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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33958/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1994: avverso la sentenza n. 2332/2026 della Corte di appello di Napoli del 24 febbraio 2026; letti gli atti dì causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 24 febbraio 2026, in parte accolto il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, il precedente 26 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli nord (nella sentenza della Corte distrettuale è indicato, per un evidente errore, invece il Tribunale di Noia), in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, la aveva dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, così qualificata la originaria imputazione, la quale prevedeva l'avvenuta violazione dell'art. 316-ter cod. pen., per avere la medesima, la quale aveva fatto richiesta per potere ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare di essere stata condannata, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 19 marzo 2021, divenuta definitiva il successivo 1 giugno 2022, in relazione alla imputazione di estorsione, e la aveva, pertanto, condannata alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte distrettuale, come detto in parte accogliendo il ricorso della imputata, ha qualificato, avendo ritenuto frutto di un mero errore materiale in cui era incorso il Tribunale, il fatto ai sensi del comma 2 (e non del comma 3) dell'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 ed ha ridotto la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] portandola, salvo il resto, ad un anno di reclusione.

Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale la imputata, affidando le proprie rimostranze a 4 motivi di doglianza.

Il primo dei motivi rappresentati ha ad oggetto l'errore in cui sarebbero caduti i giudici del merito in ordine alla sussistenza del reato contestato; osservava, infatti, la ricorrente difesa che la domanda di accesso al beneficio è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2021, cioè quando ancora non era entrata in vigore la legge n. 234 del 2021 che ha introdotto il delitto di estorsione fra i reati ostativi al riconoscimento del reddito di cittadinanza; tale modifica normativa, la quale ha fatto seguito, secondo la ricorrente difesa, ad altre "innumerevoli" modifiche legittimerebbe in capo alla imputata la esistenza di una oggettiva incertezza sulla effettiva portata della norma che avrebbe indotto in errore un cittadino di media diligenza; la contraria affermazione della Corte di appello, la quale afferma che la normativa in materia non presenta connotati di cripticità costituirebbe una valutazione che si scontra con la realtà. 2Il secondo motivo di impugnazione è riferito alla violazione di legge; ha, infatti, rilevato la ricorrente che il dies commissi delicti indicato nel capo di imputazione e confermato sia in primo che in secondo grado, è quello del 18 ottobre 2021, cioè nel giorno in cui, secondo la ricorrente, è stata presentata la richiesta di riconoscimento del reddito dì cittadinanza; ma la collocazione del reato a tale data deve intendersi errata, atteso che la definitività della condanna riportata dalla [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione è intervenuta solo il 1 giugno 2022; il predetto errore non sarebbe irrilevante, ad avviso della ricorrente, sotto due profili; infatti, per un verso, in data 18 ottobre 2021 ancora non era entrata in vigore (essendo ciò avvenuto solo il 1 gennaio 2022) la norma di legge che aveva inserito il reato di estorsione fra quelli che, essendo ostativi al riconoscimento del reddito di cittadinanza, dovevano essere dichiarati in sede di presentazione della relativa domanda; mentre, per altro verso, i ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano indicati nel capo di imputazione a decorrere da quello di novembre 2021, cioè da un momento in cui la condanna per estorsione ancora non era definitiva.

Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, stante la ritenuta inadeguatezza motivazionale, la esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stata questa negata in forza della ritenuta non esiguità del danno patrimoniale cagionato attraverso il reato in ipotesi commesso, la cui entità, come evidenziato, sarebbe stata calcolata erroneamente, essendo state prese in considerazione anche somme riconducibili alla erogazione del beneficio percepite anteriormente alla definitività della sentenza di condanna per estorsione.

