi in atti. 2.2. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - si è assunta la violazione degli artt. 273, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, segnatamente sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli altri elementi in atti (in particolare, tratti dall'attività di intercettazione). 2.2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. - ha censurato il provvedimento impugnato per aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla luce del compendio intercettivo e ad altri elementi privi di capacità dimostrativa, senza indicare il suo ruolo dinamico nella societas. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che l'ordinanza impugnata, al di là di un richiamo astratto e generico ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla motivazione sulle deduzioni difensive, non si sarebbe confrontata con il tema principale sviluppato dalla difesa in sede di gravame, ossia la possibilità di ritenere nel caso di specie l'esistenza in atto della cosca SERRAINO quale articolazione storica della 'ndrangheta. L'ordinanza, in maniera apodittica, avrebbe affermato che l'associazione in discorso sarebbe esistente poiché ciò è stato giudizialmente accertato con talune sentenze irrevocabili; e che le ordinanze cautelari di recente emesse (dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dal G.i.p. del Tribunale di Trento) ne dimostrerebbero la perdurante esistenza e la piena operatività, tanto che persino in territorio h-tentino esisterebbe una locale riferibile alla cosca SERRAINO. In realtà, invece, la cosca rappresenterebbe una continuazione storica familiare associativa che avrebbe il medesimo radicamento territoriale in [OSCURATO:PERSONA] e Cardeto, ma che ha subìto un processo di evoluzione e rinnovamento; pertanto l'ordinanza impugnata avrebbe definito l'appartenenza dell'indagato alla cosca SERRAINO quale prosecuzione della cosca preesistente in maniera erronea e contraria alla giurisprudenza, ivi compresa quella delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) che hanno ribadito il principio di offensività e rimarcato che il principio di legalità e tassatività della fattispecie incriminatrice imporrebbero di impedire un indiscriminato ampliamento della portata applicativa del concetto di mera prosecuzione di una cosca preesistente, che finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione di cui all'art. 416-bis comma 3, cod. pen. Ancora, la difesa ha assunto che l'ordinanza impugnata, in relazione alla posizione del ricorrente, non si sarebbe confrontata col fatto che (come esposto nell'ordinanza genetica) cui Domenico RUSSO avrebbe cercato di dissuadere il coindagato DOLDO dal cercare Alessandro SERRAINO (storico esponente della cosca, quantomeno fino al novembre 2013); e osservato che tale dato contrasterebbe con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Daniele FILOCAMO, che avrebbe indicato in Alessandro SERRAINO il capo della società nel 2016; in sostanza, nel caso in esame, non sarebbe dato comprendere come interpretare da un lato l'asserita continuità del fenomeno associativo e dall'altro il fatto che un presunto affiliato non riconoscerebbe quella continuità storica e non si vorrebbe più rapportare (e anzi tradirebbe) quello che ne è stato il capo storico indiscusso. L'ordinanza impugnata avrebbe poi valorizzato i legami parentali tra il ricorrente e il padre, dato di per sé insufficiente (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità); infine, difetterebbe la verifica relativa all'impiego del metodo mafioso, quale elemento caratterizzante associazione stessa. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché manifestamente infondato e versato in fatto. Per costante giurisprudenza, il sindacato della Corte di cassazione sull'iter argomentativo di un provvedimento in materia cili misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma il controllo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).Ciò posto, quanto all'esistenza dell'articolazione de qua della 'ndrangheta, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto accertato con autorità di giudicato e, per l'attuale operatività di essa, a quanto emerso nei più recenti procedimenti penali, instaurati sia nel Distretto di [OSCURATO:PERSONA] che a Trento, i cui elementi sono compendiati in provvedimenti cautelari ritualmente apprezzati in sede cautelare (cfr. Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242 - 01, e già Sez. 2, n. 5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv. 214668); nonché a quanto emerso nel presente procedimento. In tal modo, il Collegio del riesame ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali, disattendendo il gravame sul punto (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01), ha affermato l'attuale operatività della menzionata articolazione di una mafia storica in maniera conforme a diritto e logica, che non può dirsi utilmente confutata in questa sede sulla scorta delle generiche allegazioni volte a richiamare il principio di offensività e il mancato accertamento dell'utilizzo del metodo mafioso (cfr. Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 01) né prospettando una non consentita interpretazione di fatto, anche con specifico riferimento al rapporto tra il ricorrente e il vertice della cosca (che di per sé non rende illogico quanto ritenuto sull'esistenza di essa). Il ricorso poi difetta di specificità anche nella parte in cui ha inteso censurare il riferimento ai legami parentali del ricorrente, deducendo che tale dato non sarebbe di per sé sufficiente: difatti, come si ribadirà poco oltre (allorché si darà conto della motivazione del Tribunale sullo specifico agire attribuito al RUSSO) l'ordinanza impugnata si fonda su un compendio e su argomentazioni ben più ampi rispetto a tale rapporto familiare, con cui il motivo in esame non si è confrontata. 2. I rimanenti motivi possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver richiamato i princìpi in tema di valutazione della chiamate in correità, ha rappresentato che, a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata avrebbe posto le dichiarazioni di Antonino FILOCAMO, Daniele FILOCAMO e Sebastiano VECCHIO. Tuttavia, Daniele e Antonino FILOCAMO sono fratelli, pertanto le dichiarazioni di entrambi potrebbero non essere autonome ben potendo ricorrere la «circolarità» in relazione a esse; e il collaboratore Maurizio CORTESE avrebbe escluso ruoli del ricorrente nella cosca SERRAINO, data la sua giovane età. E, quanto alle dichiarazioni di Daniele FILOCAMO relative all'attività ascritta al ricorrente di ambasciatore tra il padre Francesco RUSSO e altri associati in libertà, non si sarebbe considerato il difetto di riscontri atteso che Francesco RUSSO è stato sottoposto a indagini per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. tra il 2012 e il 2019 (nel proc. 5367/09 RGNR) e la sua posizione è stata archiviata; ed egli sarebbe stato detenuto sino al novembre del 2017; la relazione di servizio richiamata dall'ordinanza impugnata relativa al lasso temporale compreso tra il 18 dicembre 2019 e il 5 ottobre 2020 (relativa ai messaggi tra il ricorrente e Nino SERRAINO, all'epoca dei fatti incensurato, cui non può attribuirsi natura illegale), non sarebbe dimostrativa della partecipazione di Domenico RUSSO al sodalizio. Parimenti, non sarebbero riscontrate le dichiarazioni di Daniele FILOCAMO relative alla partecipazione del ricorrente all'attentato incendiario ai danni di Francesco DOLDO, perché sul punto l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a far riferimento all'attendibilità intrinseca del collaboratore e, per il resto, a richiamare la prassi delle associazioni mafiose che ricorrono a tale tipo di atti illeciti, senza che ricorrano riscontri esterni individualizzanti che peraltro, dovrebbero riguardare anche il padre e lo zio del ricorrente, pure accusati dal FILOCAMO. Ancora, le dichiarazioni di Sebastiano VECCHIO„ secondo cui Domenico RUSSO avrebbe partecipato alla distribuzione dei proventi delle estorsioni ed era attivo nella riscossione di esse (in particolare, in una occasione egli li avrebbe ricevuti per conto del padre) non hanno trovato conferma poiché l'amministratore unico della COSMAK, i dipendenti e i direttori tecnici hanno negato di aver ricevuto richieste estorsive e di conoscere Francesco RUSSO (padre dell'indagato) e la cosca SERRAINO, e l'ordinanza impugnata non darebbe conto dei riscontri esterni alle dichiarazioni del VECCHIO ed avrebbe omesso di argomentare sui rilievi svolti dalla difensa in udienza sulla valutazione dei collaboratori. Pertanto, la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe apparente e non si confronterebbe con tutti gli elementi in atti. 2.2. Con il primo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che l'ordinanza impugnata avrebbe posto a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza gli elementi derivanti dalle dichiarazioni - da ritenersi generiche - dei collaboratori di giustizia Antonino FILOCAMO, Daniele FILOCAMO, Sebastiano VECCHIO nonché gli altri elementi, in particolare derivanti dall'attività di intercettazione; e ciò violando la legge sostanziale allorché ha ritenuto tali elementi sufficienti e integrare una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, ma ancor prima violando la legge processuale allorché ha ritenuto la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto alle condotte ascritte al ricorrente (che la difesa ha elencato); e in ogni caso argomentando in maniera illogica senza confrontarsi con le opzioni interpretative addotte dalla difesa (se non addirittura in conflitto con i dati acquisiti). Inoltre, il difensore ha rimarcato che Daniele e Antonino FILOCAMO sono fratelli e le loro propalazioni non potrebbero ritenersi autonome, ben potendo essi in ragione del coinvolgimento diretto nelle vicende del medesimo nucleo familiare condividere le stesse accuse anche per motivi di opportunità riconnessi alla possibilità di fruire di benefici premiali (fermo restando il denunciato difetto di convergenza). Lo stesso sarebbe a dirsi per le dichiarazioni di Sebastiano VECCHIO che non potrebbero certo ritenersi del tutto indipendenti da suggestioni, suggerimenti e finanche dalla medesima strategia difensiva degli altri (sempre restando fermo il difetto di convergenza con il rimanente compendio). 2.3. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3RESE ha censurato il provvedimento impugnato per aver ritenuto la sussistenza dei gravi ndizi di colpevolezza alla luce del compendio intercettivo, attribuendo portata dimostrativa della partecipazione al sodalizio del ricorrente - contrariamente a quanto rassegnato dalla difesa - a elementi che ne risulterebbero privi, quali quelli inerenti alla sua assunzione da parte della PSC (ritenuta oggetto di una pretesa estorsiva in difetto di elementi in tal senso), ai contatti con Stefania PITASI, moglie di Maurizio CORTESE, e Paolo PITASI, e con Francesco DOLDO, nonostante si tratti incontri sporadici e nonostante la mera frequentazione non sia dimostrativa della partecipazione (come chiarito dalla giurisprudenza), alla sua presenza ai riti di affiliazione celebrati dal padre, rimarcando il legame familiare tra il ricorrente e il padre (e non soltanto i dati relativi all'operatività del sodalizio); e difetterebbe del tutto l'indicazione di quel ruolo dinamico del ricorrente nella societas che è il quid della partecipazione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (anche di recente), tanto che non gli è stato ascritto alcun delitto scopo. 2.4. Tutti i motivi in esame sono inammissibili. Anzitutto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata allorché ha assunto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza a carico del RUSSO sarebbe apparente. Difatti, essa è basata su numerosi elementi dei quali il Collegio del riesame ha rilevato la convergenza al fine di attribuire al ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, lo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, idoneo ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (così, per tutte, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari). Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha dato conto sia delle dichiarazioni di più collaboratori (Antonino FILOCAMO, Daniele FILOCAMO, Sebastiano VECCHIO), relative pure a fatti oggetto di diretta percezione da parte di costoro, nonché a quanto emerso dalle intercettazioni eseguite e dagli accertamenti svolti sul telefono cellulare sequestrato ad Antonio SERRAINO (all'atto dell'esecuzione di una delle recenti ordinanze cautelari già richiamate), traendone in maniera logica che Domenico RUSSO: ha svolto il ruolo di latore verso altri associati delle «ambasciate» del padre (esponente di vertice del sodalizio), ha partecipato ai riti di affiliazione dei sodali (segnatamente a quello di Antonino FILOCAMO, come dallo stesso riferito) ed è stato edotto dal genitore dell'affiliazione di Daniele FILOCAMO, ha partecipato all'azione punitiva nei confronti del coindagato DOLDO (partecipe che la societas intendeva punire per aver violato le regole di riserbo imposte da essa), ha ricevuto denaro proveniente da estorsione, è stato assunto da un'impresa per imposizione della cosca, ha sollecitato - perché reperisse denaro per il sostentamento del padre detenuto - il DOLDO (richiesto pure di reperire un'auto per consentire ai familiari di fare visita allo stesso detenuto), ha espresso preoccupazione allorché è stata rinvenuta una micropsia all'interno dei locali dell'agenzia assicurativa di quest'ultimo e. in seguito, ha reso dichiarazioni volte ad alleggerire la propria posizione e quella di altri soggetti già ristretti proprio - come esposto dal Tribunale - perché riteneva ormai di esser captato. Quindi, con evidenza non ricorrono quei vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01) che danno luogo alla motivazione inesistente o apparente poiché del tutto avulsa dalle risultanze processuali o fondata su argomentazioni di puro genere, asserzioni apoclittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) Rispetto a tale impianto argomentativo, con il quale il Tribunale ha espresso l'apprezzamento di merito congruo e logico ad esso riservato, i motivi di impugnazione in esame sono: privi della necessaria specificità, poiché hanno inteso censurare la motivazione mediante una prospettazione parcellizzata degli elementi indiziari; ipotetici, nella parte in cui hanno assunto che le chiamate in correità dei fratelli Daniele e Antonino FILOCAMO (e, per vero, pure del VECCHIO) potrebbero non essere autonome e dettate solo dall'interesse a ottenere benefici; versati in fatto, poiché hanno prospettato una interpretazione alternativa della portata dimostrativa degli elementi in atti (ivi compreso l'esito dell'attività di captazione: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), rispetto ai quali il Tribunale ha argomentato compiutamente; erronee, allorché hanno assunto che il difetto di riscontri esterni al narrato di Daniele FILOCAMO a carico di soggetti diversi dal ricorrente imporrebbe di ritenere non riscontrato tout court il collaboratore. Infine, deve rilevarsi che in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo in discorso, non possono dirsi decisive le censure difensive relative all'estorsione riferita dal VECCHIO, per la dirimente considerazione che anche in difetto di tale elemento e delle dette propalazioni (non essendo stata applicata la cautela per alcun fatto estorsivo) non può dirsi inficiata la motivazione fondata sugli ulteriori dati già riportati, come detto convergenti. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese