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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 31501/2026

Testo disponibile della fonte

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sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 17 dicembre 2025 il Tribunale di Matera,pronunciandosi quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata daJagga Ram, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt.81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatigiudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo che le condotteillecite giudicate da ciascuno di tali provvedimenti decisori fossero connotate daeterogeneità esecutiva.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondocomma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale diMatera, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazioneinvocato nell’interesse del condannato, in sede esecutiva, non aveva tenutoconto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle due decisioniirrevocabili.La correlazione dedotta nell’interesse di Ram era attestata dall’omogeneitàche caratterizzava i comportamenti criminosi presupposti – che riguardavano lagestione, da parte del ricorrente, di attività illecite finalizzate al favoreggiamentodell’immigrazione clandestina –, irragionevolmente disattesa in sede esecutiva.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempoconsolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato daJagga Ram, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria daparte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che leviolazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ai sensi degli artt.81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., devono costituire parteintegrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazionedi una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristicheessenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 -01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilataa una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, alcontrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarresostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, laprofessionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso edopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950 - 01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta,dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di unprogramma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario(tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5,n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).3.

Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, l’ordinanzaimpugnata non soddisfa i requisiti per ritenere compiuta la verifica sullasussistenza dell’unicità del disegno criminoso, non risultando esplicitati glielementi a sostegnodel rigetto dell’istanza del condannato.Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Tribunale diMatera si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite diRam giudicate dalle due decisioni irrevocabili presupposte non potevano ritenersiespressive di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili,nonostante la parziale omogeneità dei titoli di reato, non essendo stati acquisitielementidimostrativi dell’unicità del programma.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, invero, non dava esaustivamente conto deldiniego alla luce di una pur astratta omogeneità esecutiva delle condotte e di uncontesto di possibile contiguità comportamentale, afferendo esse alla gestione diBasti, in proposito, considerare che nel provvedimento censurato nonvenivano indicati, nemmeno per relationem, né le decisioni irrevocabili dellequale di controverteva, né il luogo di commissione di ciascuno dei reati per i qualisi invocava l’applicazione della disciplina della continuazione, né la data dicommissione di ciascuna di tali condotte illecite.Su questi dati si sarebbe invece dovuto operare una verifica analitica,finalizzata a escludere che l’omogeneità esecutiva dedotta nell’interesse delricorrente non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa.Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] per respingere l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] non è dubitabile che,in assenza di indicazioni, anche solo generiche o per relationem, ci si trovi difronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare ilprincipio di diritto, secondo cui la motivazione apparente è ravvisabile «quandosia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni dipuro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice asostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmenteinesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 -01).4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Matera.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMatera.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 17 dicembre 2025 il Tribunale di Matera,pronunciandosi quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata daJagga Ram, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt.81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatigiudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo che le condotteillecite giudicate da ciascuno di tali provvedimenti decisori fossero connotate daeterogeneità esecutiva.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondocomma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale diMatera, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazioneinvocato nell’interesse del condannato, in sede esecutiva, non aveva tenutoconto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle due decisioniirrevocabili.La correlazione dedotta nell’interesse di Ram era attestata dall’omogeneitàche caratterizzava i comportamenti criminosi presupposti – che riguardavano lagestione, da parte del ricorrente, di attività illecite finalizzate al favoreggiamentodell’immigrazione clandestina –, irragionevolmente disattesa in sede esecutiva.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempoconsolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato daJagga Ram, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria daparte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che leviolazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ai sensi degli artt.81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., devono costituire parteintegrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazionedi una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristicheessenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 -01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilataa una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, alcontrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarresostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, laprofessionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso edopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950 - 01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta,dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di unprogramma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario(tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5,n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, l’ordinanzaimpugnata non soddisfa i requisiti per ritenere compiuta la verifica sullasussistenza dell’unicità del disegno criminoso, non risultando esplicitati glielementi a sostegnodel rigetto dell’istanza del condannato.Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Tribunale diMatera si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite diRam giudicate dalle due decisioni irrevocabili presupposte non potevano ritenersiespressive di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili,nonostante la parziale omogeneità dei titoli di reato, non essendo stati acquisitielementidimostrativi dell’unicità del programma.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, invero, non dava esaustivamente conto deldiniego alla luce di una pur astratta omogeneità esecutiva delle condotte e di uncontesto di possibile contiguità comportamentale, afferendo esse alla gestione diBasti, in proposito, considerare che nel provvedimento censurato nonvenivano indicati, nemmeno per relationem, né le decisioni irrevocabili dellequale di controverteva, né il luogo di commissione di ciascuno dei reati per i qualisi invocava l’applicazione della disciplina della continuazione, né la data dicommissione di ciascuna di tali condotte illecite.Su questi dati si sarebbe invece dovuto operare una verifica analitica,finalizzata a escludere che l’omogeneità esecutiva dedotta nell’interesse delricorrente non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa.Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] per respingere l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] non è dubitabile che,in assenza di indicazioni, anche solo generiche o per relationem, ci si trovi difronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare ilprincipio di diritto, secondo cui la motivazione apparente è ravvisabile «quandosia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni dipuro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice asostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmenteinesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 -01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Matera. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMatera.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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