Infine, con il quarto motivo di impugnazione ci si duole del fatto che, pur essendo stato formulato un motivo di ricorso in appello riguardante l'errore in cui era incorso il Tribunale di Napoli nord nel ritenere esistenti delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello sul punto non aveva fornito alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Va premesso che la imputazione mossa alla [OSCURATO:PERSONA] - originariamente ritenuta descrittiva del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., ma oggetto di riqualificazione già in occasione della sentenza di primo grado, nel senso della 3sua riconducibilità alla violazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2029, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, e, quindi, nuovamente "rettificata" dalla Corte di appello di Napoli, siccome riguardante la violazione dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legge - riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicare informazioni rilevanti "per la concessione del beneficio del cd reddito di cittadinanza"; prosegue il capo di imputazione nel descrivere la condotta ascritta alla imputata, non senza una singolare ellissi ricostruttiva, non indicando esplicitamente la omissione della quale la donna si sarebbe resa responsabile ma precisando che la stessa, "pur („,) destinataria in data 19 marzo 2021 di sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. (...) continuava a percepire indebitamente il beneficio dal mese di novembre 2021 fino al mese di marzo 2023" conseguendo, in totale" profitto superiore ad C 11.000,00; va aggiunto che il capo di imputazione riportato nella sentenza di appello non reca la indicazione né della data in cuilfatto è stato commesso, né del luogo di commissione; siffatta informazione è, tuttavia, ricavabile dalla verifica operata sulla sentenza di primo grado nella quale, al termine della indicazione del capo di imputazione si legge: "[OSCURATO:PERSONA], il 18 ottobre 2021".

Non è ben chiaro a cosa tale data si riferisca (la ricorrente peraltro afferma che sia questa la data nella quale è stata presentata la domanda volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza), atteso che nella sentenza di primo grado non è indicata la rilevanza di tale indicazione cronologica, non essendo in essa presente alcun riferimento alla medesima; si legge solo che "nell'anno 2021" la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto richiesta di riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza (pag. 2 della sentenza del Tribunale di Napoli nord); tale indicazione viene, successivamente precisata avendo il Tribunale dato atto della avvenuta acquisizione agli atti della domanda di reddito di cittadinanza asseritamente presentata dalla imputata in data 27 marzo 2021 (a pag. 3 della sentenza di I grado) ed avendo ancora indicato quale momento di presentazione della predetta domanda il "marzo 2021" (cfr. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Napoli nord.); a ciò si aggiunga, sotto il profilo della scansione temporale dei fatti significativi, che, secondo quanto, afferma il Tribunale, "in data 1 giugno 2022" la stessa era stata destinataria di una sentenza di condanna per il reato di estorsione, "divenuta irrevocabile" nel 2022"; tali ultimi dati erano rettificati dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, ove si chiariva che la [OSCURATO:PERSONA] era stata attinta dal una sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Salerno in data 3 luglio 42019 per il reato di estorsione; che tale sentenza era stata confermata dalla locale Corte di appello in data 19 marzo 2021 e che quest'ultima decisione era divenuta definitiva in data 1 giugno 2022.

Nulla è riportato dalla Corte distrettuale in relazione alla rilevanza della data del 18 ottobre 2021, mai neppure menzionata da tale Corte, ma, comunque, anche in funzione del dato obbiettivo, desumibile dal capo di imputazione, secondo il quale la indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza deve intendersi decorrere dalla erogazione, tramite "ricarica" della apposita carta di debito prepagata, del rateo riferito al mese di novembre 2021, essa deve essere intesa quale dies commissi delicti ipotizzato in sede di contestazione dell'addebito mosso alla [OSCURATO:PERSONA].

In tale modo ricostruito un aspetto che, come vedremo, non può ritenersi secondario ai fini della comprensione della regioni della presente decisione, si rileva come il primo motivo di impugnazione presentato dalla difesa della ricorrente non abbia pregio; esso, ha ad oggetto la eventuale rilevanza dell'errore in cui sarebbe caduta la imputata, la quale, a cagione della complessità della normativa vigente in materia sarebbe incorsa, in buona fede, in una situazione di ignoranza incolpevole circa l'obbligo di comunicazione.

Osserva hatCollegio che con siffatte argomentazioni, di contenuto invero piuttosto generico, la ricorrente difesa apparentemente, sebbene non esplicitamente, richiama i concetti presenti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo la quale è costituzionalmente v illegittimo l'art. 5 cod. pen., il quale sancisce in via generale la irrilevanza scriminante dell'ignoranza della legge penale, laddove non esclude dalla inescusabilità l'ipotesi della ignoranza incolpevole; la difesa in questione, tuttavia, indica quale unico elemento che avrebbe legittimato siffatta inescusabilità la pretesa esistenza "di innumerevoli modifiche, che hanno riguardato proprio l'elenco dei reati ostativi", contestando successivamente la affermazione contenuta nella sentenza di appello relativa alla mancanza di "connotati di cripticità" nella normativa in questione, affermando che la stessa "si scontra con la realtà".

Si tratta di affermazioni del tutto apodittiche e prive dei necessari riscontri dialettici.

Invero, già la Corte costituzionale, consapevole della necessità di fornire degli strumenti interpretativi atti ad evitare un indiscriminato ricorso al 5concetto di "ignoranza inevitabile", aveva chiarito che "l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato.

Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari ecc.

La spersonalizzazione che un giudizio formulato alla stregua di criteri oggettivi puri necessariamente comporta va, tuttavia, compensata, secondo quanto innanzi avvertito, dall'esame di eventuali, particolari conoscenze ed abilità possedute dal singolo agente: queste ultime, consentendo all'autore del reato di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale escludono che l'ignoranza della legge penale vada qualificata come inevitabile.

Ed anche quando, sempre allo scopo di stabilire l'inevitabilità dell'errore sul divieto, ci si valga di altri criteri (c.d. misti) secondo i quali la predetta inevitabilità può esser determinata, fra l'altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui si è formata la deliberazione criminosa (es. assicurazioni erronee di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto ecc.) occorre tener conto della generalizzazione dell'errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima (salvo quanto aggiungiamo subito) sarebbe caduto nell'errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell'agente; ma, ancora una volta, la spersonalizzazione del giudizio va compensata dall'indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possegga specifiche cognizioni (ad es. conosca o sia in grado di conoscere l'origine lassistica o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali ecc.) è tenuto a controllare le informazioni ricevute.

Il fondamento costituzionale della scusabilítà dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di 6diligenza nel conoscere le leggi penali." (la lunga citazione è testualmente tratta da: Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988).

Ora, sebbene non possa disconoscersi che la [OSCURATO:PERSONA] appartenga a quella categoria di individui i quali versano in quelle "condizioni soggettive di inferiorità" richiamate proprio dalla citata sentenza (la stessa circostanza che la predetta abbia, con esito positivo, formulato richiesta di ottenimento del reddito di cittadinanza è dimostrativa quanto meno della sua "marginalità economica"), deve tuttavia rilevarsi che, per come affermato nella stessa sentenza della Corte costituzionale, siffatto parametro - enfatizzato dalla ricorrente difesa - essendo idoneo a porre in evidenza "dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente", non legittima di per sé la affermazione della inescusabilità della ignorantia legis; mentre il dato sulla esistenza di innumerevoli modifiche alla normativa precettiva appare solamente postulato e, peraltro, in contrasto con il dato di fatto, ricavabile dalla analisi diacronica del testo della norma violata (art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019), che lo stesso, per quanto ora interessa non risulta essere stato oggetto di modifiche nel corso del tempo, mentre il successivo comma 3 è stato interessato, come in fra si vedrà, oltre che da una limitata modifica in sede di conversione in legge dell'originario decreto legge, solo dalla modifica intervenuta con la entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, entrata in vigore in data 1 gennaio 2022; di tal che la doglianza sulla incertezza interpretativa della disposizione, tale da determinare la scusabile ignoranza sulla sua effettiva portata, appare destituita di alcun fondamento.

Fondato è, invece, il successivo secondo motivo di ricorso, le cui ragioni, in parte, si saldano con il precedente argomentare.

La ricorrente ha, in sintesi, evidenziato che, considerata acquisita, per le ragioni dianzi riportate, la data del 18 ottobre 2021, cioè quella in cui sarebbe stata presentata la domanda per il godimento del reddito di cittadinanza da parte della [OSCURATO:PERSONA], quale data del commesso delitto (va, peraltro, detto che ove tale data fosse individuata, come parrebbe segnalare la sentenza di primo grado, nel 27 marzo 2021, le ragioni di fondatezza del motivo di impugnazione ora in scrutinio sarebbero ancora più marcate), in tale momento il reato di estorsione, cioè il reato riguardo al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato un pregiudizio penale, non era indicato fra quelli aventi valenza ostativa alla attribuzione del reddito di cittadinanza e per i quali la stessa avrebbe avuto l'obbligo di comunicare la esistenza della condanna. 7Onde superare l'impasse generata dalla analoga deduzione formulata dalla ricorrente in sede di gravame la Corte di appello aveva motivato nei termini che seguono: il fatto addebitato alla imputata - punito ai sensi del comma 2 del più volte ricordato art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 - consisterebbe nella omessa comunicazione della sopravvenienza della sentenza di condanna definitiva per la dichiarata violazione, accertata in via definitiva, dell'art. 629 cod. pen., trattandosi di "informazione rilevante ai fini della revoca del beneficio".

