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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 43133/2024

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 14/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso con procedura c.d. de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione il vizio di motivazione, avuto riguardo all'obbligo sancito dalla Costituzione (art. 111) che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano accompagnati da motivazione, che deve assicurare lo scrutinio sulla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1-bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 29243 ; del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194- 01; Sez. 5, n. 15505, del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 3019(' del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Del resto, l'incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione è già stata ritenuta più volte costituzionalmente compatibile (tra le tante, Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856).

2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria.

La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 14/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso con procedura c.d. de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione il vizio di motivazione, avuto riguardo all'obbligo sancito dalla Costituzione (art. 111) che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano accompagnati da motivazione, che deve assicurare lo scrutinio sulla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1-bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 29243 ; del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194- 01; Sez. 5, n. 15505, del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 3019(' del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Del resto, l'incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione è già stata ritenuta più volte costituzionalmente compatibile (tra le tante, Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 43133/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris