CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23299 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA] . , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoEmiliano Scarantino; controricorrente avverso la sentenza n.50/2021 depositat a l’8 febbraio 2021 del la Corte di appello di Caltanissetta. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.,innanzi al Tribunale di Enna. Hanno dedotto di aver eseguito diverse operazioni di investimento t ra il novembre 1999 e il novembre 2006presso l'indicato istituto di credito; hanno lamentato la nullitàdegli ordini di acquisto posti in essere e la responsabilità della banca per la violazionedelle norme i n tema di servizi di investimento previste dalla disciplina primaria contenuta nel testo unico della finanza (t.u.f., d.lgs. n. 58/1998) e in quella secondaria , contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998. La banca convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande attrici. In esito al giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi è stata condannata a pagare agli attori lesomme di euro 43.677,77, oltre interessi, e di euro 1.308,46, oltre interessi , in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] AdeleSiciliano. 2. ─La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla banca intermediaria e in via incidentale dai coniugi Bonanno. Con sentenza dell’8 febbraio 2021 , la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello principale della banca, h a riformato la pronuncia di primo gradorespingendo la domanda attrice e condannando gli investitori alla restituzione dell'importo da loro riscosso in esecuzione della decisione di primo grado; il Giudice distrettuale ha poi respinto l’appello incidentale. La Corte di merito ha in sintesi r itenuto che il contratto quadro concluso dal le parti il 24 ottobre 2002 fosse pienamente valido nonostante mancasse della sottoscrizionedell’intermediario, t anto più che esso recava in calce l'annotazione relativa alla consegna del documento agli investitori . Ha poi reputato che la banca a vesse adempiuto agli obblighi informativi ad essa incombenti, tenuto conto: Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 che Bonanno a veva una discreta esperienza in materia finanziaria , avendo del restosempre diversificato gli investimenti; che le operazioni eseguite si riferivano a titoli che non erano caduti in default , m a avevano semplicemente avuto un andamento altalenante; c he negli ordini di acquisto sottoscritti dagli investitori era contenuta l'avvertenza di non adeguatezza dell'operazione; che non risultava acquisita al processo alcuna prova quanto al possesso, in capo all'istituto di credito, di «informazioni idoneea far ipotizzare una situazione particolarmente grave dell'emittente»; che il lungo lasso di tempo intercorso tra le operazioni di investimento e il disinvestimento lasciava supporre che all'epoca dell'acquistodei titoli non sussistesse un particolare livello di rischio;che il rifiuto manifestato per iscritto dall'investitore di fornire alla banca informazioni quanto alla propria situazione finanziaria,agli obiettivi di investimento, all'esperienz a in materia di investimenti finanziarie alla propensione al rischio aveva posto l’istituto di credito in una situazione in cui lostesso non era verosimilmente in grado di adempiere al meglio agli incarichi chegli erano stati affidati . La Corte territoriale ha quindi escluso potesse ravvisarsi il denunciato inadempimento dell’intermediario agli obblighi contemplati dagli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522 del 1998 e ha pure negato potesse ravvisarsi un conflitto di interessi in capo alla banca. Ha infine disatteso i due motivi di appello incidentale degli investitori, v ertenti , rispettivamente, sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato dal Tribunale e sulla prescrizione maturata con riferimento all'operazione di acquisto di azioni del 4 novembre1999. 3. ― L a sentenza della Corte nissena è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] AdeleSiciliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi, questi ultimi,del defunto [OSCURATO:PERSONA] . I motivi di impugnazione sono quattro e sono illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 23 t.u.f., nonché degli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n.11522 del 1998. Lamentano i ricorrenti che i Bonanno non avrebbero mai ricevuto alcuna copia delle condizioni economiche e contrattuali dei servizi di investimento prestati dall'intermediario: condizioni delle quali avevano esclusivamente preso visione. Il mezzo è dirett o a contrastare l’affermazione, contenuta nel la sentenza impugnata, per cui Il contratto quadro del 24 ottobre 2002 conteneva l'annotazione « dichiaro altresì che una copia del presente contratto mi è stata consegnata». La censura è inammissibile per più ragioni. Anzitutto essa è diretta a una non consentita revisione del giudizio di fattodella Corte territoriale, laddove, come è noto, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155). In secondo luogo, la doglianza è priva di concludenza, dal momento che la mancata consegna del documento che riproduce il contratto quadro non è produttiva di alcuna nullità.Questa Corte si è già espressa in tal sensocon riguardo ai contratti bancari (Cass. 3 luglio 2024, n. 18230). Riprendendo argomenti spesi esaminando la disciplina dell’art. 117 t.u.b., che presenta, per quanto qui interessa, una formulazione sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 23 t.u.f., può osservarsiche la «forma» presa in considerazione dal legislatore nelle due norme è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione,di carattere generale, per cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimentosono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, è disposto, infatti, che la Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere, con regolamento, che per motivate ragioni t e cni che (aggettivazione, quest’ultima,soppressa col d.lgs. n. 164/2007) o in relazione alla natura professionale dei contraenti, «particolari tipi di contrattopossano o debbano essere stipulati in altra forma » . In tale locuzione il termine « forma » è manifestamente da intendere nell’accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell’affare; in altre parole, l’«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell’art. 23si ricava, dunque, che la nullità comminata dal comma 1 di tale articolo presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto.Questa Corte ha del resto avuto occasione di rilevare, in passato , che in materia di intermediazione finanziaria la consegna del contratto integra un incombenteattinente alla fase successiva alla formazione del contratto (Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione) la cui inosservanza nonpone, dunque, un problema di validità dello stesso (Cass. 18 novembre 2021, n. 35347, nonmassimata in CED). 