Precisa, infatti, la Corte di merito che sarebbe dato irrilevante nella economia del presente giudizio quello connesso alla data di entrata in vigore della normativa che ha individuato anche il reato di estorsione fra quelli che, laddove sia intervenuta condanna, hanno valenza ostativa al godimento del beneficio di cui si tratta (la data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 è pacificamente collocabile al 1 gennaio 2022, di tal che, novellato il comma 3 dell'art. 7 del ricordato decreto legge n. 4 del 2019, da questo momento è stata introdotta, al comma 74, lettera f, n. 1, la previsione della rilevanza ostativa anche della "condanna in via definitiva" per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. al mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza) atteso che la commissione del reato riguarderebbe l'omessa comunicazione di un fatto sopravvenuto alla presentazione della originaria domanda e tale comunicazione doveva essere fatta dopo che era entrata in vigore la novella contenuta nella legge n. 234 del 2021.

Ha altresì ricordato la Corte territoriale che, intervenuta la predetta condizione ostativa il beneficio deve essere immediatamente revocato di diritto, con efficacia retroattiva, a ciò conseguendo l'obbligo per il beneficiario alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Siffatta ricostruzione appare, però, distonica rispetto al capo di imputazione elevato a carico della [OSCURATO:PERSONA], nel quale la individuazione del dies commissi delicti è collocabile in epoca non successiva al 18 ottobre 2021, cioè in un momento pacificamente anteriore a quello nel quale la condanna a carico della imputata è divenuta definitiva (circostanza questa verificatasi in data 1 giugno 2022).

Ciò rende palese che la condotta dalla medesima posta in essere non è riconducibile alla violazione dell'obbligo di comunicazione non potendo esso essere insorto in un momento anteriore alla intervenuta definitività della sentenza di condanna per il reato di estorsione; va, d'altra parte, detto che al 8momento in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del più volte evocato beneficio economico (sia esso collocabile al 18 ottobre 2021 e tanto più ove esso fosse collocabile, come emergerebbe dalla sentenza di primo grado, al 27 marzo 2021) l'obbligo di comunicazione della esistenza di una sentenza di condanna per la violazione dell'art. 629 cod. pen. neppure era previsto, essendo questo subentrato solo a decorrere dal 1 gennaio 2022, cioè al momento della novella legislativa che ha modificato il tenore dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019.

Neppure può, infine, aderirsi alla tesi della Corte di appello, secondo la quale la condotta delittuosa ascritta alla imputata attiene alla omessa comunicazione di una informazione dovuta ai fini della revoca del beneficio già conseguito, atteso che siffatta condotta è del tutto nuova e diversa rispetto a quelle che era stata contestata alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di articolazione del capo di imputazione, non foss'altro perché in tale imputazione era stata contestata alla imputata la omessa comunicazione di "informazioni rilevanti per la concessione del beneficio", laddove la Corte di appello - che peraltro neppure si è posta il problema della individuazione del preciso termine entro il quale la comunicazione in ipotesi omessa doveva essere fatta (il legislatore, infatti, rimandando secondo il testuale tenore dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, "ai termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11" del medesimo decreto legge, rimanda ad almeno quattro termini diversi fra loro) - ha /W ascritto alla medesima imputata la omessa comunicazione di informazioni dovute "ai fini della revoca del beneficio".

Si tratta di fenomeni giuridici diversi, cui corrispondono momenti consumativi dei reati ad essi riferibili diversi e, in definitiva, condotte delittuose anch'esse fra loro non coincidenti.

Poiché nel caso che interessa alla [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata contestata la omessa connunicazionit di informazioni che, al momento in cui è stata presentata la domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, non erano rilevanti, la impugnata sentenza, con la quale è stata confermata la dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente, deve essere annullata senza rinvio - con assorbimento dei restanti due motivi di censura formulati dalla imputata - posto che il fatto a lei contestato come reato non sussiste.

