CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 406/2024depositata il 03/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio ilComune di Rossano (oggi Comune di Corigliano-Rossano), esponendo diavere realizzato, nell’ambito della costruzione di un fabbricato sito inRossano, alla via II° Acqua di Vale, una condotta fognaria di ml 236,opera che assumeva di avere eseguito a proprie spese in luogo dell’entecomunale, cui spettava la realizzazione delle opere di urbanizzazioneprimaria. Deduceva che, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, avevaprovveduto direttamente alla realizzazione della rete, sostenendo costi peroltre euro 100.000,00, e che alla stessa si era successivamente allacciatoil Comune, iniziando a riscuotere la relativa tassa per il deflusso delleacque. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del proprio diritto al rimborsodelle spese sostenute, da determinarsi anche a mezzo di consulenzatecnica d’ufficio, ovvero, in via alternativa, al pagamento di un canoneannuo di utilizzo della condotta, quantificato in euro 24.000,00 condecorrenza dall’anno 2010.Il Comune si costituiva contestando integralmente la domanda, deducendodi non avere mai conferito alcun incarico alla società attrice né assuntoalcun impegno di spesa, e negando di essersi allacciato alla condottarealizzata dalla medesima, assumendo che la rete comunale fosse giàesistente e che spettasse alla società raccordarsi ad essa.Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 647/2019, rigettava ladomanda.Numero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/20262. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 406/2024, depositatail 24 ottobre 2023 e notificata il 3 aprile 2024, rigettava l’impugnazione,confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante allespese del grado.La Corte territoriale riteneva, in particolare, non provata l’esistenza di unvalido titolo idoneo a fondare la pretesa creditoria della società, nédimostrato l’allacciamento del Comune alla condotta realizzata, reputando,altresì, applicabile la disciplina regolamentare comunale in materia diallaccio alla rete fognaria.3. Per la cassazione di tale sentenza la società Immobiliare CostruzioniS.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad 1 motivo illustrato da memoria.Resiste con controricorso il Comune di Corigliano-Rossano.3.1. Con provvedimento del 5 maggio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione acceleratadel ricorso per inammissibilità del motivo.La proposta ha avuto il seguente tenore: L’unico motivo di ricorso èinammissibile. Sotto la formale invocazione della violazione di legge,sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. P.Q.Mproc. civ. A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrenteè stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale laricorrente ha depositato memoria illustrativa.depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione ed erroneaNumero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/2026applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appelloavrebbe rigettato la domanda in difetto di un’adeguata valutazione delmateriale probatorio acquisito.Deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la provadell’allacciamento del Comune alla condotta fognaria realizzata dallasocietà e dell’effettiva esecuzione dell’opera nell’interesse dell’ente,omettendo di considerare le deposizioni testimoniali e la documentazioneprodotta. Censura, altresì, l’applicazione dell’art. 81 del Regolamentoedilizio comunale quale fondamento del rigetto, assumendonel’inconferenza rispetto alla fattispecie concreta.Assume, infine, che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso dellespese sostenute o, in alternativa, al pagamento di un canone di utilizzo,sia conseguenza di un’erronea valutazione delle prove e del rifiutoimmotivato di disporre consulenza tecnica d’ufficio.5. Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è dedottasecondo i criteri a suo tempo fissati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi,in motivazione espressa, sebbene non massimati sul punto da Cass., Sez.Un., n. 16598 del 2016, ed ex multis da Cass., Sez. Un., n. 20867 del2020.Il ricorso viola pure l’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che delle circostanze difatto e degli atti di cui sollecita inammissibilmente la rivalutazione omettedi fornire l’indicazione specifica.La ricorrente richiede, in buona sostanza, una rivalutazione dei datifattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella pienadiscrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva,al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenuteNumero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/2026maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice delmerito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementiprobatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti,Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da unpunto di vista giuridico.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha, con un accertamento in fatto,escluso la fondatezza della pretesa attorea, rilevando l’insussistenza diprova circa la mancata realizzazione, da parte dell’ente comunale, dellarete fognaria pubblica nella zona interessata al momento dell’ultimazionedel fabbricato.In particolare, la Corte territoriale ha richiamato la disciplina comunalevigente, osservando che, in assenza di fognatura pubblica cui raccordarela rete interna dell’edificio, il privato costruttore era tenuto a convogliarele acque reflue in apposita fossa di depurazione biologica conforme allanormativa di settore, non potendo invece sostituirsi all’amministrazionenella realizzazione di un’opera pubblica, la cui esecuzione avrebbepresupposto l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, inragione della natura dell’intervento.La Corte ha altresì evidenziato che, anche ove la domanda fosse statainterpretata come volta ad ottenere il rimborso dei costi relativi alla rete ditubazione autonoma raccordata alla fognatura comunale, la pretesasarebbe risultata comunque infondata alla luce dell’art. 15 delleprescrizioni generali del permesso di costruire in variante n. 153/2007, ilquale imponeva, per gli allacci alle reti pubbliche di fognatura eacquedotto, la presentazione di preventiva e regolare istanza da partedell’interessato.Numero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ne consegue che, in difetto di prova sia dell’inesistenza della rete pubblicasia dell’osservanza delle prescrizioni amministrative necessarie perl’allaccio, la decisione di rigetto della domanda si sottrae alle censuremosse, risultando sorretta da motivazione coerente con il quadronormativo e con le risultanze istruttorie.6. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile, in conformità allaproposta di definizione accelerata.7. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondosoccombenza, anche l’adozione dei provvedimenti di condanna (nellemisure indicate in dispositivo) ex art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13.P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente allarefusione in favore del Comune di Corigliano-Rossano controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre alle spese nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma dieuro 2.000,00.Numero registro generale 13975/2024Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 10903/2026Data pubblicazione 23/04/2026Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 1.000,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 novembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]