CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 12 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Bari, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto e fuori dai casi di cui all'art. 75 dello stesso decreto, deteneva illecitamente sostanze stupefacenti - dettagliatamente individuate - rinvenute a seguito di attività di perquisizione veicolare; la Corte territoriale ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata recidiva e, perciò, ha rideterminato la pena inflitta in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e ha revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; che, con unico motivo di doglianza, si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato; che, ad avviso della difesa, i fatti per cui si procede dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e non al comma 4 dello stesso articolo, in ragione della qualità e della quantità della sostanza rinvenuta in capo al ricorrente, nonché del principio attivo in essa contenuto; che tali valutazioni sarebbero necessarie al fine di poter affermare e motivare la responsabilità penale dell'imputato, nel rispetto del principio di offensività sancito dall'ordinamento; pertanto, i giudici di merito non avrebbero adempiuto all'obbligo di motivazione. Considerato che il ricorrente reitera, in modo del tutto generico, doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte di appello, tra l'altro finalizzate ad una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità; che, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata - correttamente aderendo alla valutazione già sviluppata nel provvedimento di primo grado - risulta sorretta da idonea motivazione in ordine al diniego della riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, in particolare, i giudici di merito hanno valorizzato la pluralità delle tipologie delle sostanze detenute, il rilevante numero di dosi ricavabili dalle stesse e la modalità della gestione del commercio illecito (con la macchina come luogo di occultamento e cessione, l'impiego di due diversi telefoni cellulari per i contatti con gli acquirenti, l'esistenza di un listino prezzi e di una contabilità), ossia elementi ritenuti indicativi di un'attività non riconducibile al piccolo spaccio da strada, con conseguente esclusione dell'inquadrabilità del fatto nell'ipotesi invocata dalla difesa. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia 2proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M