P P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Gastone ANDREAZZA) ot DepOSituta in [OSCURATO:PERSONA], 21 SETI 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].s Elisabe A rrabdo 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1994: avverso la sentenza n. 2332/2026 della Corte di appello di Napoli del 24 febbraio 2026; letti gli atti dì causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 24 febbraio 2026, in parte accolto il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, il precedente 26 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli nord (nella sentenza della Corte distrettuale è indicato, per un evidente errore, invece il Tribunale di Noia), in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, la aveva dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, così qualificata la originaria imputazione, la quale prevedeva l'avvenuta violazione dell'art. 316-ter cod. pen., per avere la medesima, la quale aveva fatto richiesta per potere ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare di essere stata condannata, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 19 marzo 2021, divenuta definitiva il successivo 1 giugno 2022, in relazione alla imputazione di estorsione, e la aveva, pertanto, condannata alla pena ritenuta di giustizia. La Corte distrettuale, come detto in parte accogliendo il ricorso della imputata, ha qualificato, avendo ritenuto frutto di un mero errore materiale in cui era incorso il Tribunale, il fatto ai sensi del comma 2 (e non del comma 3) dell'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 ed ha ridotto la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] portandola, salvo il resto, ad un anno di reclusione. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale la imputata, affidando le proprie rimostranze a 4 motivi di doglianza. Il primo dei motivi rappresentati ha ad oggetto l'errore in cui sarebbero caduti i giudici del merito in ordine alla sussistenza del reato contestato; osservava, infatti, la ricorrente difesa che la domanda di accesso al beneficio è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2021, cioè quando ancora non era entrata in vigore la legge n. 234 del 2021 che ha introdotto il delitto di estorsione fra i reati ostativi al riconoscimento del reddito di cittadinanza; tale modifica normativa, la quale ha fatto seguito, secondo la ricorrente difesa, ad altre "innumerevoli" modifiche legittimerebbe in capo alla imputata la esistenza di una oggettiva incertezza sulla effettiva portata della norma che avrebbe indotto in errore un cittadino di media diligenza; la contraria affermazione della Corte di appello, la quale afferma che la normativa in materia non presenta connotati di cripticità costituirebbe una valutazione che si scontra con la realtà. 2Il secondo motivo di impugnazione è riferito alla violazione di legge; ha, infatti, rilevato la ricorrente che il dies commissi delicti indicato nel capo di imputazione e confermato sia in primo che in secondo grado, è quello del 18 ottobre 2021, cioè nel giorno in cui, secondo la ricorrente, è stata presentata la richiesta di riconoscimento del reddito dì cittadinanza; ma la collocazione del reato a tale data deve intendersi errata, atteso che la definitività della condanna riportata dalla [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione è intervenuta solo il 1 giugno 2022; il predetto errore non sarebbe irrilevante, ad avviso della ricorrente, sotto due profili; infatti, per un verso, in data 18 ottobre 2021 ancora non era entrata in vigore (essendo ciò avvenuto solo il 1 gennaio 2022) la norma di legge che aveva inserito il reato di estorsione fra quelli che, essendo ostativi al riconoscimento del reddito di cittadinanza, dovevano essere dichiarati in sede di presentazione della relativa domanda; mentre, per altro verso, i ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano indicati nel capo di imputazione a decorrere da quello di novembre 2021, cioè da un momento in cui la condanna per estorsione ancora non era definitiva. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, stante la ritenuta inadeguatezza motivazionale, la esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stata questa negata in forza della ritenuta non esiguità del danno patrimoniale cagionato attraverso il reato in ipotesi commesso, la cui entità, come evidenziato, sarebbe stata calcolata erroneamente, essendo state prese in considerazione anche somme riconducibili alla erogazione del beneficio percepite anteriormente alla definitività della sentenza di condanna per estorsione. Infine, con il quarto motivo di impugnazione ci si duole del fatto che, pur essendo stato formulato un motivo di ricorso in appello riguardante l'errore in cui era incorso il Tribunale di Napoli nord nel ritenere esistenti delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello sul punto non aveva fornito alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va premesso che la imputazione mossa alla [OSCURATO:PERSONA] - originariamente ritenuta descrittiva del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., ma