CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17536/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.24/2022, depositata i l 4/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 9120/2011, con la quale è stata è stato rigettato il ricorso fatto valere contro un’ordinanza-ingiunzione resa dal Prefetto di Caserta. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 4 gennaio 2022, n. 24, ha dichiarato l’appello inammissibile. Dopo avere rilevato che le parti appellate (la Prefettura di Caserta e la Polizia stradale di Napoli) non si erano costituite, ha osservato che la parte appellante, dopo avere ritirato la sua produzione di parte, ha omesso di restituirla e che tra gli atti a disposizione del giudice non vi era la sentenza impugnata, il che anzitutto precludeva la possibilità di individuare la data di pubblicazione della medesima e poi di determinare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, essendo la motivazione della pronuncia “non compiutamente evincibile dagli atti difensivi dell’appellante”, con conseguente inammissibilità del gravame. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Caserta e Polizia stradale di Napoli non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta: a) “violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”; b) “violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. I ricorrenti, invocando i parametri di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., contestano l’affermazione alla base della decisione impugnata, ossia che le parti appellanti non abbiano restituito il loro fascicolo, in quanto, “come emerge in maniera incontrovertibile dal fascicolo telematico, i ricorrenti, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, hanno depositato tutti gli atti relativi al primo e al secondo grado, in data 19 novembre 2021”. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non risulta presente il fascicolo telematico dei gradi di merito e che non è quindi possibile controllare il deposito di atti dedotto dai ricorrenti e che è necessario disporne, alla luce della proposizione dell’istanza ex art. 369 c.p.c., l’acquisizione d’ufficio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria acquisisca copia degli atti del fascicolo telematico e in particolare l’indice dei depositi del 19 novembre 2021. Così deciso in Roma, nella camera d