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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18176/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1319/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], presso il quale sono domiciliati, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1640/34/14, depositata il 15 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché, per trasparenza, dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento con cui, in esito a verifica della Guardia di finanza, determinava il maggior reddito d’impresa ai fini Irap e Iva, nonché Irpef quanto ai soci, per l’anno 2006 e disconosceva l’agevolazione ai fini Irap prevista dall’art. 15 legge Regione Siciliana n. 21 del 29 dicembre 2003.

L’impugnazione dei contribuenti era accolta dalla CTP di Ragusa limitatamente alle sanzioni irrogate ai fini Irap.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile non avendo la parte depositato in giudizio la cartolina dell’avviso di ricevimento della relativa notifica, derivandone la mancata prova del perfezionamento della notifica stessa.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., “omesso esame di un punto decisivo del ricorso - violazione dell’art. 12, comma 5, della L. 212/2000” per omessa pronuncia sulla relativa doglianza.

2.1. Il motivo è inammissibile avendo la parte dedotto una asserita omessa pronuncia come omesso esame ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. anziché come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

2.2. In ogni caso, la CTR, nell’esaminare ed affermare la legittimità dell’avviso ha, trattandosi di statuizione che postula l’esame della 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 questione, implicitamente statuito anche sull’asserito vizio, sicché neppure sussiste la dedotta omessa pronuncia.

Del resto, il motivo è comunque infondato posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, «la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati» (Cass. n. 2055 del 27/01/2017; Cass. n. 6779 del 01/03/2022).

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR ritenuto fondata la ripresa in base alle sole dichiarazioni di terzi, in sé inidonee.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, neppure si confronta – se non genericamente - con la statuizione resa dalla CTR che non si è limitata a considerare le dichiarazioni rese da terzi, invece adeguatamente apprezzate, come elementi indiziari, alla luce degli altri elementi probatori indicati nel pvc ed allegati dall’Ufficio («dall’esame dei movimenti bancari dati dagli incassi di denaro contante e da assegni non risultanti nella contabilità; da un preliminare di vendita … il quale riporta il prezzo reale della compravendita di un appartamento di nuova costruzione di circa 100 mq … più 40 mq di terreno di pertinenza esclusivo per € 115.000 oltre Iva, a fronte del quale la controparte ha fatturato € 44.000, in assenza di prova contraria fornita dalla società circa l’effettività delle 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 operazioni»), con una analisi non atomistica ma prima singolare e poi globale, in osservanza dei corretti criteri del ragionamento presuntivo.

La censura, in realtà, nel contestare che “i suddetti documenti non possono considerarsi sufficienti a dimostrare il pagamento di somme oltre gli importi fatturati”, attinge la stessa valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, in vista di un nuovo riesame di merito, non consentito in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003 per aver la CTR disconosciuto l’agevolazione Irap ivi prevista per essere stata la società costituita nel 2002, da cui l’esclusione della determinabilità della media della base imponibile per il triennio 2001-2003.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. L’art. 15, comma 1, della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003 prevede che «Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche».

La norma, dunque, riconosce un incentivo alle imprese che siano operanti in Sicilia sotto forma di esenzione fiscale la cui determinazione viene espressamente individuata in relazione alla “parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003”.

Diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, pertanto, già dal dato letterale della disposizione emerge che non è sufficiente che l’impresa preesista al 2003 ma è necessario che essa sia operativa 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 da almeno un triennio atteso che, in mancanza, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa.

Occorre ricordare, sul punto, che – in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte – una norma intesa ad attribuire una agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (v., ex multis, Cass. n. 12804 del 26/06/2020 in tema di esenzioni tributarie a favore di enti non commerciali ed ONLUS; Cass.n. 34343 del 23/12/2019 in tema di agevolazioni in materia di mutualità; Cass. n. 23081 del 17/09/2019 in tema di radiofonia mobile; Cass. n. 28055 del 14/10/2021 in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa; Cass. n. 22174 del 14/10/2020 in tema di agevolazioni per le aree svantaggiate).