oggetto di riqualificazione già in occasione della sentenza di primo grado, nel senso della 3sua riconducibilità alla violazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2029, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, e, quindi, nuovamente "rettificata" dalla Corte di appello di Napoli, siccome riguardante la violazione dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legge - riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicare informazioni rilevanti "per la concessione del beneficio del cd reddito di cittadinanza"; prosegue il capo di imputazione nel descrivere la condotta ascritta alla imputata, non senza una singolare ellissi ricostruttiva, non indicando esplicitamente la omissione della quale la donna si sarebbe resa responsabile ma precisando che la stessa, "pur („,) destinataria in data 19 marzo 2021 di sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. (...) continuava a percepire indebitamente il beneficio dal mese di novembre 2021 fino al mese di marzo 2023" conseguendo, in totale" profitto superiore ad C 11.000,00; va aggiunto che il capo di imputazione riportato nella sentenza di appello non reca la indicazione né della data in cuilfatto è stato commesso, né del luogo di commissione; siffatta informazione è, tuttavia, ricavabile dalla verifica operata sulla sentenza di primo grado nella quale, al termine della indicazione del capo di imputazione si legge: "[OSCURATO:PERSONA], il 18 ottobre 2021". Non è ben chiaro a cosa tale data si riferisca (la ricorrente peraltro afferma che sia questa la data nella quale è stata presentata la domanda volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza), atteso che nella sentenza di primo grado non è indicata la rilevanza di tale indicazione cronologica, non essendo in essa presente alcun riferimento alla medesima; si legge solo che "nell'anno 2021" la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto richiesta di riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza (pag. 2 della sentenza del Tribunale di Napoli nord); tale indicazione viene, successivamente precisata avendo il Tribunale dato atto della avvenuta acquisizione agli atti della domanda di reddito di cittadinanza asseritamente presentata dalla imputata in data 27 marzo 2021 (a pag. 3 della sentenza di I grado) ed avendo ancora indicato quale momento di presentazione della predetta domanda il "marzo 2021" (cfr. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Napoli nord.); a ciò si aggiunga, sotto il profilo della scansione temporale dei fatti significativi, che, secondo quanto, afferma il Tribunale, "in data 1 giugno 2022" la stessa era stata destinataria di una sentenza di condanna per il reato di estorsione, "divenuta irrevocabile" nel 2022"; tali ultimi dati erano rettificati dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, ove si chiariva che la [OSCURATO:PERSONA] era stata attinta dal una sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Salerno in data 3 luglio 42019 per il reato di estorsione; che tale sentenza era stata confermata dalla locale Corte di appello in data 19 marzo 2021 e che quest'ultima decisione era divenuta definitiva in data 1 giugno 2022. Nulla è riportato dalla Corte distrettuale in relazione alla rilevanza della data del 18 ottobre 2021, mai neppure menzionata da tale Corte, ma, comunque, anche in funzione del dato obbiettivo, desumibile dal capo di imputazione, secondo il quale la indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza deve intendersi decorrere dalla erogazione, tramite "ricarica" della apposita carta di debito prepagata, del rateo riferito al mese di novembre 2021, essa deve essere intesa quale dies commissi delicti ipotizzato in sede di contestazione dell'addebito mosso alla [OSCURATO:PERSONA]. In tale modo ricostruito un aspetto che, come vedremo, non può ritenersi secondario ai fini della comprensione della regioni della presente decisione, si rileva come il primo motivo di impugnazione presentato dalla difesa della ricorrente non abbia pregio; esso, ha ad oggetto la eventuale rilevanza dell'errore in cui sarebbe caduta la imputata, la quale, a cagione della complessità della normativa vigente in materia sarebbe incorsa, in buona fede, in una situazione di ignoranza incolpevole circa l'obbligo di comunicazione. Osserva hatCollegio che con siffatte argomentazioni, di contenuto invero piuttosto generico, la ricorrente difesa apparentemente, sebbene non esplicitamente, richiama i concetti presenti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo la quale è costituzionalmente v illegittimo l'art. 5 cod. pen., il quale sancisce in via generale la irrilevanza scriminante dell'ignoranza della legge penale, laddove non esclude dalla inescusabilità l'ipotesi della ignoranza incolpevole; la difesa in questione, tuttavia, indica quale unico elemento che avrebbe legittimato siffatta inescusabilità la pretesa esistenza "di innumerevoli modifiche, che hanno riguardato proprio l'elenco dei reati ostativi", contestando successivamente la affermazione contenuta nella