2. ― Il secondo mezzo reca la stessa titolazione del primo. Gli istanti deducono che quanto argomentato dal la Corte di appello con riguardo alla negata violazione degli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522 del 1998 confliggerebbe «in modo insanabile con le effettive risultanze documentali». Il motivo è inammissibile. In parte esso veicola questioni di cui la sentenza impugnata non si occupa e che i ricorrenti non assumono siano state fatte valere nel giudizio di merito: ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694). Per il resto il motivo è diretto a confutare l’accertamento di fatto della Corte di merito quanto al significato da attribuire a l corredo probatorio da essa esaminato allorquando si è occupata della questione relativa alle inadempienze di cui trattasi (pag. 11 della sentenza impugnata).Come è noto, però, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). 3. ― Il terzo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e la nullità della sentenza ex artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. «attesal'omessa pronuncia sull'appello incidentale». Si lamenta che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata su cinquemotivi dell’appello incidentale. Il motivo è inammissibile. Esso è manifestamente carente in punto di specificità. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula che le deduzioni su cui è mancata la Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 statuizionesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa Corte legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367).Analogo rilievo è da svolgere con riguardo al vizio motivazionale, visto che la censura fondata sul deficit argomentativo quanto a una data questione postula che la medesima sia specificamente individuatanel ricorso per cassazione: deve trovare applicazione il principio per cui la deduzione di error in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso si impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346). 4. ― Col quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 23 t.u.f., 2697c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti rilevano che col nono motivo del loro appello incidentale a vevano dedotto che la negligenza della banca era documentata d a una nota del 31 ottobre 2007 in cui la società che gestiva l'investimento aveva ammesso espressamente«che vi era stato un grave disservizio in ordine alle informazioni da fornire ai risparmiatori, senza che la banca intermediaria si fosse adoperata per evitare tali disservizi nonostante ricevesse tutte le informazioni trimestrali in ordine all'investimento». Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3397; Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874). Si osserva, per completezza, che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395). L’inosservanza del la regola che presidia l a distribuzione dell'onere probatorio con riguardo agli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento è però palesemente insussistente, in quanto la Corte territorialeha rettamente osservato che «per escluderela responsabilità dell'intermediario non è sufficiente affermare la mancanza di prova della negligenza o dell'inadempimento, bensì occorre accertare la sussistenza della prova positiva di tale dirigenza e dell'adempimento da parte del predetto di tutte le obbligazioni richiestegli» (sentenza impugnata, pag. 8): tale proposizione èconforme al principio per cui nella materia in esame il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810). Errano, poi, i ricorrenti, quando , assumendo che l’intermediario sarebbe gravato «da un vero e proprio onere informativo perdurante per tutta la durata del rapporto», sostengono, in definitiva, Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 che l’obbligo di rendere edotto l’investitore quanto ai ri s chi dell’investimento si protrarrebbe nel periodo successivo all’esecuzione dell’ordine: all’opposto, quando non venga in questione il servizio di gestione di portafogli, gli obblighi informatividevono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112; come nota incisivamente Cass. 20 gennaio 2013, n. 2185, non massimatain CED, «dopo l'erogazione del servizio si è esaurita l'attività dell'intermediario con riferimento all'ordine eseguito»).Ebbene, i ricorrenti non deducono, nel motivo di ricorso,che il deficit informativo lamentato si riferisse a una gestione di portafogli. Vaosservato che il mezzo di censura è pure carente di autosufficienza, avendo riguardo alla nota del 31 ottobre 2007, ivi menzionata: infatti, l'indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). Merita aggiungere, infine, che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5 , c.p.c., è irrituale , in quanto i ricorrenti non isolano i fatti storici che la Corte di appello avrebbe mancato di esaminare. Gli istanti si occupano, invece, della «contraddittorietà delle affermazioni della Corte[di appello]», di prove che non sarebbero state valorizzate, del carattere asseritamente apodittico dell’af fermazio ne per cui gli ordini erano stati impartiti in autonomia, del l’irrilevanza di alcune considerazioni, non provate, circa la pendenza di altro giudizio , dell’erroneità dell’affermazione per cui l’intermediario non è tenuto a svolgere una vera e propria attività di consulenza in favore dell’investitore. Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui Sez. I–RG 23299/2021 camera di consiglio22.10.2025 esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 5. ― Il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. ― Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc c ombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ar