CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 33953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 15995/2022, pubblicata il 18.05.2022 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 SC B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione Civile ha depositato istanza di correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 15995/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, nella parte in cui, specificamente a pagina 11, dopo il termine “notifica”, a fine pagina, sono saltate le seguenti parole “impersonale e collettiva, individuare nominativamente gli eredi e chiederne la condanna”; Rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; Considerato che, con riferimento al ricorso per cassazione n. RG. 603/2016, definito con la sentenza di cui si chiede la correzione d’ufficio di errore materiale, il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA], con l’ottavo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale non aveva pronunciato la condanna nei confronti di tutti gli eredi del Cilento, nei confronti dei quali, collettivamente considerati, era stato riassunto il giudizio; Considerato che nella motivazione della sentenza è testualmente affermato che, in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell’atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, è idonea alla riattivazione e prosecuzione del processo ma non a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del “de cuius”, se non sono individuati nominativamente i destinatari della pronuncia; ritenuto che in motivazione è chiaramente spiegato che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specificata nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori; ritenuto che trattasi di errore materiale attesa la inequivocabile chiarezza della motivazione; ritenuto che deve procedersi d’ufficio alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, aggiungendo a pagina 11, dopo il termine “notifica” a fine pagina le seguenti parole “impersonale e collettiva, individuare nominativamente gli eredi e chiederne la condanna.” Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenza di questa Corte n. 15995/2022, pubblicata il 18.05.2022, venga corretta aggiungendo a pagina 11, dopo il termine “notifica” a fine pagina le seguenti parole “impersonale e collettiva, individuare nominativamente gli eredi e chiederne la condanna.” Dispone che la presente ordinanza siano annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza. Così