sentenza di appello relativa alla mancanza di "connotati di cripticità" nella normativa in questione, affermando che la stessa "si scontra con la realtà". Si tratta di affermazioni del tutto apodittiche e prive dei necessari riscontri dialettici. Invero, già la Corte costituzionale, consapevole della necessità di fornire degli strumenti interpretativi atti ad evitare un indiscriminato ricorso al 5concetto di "ignoranza inevitabile", aveva chiarito che "l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari ecc. La spersonalizzazione che un giudizio formulato alla stregua di criteri oggettivi puri necessariamente comporta va, tuttavia, compensata, secondo quanto innanzi avvertito, dall'esame di eventuali, particolari conoscenze ed abilità possedute dal singolo agente: queste ultime, consentendo all'autore del reato di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale escludono che l'ignoranza della legge penale vada qualificata come inevitabile. Ed anche quando, sempre allo scopo di stabilire l'inevitabilità dell'errore sul divieto, ci si valga di altri criteri (c.d. misti) secondo i quali la predetta inevitabilità può esser determinata, fra l'altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui si è formata la deliberazione criminosa (es. assicurazioni erronee di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto ecc.) occorre tener conto della generalizzazione dell'errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima (salvo quanto aggiungiamo subito) sarebbe caduto nell'errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell'agente; ma, ancora una volta, la spersonalizzazione del giudizio va compensata dall'indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possegga specifiche cognizioni (ad es. conosca o sia in grado di conoscere l'origine lassistica o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali ecc.) è tenuto a controllare le informazioni ricevute. Il fondamento costituzionale della scusabilítà dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di 6diligenza nel conoscere le leggi penali." (la lunga citazione è testualmente tratta da: Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988). Ora, sebbene non possa disconoscersi che la [OSCURATO:PERSONA] appartenga a quella categoria di individui i quali versano in quelle "condizioni soggettive di inferiorità" richiamate proprio dalla citata sentenza (la stessa circostanza che la predetta abbia, con esito positivo, formulato richiesta di ottenimento del reddito di cittadinanza è dimostrativa quanto meno della sua "marginalità economica"), deve tuttavia rilevarsi che, per come affermato nella stessa sentenza della Corte costituzionale, siffatto parametro - enfatizzato dalla ricorrente difesa - essendo idoneo a porre in evidenza "dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente", non legittima di per sé la affermazione della inescusabilità della ignorantia legis; mentre il dato sulla esistenza di innumerevoli modifiche alla normativa precettiva appare solamente postulato e, peraltro, in contrasto con il dato di fatto, ricavabile dalla analisi diacronica del testo della norma violata (art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019), che lo stesso, per quanto ora interessa non risulta essere stato oggetto di modifiche nel corso del tempo, mentre il successivo comma 3 è stato interessato, come in fra si vedrà, oltre che da una limitata modifica in sede di conversione in legge dell'originario decreto legge, solo dalla modifica intervenuta con la entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, entrata in vigore in data 1 gennaio 2022; di tal che la doglianza sulla incertezza interpretativa della disposizione, tale da determinare la scusabile ignoranza sulla sua effettiva portata, appare destituita di alcun fondamento. Fondato è, invece, il successivo secondo motivo di ricorso, le cui ragioni, in parte, si saldano con il precedente argomentare. La ricorrente ha, in sintesi, evidenziato che, considerata acquisita, per le ragioni dianzi riportate, la data del 18 ottobre 2021, cioè quella in cui sarebbe stata presentata la domanda per il godimento del reddito di cittadinanza da parte della [OSCURATO:PERSONA], quale data del commesso delitto (va, peraltro, detto che ove tale data fosse individuata, come parrebbe segnalare la sentenza di primo grado, nel 27 marzo 2021, le ragioni di fondatezza del motivo di impugnazione ora in scrutinio sarebbero ancora più marcate), in tale momento il reato di estorsione, cioè il reato riguardo al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato un pregiudizio penale, non era indicato fra quelli aventi valenza ostativa alla attribuzione del reddito di cittadinanza e per i quali la stessa avrebbe avuto l'obbligo di comunicare la esistenza della condanna. 