CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOcr- D avvisogire_parli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 6:33 e 639 bis cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza e mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.pen. nonché vizio della motivazione sul punto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. Invero, è inammissibile l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice a "quo", ai sensi dell'art. 582 cod.proc.pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, è prevista a pena di inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, i