CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con cui in data 14/04/2026 la Corte d’appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannatoSimone Scappatura per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975;rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si eccepisce che la Corted’appello abbia omesso di dichiarare l’estinzione della contravvenzione per ildecorso dei termini di prescrizione di cinque anni;ritenuto che la censura è manifestamente infondata, in quanto lacontestazione fa riferimento alla data del 15/09/2020: ovvero ad un momentoin cui deve aversi riguardo non già all'istituto della prescrizione, ma a quellodell'eventuale improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.;osservato in particolare che l'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del2021 ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., il quale prevede che “il corso dellaprescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza diprimo grado”;- lo stesso art. 2 sopra citato, al comma 2, ha introdotto, altresì,l'istituto dell'improcedibilità con l’inserimento nel codice di rito dell'art. 344-bis,il quale stabilisce che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazioneentro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello didue anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio dicassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale;- l'art. 2,comma 3, legge n. 134 del 2001, ha previsto che le disposizioni di cui alprecedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicanoai procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far datadal 1° gennaio 2020;tenuto conto che il reato per cui è intervenuta la condanna del ricorrenteè stato commesso il 15/09/2020, sicché, alla luce di quanto sopra ricordato, ènecessario verificare da un lato, ai fini della declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione, la distanza di tempo intercorrente fra la commissione del reatoe la conclusione del giudizio di primo grado, e dall’altro, ai fini della declaratoriadi improcedibilità dell'azione penale, la durata del giudizio d’appello (cfr. Sez. U,n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 – 01);considerato che la prescrizione non è maturata, in quanto la sentenza diprimo grado è intervenuta, prima che ne decorressero interamente i termini, indata 18/02/2025, e che nemmeno è applicabile l’istituto dell’improcedibilità, inquanto il giudizio di appello è stato definito con sentenza il 14/04/2026 e,quindi, entro i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibileper manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]