7Onde superare l'impasse generata dalla analoga deduzione formulata dalla ricorrente in sede di gravame la Corte di appello aveva motivato nei termini che seguono: il fatto addebitato alla imputata - punito ai sensi del comma 2 del più volte ricordato art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 - consisterebbe nella omessa comunicazione della sopravvenienza della sentenza di condanna definitiva per la dichiarata violazione, accertata in via definitiva, dell'art. 629 cod. pen., trattandosi di "informazione rilevante ai fini della revoca del beneficio". Precisa, infatti, la Corte di merito che sarebbe dato irrilevante nella economia del presente giudizio quello connesso alla data di entrata in vigore della normativa che ha individuato anche il reato di estorsione fra quelli che, laddove sia intervenuta condanna, hanno valenza ostativa al godimento del beneficio di cui si tratta (la data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 è pacificamente collocabile al 1 gennaio 2022, di tal che, novellato il comma 3 dell'art. 7 del ricordato decreto legge n. 4 del 2019, da questo momento è stata introdotta, al comma 74, lettera f, n. 1, la previsione della rilevanza ostativa anche della "condanna in via definitiva" per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. al mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza) atteso che la commissione del reato riguarderebbe l'omessa comunicazione di un fatto sopravvenuto alla presentazione della originaria domanda e tale comunicazione doveva essere fatta dopo che era entrata in vigore la novella contenuta nella legge n. 234 del 2021. Ha altresì ricordato la Corte territoriale che, intervenuta la predetta condizione ostativa il beneficio deve essere immediatamente revocato di diritto, con efficacia retroattiva, a ciò conseguendo l'obbligo per il beneficiario alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Siffatta ricostruzione appare, però, distonica rispetto al capo di imputazione elevato a carico della [OSCURATO:PERSONA], nel quale la individuazione del dies commissi delicti è collocabile in epoca non successiva al 18 ottobre 2021, cioè in un momento pacificamente anteriore a quello nel quale la condanna a carico della imputata è divenuta definitiva (circostanza questa verificatasi in data 1 giugno 2022). Ciò rende palese che la condotta dalla medesima posta in essere non è riconducibile alla violazione dell'obbligo di comunicazione non potendo esso essere insorto in un momento anteriore alla intervenuta definitività della sentenza di condanna per il reato di estorsione; va, d'altra parte, detto che al 8momento in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del più volte evocato beneficio economico (sia esso collocabile al 18 ottobre 2021 e tanto più ove esso fosse collocabile, come emergerebbe dalla sentenza di primo grado, al 27 marzo 2021) l'obbligo di comunicazione della esistenza di una sentenza di condanna per la violazione dell'art. 629 cod. pen. neppure era previsto, essendo questo subentrato solo a decorrere dal 1 gennaio 2022, cioè al momento della novella legislativa che ha modificato il tenore dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019. Neppure può, infine, aderirsi alla tesi della Corte di appello, secondo la quale la condotta delittuosa ascritta alla imputata attiene alla omessa comunicazione di una informazione dovuta ai fini della revoca del beneficio già conseguito, atteso che siffatta condotta è del tutto nuova e diversa rispetto a quelle che era stata contestata alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di articolazione del capo di imputazione, non foss'altro perché in tale imputazione era stata contestata alla imputata la omessa comunicazione di "informazioni rilevanti per la concessione del beneficio", laddove la Corte di appello - che peraltro neppure si è posta il problema della individuazione del preciso termine entro il quale la comunicazione in ipotesi omessa doveva essere fatta (il legislatore, infatti, rimandando secondo il testuale tenore dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, "ai termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11" del medesimo decreto legge, rimanda ad almeno quattro termini diversi fra loro) - ha /W ascritto alla medesima imputata la omessa comunicazione di informazioni dovute "ai fini della revoca del beneficio". Si tratta di fenomeni giuridici diversi, cui corrispondono momenti consumativi dei reati ad essi riferibili diversi e, in definitiva, condotte delittuose anch'esse fra loro non coincidenti. Poiché nel caso che interessa alla [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata contestata la omessa connunicazionit di informazioni che, al momento in cui è stata presentata la domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, non erano rilevanti, la impugnata sentenza, con la quale è stata confermata la dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente, deve essere annullata senza rinvio - con assorbimento dei restanti due motivi di censura formulati dalla imputata - posto che il fatto a lei contestato come reato non sussiste. P P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Gastone ANDREAZZA) ot DepOSituta in [OSCURATO:PERSONA], 21 SETI 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].s Elisabe A rrabdo 10
Decreto Cassazione n. 33958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris