CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 17910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 15/10/2025 del TRIBUNALE di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato nel proc. n. 93/20 [C, RGNR; esaminati i documenti allegati alla richiesta; ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, la "grave situazione locale", prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., che è norma cfi carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomer:, esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo ..: svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazion2 delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziarie (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, Rv. 289322); ritenuto che, letta alla luce di tale cornice ermeneutica, la richiesta non supera il vaglio ammissibilità in quanto si limita ad esporre, in termini confusi e vaghi, situazioni correlate so articoli di stampa o ad iniziative dell'autorità giudiziaria, che non appaiono idonee a configurar. -il presupposto normativo per la invocata traslatio iudicii (cfr., quanto alla inidoneità di ripe.articoli giornalistici e, persino, di campagne stampa, Sez. 2, n. 55328 del 23/12/201t3 Mancuso, Rv. 268529); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione de processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processual !'n quanto l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di caratt, impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione (cfr. Sez. U, n. 37825 del 10/07/202. Natale, Rv. 288733. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M