CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 21/12/2022; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato di mc 314 di gas. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Sopravvenuta carenza di procedibilità per mancanza di querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 150/2022; 2. Nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, violazione dell'art. 162, comma 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. 171 lett. d), 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; 3. Nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, violazione dell'art. 162, comma 4, in relazione agli artt. 171 lett. d), 178 lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen.; 4. Violazione dell'art. 190 cod. proc. pen., 111, comma 2, Cost., omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato che le censure articolate dalla difesa nel secondo e terzo motivo di ricorso si appalesano manifestamente infondate: come puntualmente argomentato dai giudici di merito alle pagine cinque e sei della motivazione, secondo orientamento della Corte di legittimità, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, Rv. 278427; Sez. 2, n. 27935 del 03/05/2019, Rv. 276214). A ciò deve aggiungersi che: il ricorrente è comparso in diverse udienze, circostanza che rivela la piena consapevolezza da parte dell'imputato dello svolgimento del giudizio ed il raggiungimento dello scopo degli atti di cui si assume la irrituale notificazione; non ha prospettato alcuna lesione delle prerogative difensive; il difensore d'ufficio nominato è stato indicato quale difensore domiciliatario nella procedura riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che l'ammissione di un teste a discarico può essere anche implicitamente revocata [Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv. 263184: "Il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale)]. Ritenuto che la Corte d'appello, investita della questione, pur non avendo revocato l'ammissione del testimone, si è ampiamente soffermata in motivazione sulla superfluità della prova richiesta con argomentazioni logiche e coerenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio