CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 30327/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30016/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.30, pres so lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù d i procura in su foglio separato da intendersi posto in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 636/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVA, pubblicata il 7 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], agendo in proprio e quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], convenne dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il magistrato [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 13 della leggen. 117 del 1988, chiedendoneil risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 2.000.000,00, subiti da lei e dal defunto padre a seguito della vendita del [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (immobile di proprietà suaper il 70% e del padre per il 30% ), dispos ta dal Puliga, quale giudice dell’esecuzione, nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi preso il Tribunale di Firenze; espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale il magistrato era stato sottoposto procedimento penale, culminatoin una pronuncia di condanna in primo grado e di non doversi procedere per prescrizione in appello, con riconoscimento della pretesa risarcitoria della parte civile; i convenuti, costituitisi in giudizio , oltre a contestare il merito in senso proprio della domanda proposta nei loro confronti, sollevarono questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito; in particolare, SebastianoPuliga eccepì: a) la nullità della citazione per incertezza della causa petendi; b) la litispe n denza con la causa risarcitoria introdotta dallastessa attrice , quale erede del Gori, presso il Tribunale di Forlì; c)l’inammissibilità o improponibilità della domanda C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proposta dall’attrice in proprio; d) la prescrizione della pretesa risarcitoria; con sentenza n. 23/2018, il Tribunale di Genova r igettò, unitamente alle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate dalPuliga, la domanda proposta dalla Gori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per intervenuta decadenza ex art. 4 legge n.117/1988; con s entenza definitiva n.1170/2019 lo stesso Tribunale, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla G ori nei confronti del Puliga, condannò quest’ultimo a pagare alla prima la somma di Euro 1.340.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di Euro 50.000 ,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese di lite; 2.la decisione di prime cure è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova, la quale, con sentenza 7 giugno 2021, n. 636, rigettati i motivi di gravame con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto le questioni pregiudiziali e preliminari della nullità della citazione, della litispendenza, della improponibilità o inammissibilità della domanda e della prescrizione del diritto risarcitorio, ha invece parzialmenteaccolto le doglianze attinen t i al merito in senso proprio , escludendo la prova del danno patrimoniale e circoscrivendo l a condanna del magistrato al risarcimento del solo danno non patrimoniale, nella misura già liquidata dal primo giudice; 3.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi ; r isponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentalefondato su cinque motivi; C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno patrimoniale; con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, sempreai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,violazione dell’art.2729 cod. civ., in tema di presunzioni semplici, in relazione all’art. 2727 cod. civ.; con il terzo motivo viene denunciato «error in iudicando (art. 112 cpc) per non aver ritenuto doverosa e/o assolutamente necessaria la vendita attraverso modalità differenti tramite cioè agenti internazionali»; con il quarto motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la n ullit à della sentenza « per non aver considerato i fatti emersi nell’ambito del procedimento penale ex art.116 cod. proc. civ.»; con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge, «per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi del danno patrimoniale e non»; con il sestomotivo [OSCURATO:PERSONA] deduce nuovamente la nullit à della sentenza, « per mancata specificazione dell’omesso ingresso di ctu percipiente»; C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. con il settimo motivo del ricorso principale viene nuovamente denunciataviolazione di legge ex art. 1226 cod. civ.; 2. con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 164, primo comma, e 163 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’omesso accoglimento dell’eccezione di nullità della citazione originaria per incertezza della causa petendi; con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art.39 cod. proc. civ., in ordine alla reiezione dell’eccezione di litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dinanzi al Tribunale di Forlì, trattata, in grado di appello, dalla Corte territoriale di Bologna ed attualmente pendente presso questa Corte di legittimità per essere stato proposto, avverso la sentenza di appello, il ricorso contrassegnato con il n.13662/2021 R.G.; con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt.1175 e 1375 cod. civ., in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda; con il quarto motivo è prospettata la violazione dell’art. 2947 cod. civ, con riguardo al rigetto dell’eccezione di prescrizione; con il quinto motivo –violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dlel’art.2059 cod. civ.– viene impugnata la statuizione di merito che ha confermato la condanna del convenuto (attuale controricorrente e ricorrente incidentale) al risarcimento del danno non patrimoniale; 3.emerge dagli atti – e costituisce circostanza posta a fondamento anche dei motivi di ricorso incidentale – che Maria G razia Gori, in qualità di erede di SosteneGori, oltre alla domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale di Genova (sullaquale, in grado di appello , è stata emessa la sentenza impugnatacon il presente ricorso per cassazione ), propose C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. anche un’altra domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale di Forlì, sulla quale in appello ha pronunciato la Corte territoriale di Bologna , con sentenzaa sua volta impugnata per cassazione; il ricorso avverso quest’ultima sentenza risulta iscritto al n. 13662/2021 R.G.,pendente presso questa Sezione, per la cui decisione deve essere fissata l’udienza o l’adunanzacamerale; la sentenzaoggi impugnata ha deciso negativamente l’ eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto appellante (attuale ricorrente incidentale), sul presupposto che nel giudizio celebrato dalTribunale di Forlì –dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] – la domanda, a seguito di rinuncia, era stata circoscritta ai soli danni non patrimoniali iure hereditario, mentre nel giudizio dinanzi al Tribunale di Genova , nel quale l’azione era stata esercitata dalla Gori anche in proprio, il giudizio, a seguito di rinuncia, era stato circoscritto ai danni patrimoniali iure hereditario e ai danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio; ritiene il C ollegio che sia opportuno procedere alla simultanea trattazionee decisione dei due ricorsi, eventualmente previa riunione del presentericorso – più recente – a quello iscritto al n.13662/ 2021 , attesa l’evidenza della sussistenza di possibili ragioni lato sensu di connessione fra i due procedimenti, la cui natura, peraltro, potrà essere chiarita e disvelare le sue implicazioni solo all’esito di una congiunta trattazione. [OSCURATO:PERSONA] ordina rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione del presente ricorso, eventualmente previa riunione , unitamente a quello iscritto al n.13662/2021 R.G. C.C. 11.