Milita ulteriormente in tal senso, del resto, la stessa attenzione prestata dal legislatore regionale al successivo comma 3 della norma («L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea»), evidentemente intesa ad evitare che il beneficio trasmodi in un indebito aiuto di Stato.

L’indicata esegesi, d’altra parte, trova riscontro anche sul piano della interpretazione sistematica e teleologica atteso che il complesso delle agevolazioni riconosciute dagli artt. 13-15 della legge regionale n. 21 del 2003 assolve alle finalità di favorire il superamento di possibili gap operativi e di rilanciare e consolidare le iniziative economiche sul territorio regionale in presenza di specifiche condizioni: - l’art. 13 persegue l’obbiettivo di favorire la nuova imprenditoria giovanile e femminile, tradizionalmente soggetta a maggiori ostacoli nonostante la validità delle iniziative e delle idee; - l’art. 14 favorisce, a sua volta, lo sviluppo della nuova imprenditoria ma in specifici settori (turismo, beni culturali, …) valutati 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 di peculiare interesse per il territorio e con positive ricadute sull’economia regionale, il cui avvio, frequentemente, non è agevole; - l’art. 15, infine, offre un sostegno all’imprenditoria esistente in termini più generalizzati, in quanto esteso alla generalità delle attività produttive, purché esse, tuttavia, siano già operative da un congruo periodo di tempo, mirando ad assicurare un rafforzamento ed un radicamento più efficace.

Né si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, appare ragionevole ove si consideri che tale circostanza porta ragionevolmente a ritenere l’impresa già, in sé, in grado di operare con efficacia sul mercato e non meramente estemporanea o artefatta.

