CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 05412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20197/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Fallimento N. 142/2013 Della in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3866/2025 depositata il 19/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20197/2025 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 5412/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 20197/2025 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 5412/2026 Data pubblicazione 11/03/2026