Neppure si rileva un’irragionevole divergenza rispetto a quanto previsto con gli artt. 13 e 14 cit. posto che, in tali ipotesi, il beneficio mira ad incentivare l’avvio di nuove attività nonché ad ovviare ad una potenziale obbiettiva condizione di maggiore difficoltà, condizioni entrambe assenti rispetto alla fattispecie delineata dall’art. 15 cit.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1319/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], presso il quale sono domiciliati, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1640/34/14, depositata il 15 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché, per trasparenza, dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento con cui, in esito a verifica della Guardia di finanza, determinava il maggior reddito d’impresa ai fini Irap e Iva, nonché Irpef quanto ai soci, per l’anno 2006 e disconosceva l’agevolazione ai fini Irap prevista dall’art. 15 legge Regione Siciliana n. 21 del 29 dicembre 2003. L’impugnazione dei contribuenti era accolta dalla CTP di Ragusa limitatamente alle sanzioni irrogate ai fini Irap. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile non avendo la parte depositato in giudizio la cartolina dell’avviso di ricevimento della relativa notifica, derivandone la mancata prova del perfezionamento della notifica stessa. 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., “omesso esame di un punto decisivo del ricorso - violazione dell’art. 12, comma 5, della L. 212/2000” per omessa pronuncia sulla relativa doglianza. 2.1. Il motivo è inammissibile avendo la parte dedotto una asserita omessa pronuncia come omesso esame ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. anziché come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. 2.2. In ogni caso, la CTR, nell’esaminare ed affermare la legittimità dell’avviso ha, trattandosi di statuizione che postula l’esame della 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 questione, implicitamente statuito anche sull’asserito vizio, sicché neppure sussiste la dedotta omessa pronuncia. Del resto, il motivo è comunque infondato posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, «la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati» (Cass. n. 2055 del 27/01/2017; Cass. n. 6779 del 01/03/2022). 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR ritenuto fondata la ripresa in base alle sole dichiarazioni di terzi, in sé inidonee. 3.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza, infatti, neppure si confronta – se non genericamente - con la statuizione resa dalla CTR che non si è limitata a considerare le dichiarazioni rese da terzi, invece adeguatamente apprezzate, come elementi indiziari, alla luce degli altri elementi probatori indicati nel pvc ed allegati dall’Ufficio («dall’esame dei movimenti bancari dati dagli incassi di denaro contante e da assegni non risultanti nella contabilità; da un preliminare di vendita … il quale riporta il prezzo reale della compravendita di un appartamento di nuova costruzione di circa 100 mq … più 40 mq di terreno di pertinenza esclusivo per € 115.000 oltre Iva, a fronte del quale la controparte ha fatturato € 44.000, in assenza di prova contraria fornita dalla società circa l’effettività delle 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 operazioni»), con una analisi non atomistica ma prima singolare e poi globale, in osservanza dei corretti criteri del ragionamento presuntivo. La censura, in realtà, nel contestare che “i suddetti documenti non possono considerarsi sufficienti a dimostrare il pagamento di somme oltre gli importi fatturati”, attinge la stessa valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, in vista di un nuovo riesame di merito, non consentito in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003 per aver la CTR disconosciuto l’agevolazione Irap ivi prevista per essere stata la società costituita nel 2002, da cui l’esclusione della determinabilità della media della base imponibile per il triennio 2001-2003. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. L’art. 15, comma 1, della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003 prevede che «Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche». La norma, dunque, riconosce un incentivo alle imprese che siano operanti in Sicilia sotto forma di esenzione fiscale la cui determinazione viene espressamente individuata in relazione alla “parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003”. Diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, pertanto, già dal dato letterale della disposizione emerge che non è sufficiente che l’impresa preesista al 2003 ma è necessario che essa sia operativa 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 da almeno un triennio atteso che, in mancanza, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa. Occorre ricordare, sul punto, che – in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte – una norma intesa ad attribuire una agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (v., ex multis, Cass. n. 12804 del 26/06/2020 in tema di esenzioni tributarie a favore di enti non commerciali ed ONLUS; Cass.n. 34343 del 23/12/2019 in tema di agevolazioni in materia di mutualità; Cass. n. 23081 del 17/09/2019 in tema di radiofonia mobile; Cass. n. 28055 del 14/10/2021 in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa; Cass. n. 22174 del 14/10/2020 in tema di agevolazioni per le aree svantaggiate). Milita ulteriormente in tal senso, del resto, la stessa attenzione prestata dal legislatore regionale al successivo comma 3 della norma («L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea»), evidentemente intesa ad evitare che il beneficio trasmodi in un indebito aiuto di Stato. L’indicata esegesi, d’altra parte, trova riscontro anche sul piano della interpretazione sistematica e teleologica atteso che il complesso delle agevolazioni riconosciute dagli artt. 13-15 della legge regionale n. 21 del 2003 assolve alle finalità di favorire il superamento di possibili gap operativi e di rilanciare e consolidare le iniziative economiche sul territorio regionale in presenza di specifiche condizioni: - l’art. 13 persegue l’obbiettivo di favorire la nuova imprenditoria giovanile e femminile, tradizionalmente soggetta a maggiori ostacoli nonostante la validità delle iniziative e delle idee; - l’art. 14 favorisce, a sua volta, lo sviluppo della nuova imprenditoria ma in specifici settori (turismo, beni culturali, …) valutati 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 1319/2015 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 18176/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 di peculiare interesse per il territorio e con positive ricadute sull’economia regionale, il cui avvio, frequentemente, non è agevole; - l’art. 15, infine, offre un sostegno all’imprenditoria esistente in termini più generalizzati, in quanto esteso alla generalità delle attività produttive, purché esse, tuttavia, siano già operative da un congruo periodo di tempo, mirando ad assicurare un rafforzamento ed un radicamento più efficace. Né si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, appare ragionevole ove si consideri che tale circostanza porta ragionevolmente a ritenere l’impresa già, in sé, in grado di operare con efficacia sul mercato e non meramente estemporanea o artefatta. Neppure si rileva un’irragionevole divergenza rispetto a quanto previsto con gli artt. 13 e 14 cit. posto che, in tali ipotesi, il beneficio mira ad incentivare l’avvio di nuove attività nonché ad ovviare ad una potenziale obbiettiva condizione di maggiore difficoltà, condizioni entrambe assenti rispetto alla fattispecie delineata dall’art. 15 cit. 5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c
Sentenza Cassazione n. 18176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris