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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 37092/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19482-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3582 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 183/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19482/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.3.16 n. 159, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda proposta dalla medesima società nei confronti dell'Inail volta a richiedere la declaratoria di illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di rigetto della domanda presentata all'Inali il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di rimborso dei premi assicurativi pagati in eccesso nel 2010 rispetto al dovuto sulle P.A.T. n. 92306454, n. 91182598 e n. 7212282.

Ad avviso del tribunale, la presenza di qualsivoglia contestazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, non rende possibile la riduzione del premio prevista dall'art. 24 del DM12/12/00 (testo applicabile ratione temporis) a prescindere dal fatto che la violazione non rientri tra quelle elencate nell'allegato A del DM 24/10/07 e non sia stata ancora accertata con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo (come invece previsto dall'art. 9 del DM 24/10/07).

A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come l'art. 24 del DM 12/12/00 premia con una riduzione del tasso di premio le imprese operative da almeno un biennio che abbiano eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, introducendo continui aggiornamenti, a condizione che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Ma per quanto riguarda il DURC (documento unico di regolarità contributiva), il suo rilascio è condizione necessaria ma non sufficiente per usufruire del c.d. sconto per prevenzione, perché si richiede anche il rispetto da parte della impresa richiedente della normativa in materia antinfortunistica.

Secondo la Corte d'appello, non è pertanto condivisibile, l'assunto dell'appellante secondo cui l'art. 9 del DM 24/10/07 diventa una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 24 del DM 12/12/00, dato che la normativa del DURC attiene unicamente alla regolarità contributiva, permettendo all'impresa di partecipare ad appalti pubblici e di usufruire, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi di legge, dei benefici contributivi (art. 1 comma 1175 e 1176 della legge n. 296/06).

Pertanto, secondo la Corte territoriale, per godere della riduzione del tasso di premio non basta l'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi in materia contributiva, ma occorre anche l'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro (e non solo quella prevista nell'allegato A del DM 24/10/07 quale condizione ostativa al rilascio del DURC).

Inoltre, ad avviso della medesima Corte del merito, la diversità tra la disciplina del DM 12/12/00 e del DM 27/10/07 si ricava anche dai differenti effetti che scaturiscono dall'accertamento delle violazioni commesse dall'impresa: nella i prima opera retroattivamente, procedendo l'Inali in base al 5° comma dell'art. 24 all'annullamento della riduzione "in qualsiasi momento"; nella seconda, opera per il futuro, non venendo rilasciato il DURC per il periodo stabilito dalla relativa normativa.

Infine, in riferimento alla definitività o meno dell'accertamento delle violazioni da parte dell'ASL, la Corte del merito ha ritenuto che l'accertamento dell'ASL è divenuto incontrovertibile nel momento in cui la società appellante ha deciso di pagare la sanzione amministrativa, circostanza che presuppone la sussistenza della violazione.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, Coopservice soc. coop. p.a. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso l'Inail.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 9 e il collegato allegato A del DM 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che la disciplina di cui al DM 24.10.07 si coordinerebbe con quella di cui al DM 12.12.00 solo per il profilo che uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cd. sconto per prevenzione è anche il rilascio del DURC e che la disciplina di cui al DM 12.12.00 non può essere interpretata in senso restrittivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del DM 24.10.07 sia per quanto attiene alla tipologia delle violazioni (secondo la Corte non solo quelle di cui all'allegato A del DM 24.10.07) sia per quanto attiene alle modalità di accertamento delle violazioni (secondo la Corte di appello non sono tali solo quelle accertate con provvedimento definitivo come previsto dal 1° comma dell'art. 9 del DM 24.10.07).

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 9 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, degli artt. 20 e 24 della legge n. 758/1994, in relazione , all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la causa ostativa per il riconoscimento della riduzione del premio assicurativo è solo la violazione accertata con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo, mentre nel caso di specie, tale causa ostativa non sussisteva, perché vi era stato adempimento alle prescrizioni disposte dall'ASL e il successivo pagamento da parte della società ricorrente della sanzione in sede amministrativa, avendo tali condotte l'effetto dell'eliminazione delle conseguenze sanzionatorie.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati.Infatti, la società ricorrente sostiene che, una volta intervenuto il DM 24.10.07, è quest'ultimo l'unico riferimento interpretativo del disposto dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui è al suo contenuto che deve essere riferito il provvedimento di revoca della riduzione del tasso di premio che non può, dunque, essere emesso nelle ipotesi in cui sussista la "regolarità contributiva" ovvero non ci siano "violazioni accertate in modo definitivo".

A questo proposito, va premessa l'analisi della norma di cui l'odierna appellante chiede l'applicazione in proprio favore.

Il D.M. 12 dicembre 2000, n. 10651, art. 24, comma 1, in materia di oscillazione dei tassi di premio stabilisce che "trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari ai 5% o al 10%, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo...".

Il comma 5 prevede l'annullamento della riduzione stessa e la conseguente richiesta delle integrazioni dei premi, qualora venga riscontrata, in qualunque momento la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione stessa (cfr. sul tema, Cass. n. 3182/19).

La Corte di appello ha correttamente osservato che il beneficio in discussione non richiede esclusivamente la regolarità contributiva ed assicurativa del datore di lavoro, né, ancora, l'essere in regola con le disposizioni in materia di infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro, pretendendo, piuttosto, trattandosi di uno strumento dichiaratamente premiale, che l'azienda dimostri di avere messo in opera interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

Si deve trattare, dunque, di un'impresa che — al di là della regolarità contributiva, certamente necessaria - prova di avere garantito non solo concretamente l'apprestamento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, ma di essere sempre aggiornata nell'introduzione di continui miglioramenti.

Inoltre, va rilevato come sul dedotto difetto di motivazione del provvedimento INAIL di revoca del beneficio, al di là degli eventuali vizi dell'atto amministrativo di revoca, la società ricorrente doveva dimostrare la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio, mentre la società con il pagamento delle sanzioni ha riconosciuto l'esistenza delle violazioni contestategli dall'ASL che ai sensi della ,/ normativa correttamente interpretata dalla Corte territoriale è preclusivo del riconoscimento del beneficio della riduzione Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente del doppio del contributo unificato, Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare all'Inail le spese di lite che liquida nell'importo di C 9.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19482-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3582 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 183/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19482/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.3.16 n. 159, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda proposta dalla medesima società nei confronti dell'Inail volta a richiedere la declaratoria di illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di rigetto della domanda presentata all'Inali il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di rimborso dei premi assicurativi pagati in eccesso nel 2010 rispetto al dovuto sulle P.A.T. n. 92306454, n. 91182598 e n. 7212282. Ad avviso del tribunale, la presenza di qualsivoglia contestazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, non rende possibile la riduzione del premio prevista dall'art. 24 del DM12/12/00 (testo applicabile ratione temporis) a prescindere dal fatto che la violazione non rientri tra quelle elencate nell'allegato A del DM 24/10/07 e non sia stata ancora accertata con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo (come invece previsto dall'art. 9 del DM 24/10/07). A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come l'art. 24 del DM 12/12/00 premia con una riduzione del tasso di premio le imprese operative da almeno un biennio che abbiano eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, introducendo continui aggiornamenti, a condizione che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. Ma per quanto riguarda il DURC (documento unico di regolarità contributiva), il suo rilascio è condizione necessaria ma non sufficiente per usufruire del c.d. sconto per prevenzione, perché si richiede anche il rispetto da parte della impresa richiedente della normativa in materia antinfortunistica. Secondo la Corte d'appello, non è pertanto condivisibile, l'assunto dell'appellante secondo cui l'art. 9 del DM 24/10/07 diventa una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 24 del DM 12/12/00, dato che la normativa del DURC attiene unicamente alla regolarità contributiva, permettendo all'impresa di partecipare ad appalti pubblici e di usufruire, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi di legge, dei benefici contributivi (art. 1 comma 1175 e 1176 della legge n. 296/06). Pertanto, secondo la Corte territoriale, per godere della riduzione del tasso di premio non basta l'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi in materia contributiva, ma occorre anche l'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro (e non solo quella prevista nell'allegato A del DM 24/10/07 quale condizione ostativa al rilascio del DURC). Inoltre, ad avviso della medesima Corte del merito, la diversità tra la disciplina del DM 12/12/00 e del DM 27/10/07 si ricava anche dai differenti effetti che scaturiscono dall'accertamento delle violazioni commesse dall'impresa: nella i prima opera retroattivamente, procedendo l'Inali in base al 5° comma dell'art. 24 all'annullamento della riduzione "in qualsiasi momento"; nella seconda, opera per il futuro, non venendo rilasciato il DURC per il periodo stabilito dalla relativa normativa. Infine, in riferimento alla definitività o meno dell'accertamento delle violazioni da parte dell'ASL, la Corte del merito ha ritenuto che l'accertamento dell'ASL è divenuto incontrovertibile nel momento in cui la società appellante ha deciso di pagare la sanzione amministrativa, circostanza che presuppone la sussistenza della violazione. Avverso la sentenza della Corte d'appello, Coopservice soc. coop. p.a. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso l'Inail. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 9 e il collegato allegato A del DM 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che la disciplina di cui al DM 24.10.07 si coordinerebbe con quella di cui al DM 12.12.00 solo per il profilo che uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cd. sconto per prevenzione è anche il rilascio del DURC e che la disciplina di cui al DM 12.12.00 non può essere interpretata in senso restrittivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del DM 24.10.07 sia per quanto attiene alla tipologia delle violazioni (secondo la Corte non solo quelle di cui all'allegato A del DM 24.10.07) sia per quanto attiene alle modalità di accertamento delle violazioni (secondo la Corte di appello non sono tali solo quelle accertate con provvedimento definitivo come previsto dal 1° comma dell'art. 9 del DM 24.10.07). Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 9 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, degli artt. 20 e 24 della legge n. 758/1994, in relazione , all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la causa ostativa per il riconoscimento della riduzione del premio assicurativo è solo la violazione accertata con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo, mentre nel caso di specie, tale causa ostativa non sussisteva, perché vi era stato adempimento alle prescrizioni disposte dall'ASL e il successivo pagamento da parte della società ricorrente della sanzione in sede amministrativa, avendo tali condotte l'effetto dell'eliminazione delle conseguenze sanzionatorie. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati.Infatti, la società ricorrente sostiene che, una volta intervenuto il DM 24.10.07, è quest'ultimo l'unico riferimento interpretativo del disposto dell'art. 24 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui è al suo contenuto che deve essere riferito il provvedimento di revoca della riduzione del tasso di premio che non può, dunque, essere emesso nelle ipotesi in cui sussista la "regolarità contributiva" ovvero non ci siano "violazioni accertate in modo definitivo". A questo proposito, va premessa l'analisi della norma di cui l'odierna appellante chiede l'applicazione in proprio favore. Il D.M. 12 dicembre 2000, n. 10651, art. 24, comma 1, in materia di oscillazione dei tassi di premio stabilisce che "trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari ai 5% o al 10%, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo...". Il comma 5 prevede l'annullamento della riduzione stessa e la conseguente richiesta delle integrazioni dei premi, qualora venga riscontrata, in qualunque momento la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione stessa (cfr. sul tema, Cass. n. 3182/19). La Corte di appello ha correttamente osservato che il beneficio in discussione non richiede esclusivamente la regolarità contributiva ed assicurativa del datore di lavoro, né, ancora, l'essere in regola con le disposizioni in materia di infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro, pretendendo, piuttosto, trattandosi di uno strumento dichiaratamente premiale, che l'azienda dimostri di avere messo in opera interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. Si deve trattare, dunque, di un'impresa che — al di là della regolarità contributiva, certamente necessaria - prova di avere garantito non solo concretamente l'apprestamento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, ma di essere sempre aggiornata nell'introduzione di continui miglioramenti. Inoltre, va rilevato come sul dedotto difetto di motivazione del provvedimento INAIL di revoca del beneficio, al di là degli eventuali vizi dell'atto amministrativo di revoca, la società ricorrente doveva dimostrare la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio, mentre la società con il pagamento delle sanzioni ha riconosciuto l'esistenza delle violazioni contestategli dall'ASL che ai sensi della ,/ normativa correttamente interpretata dalla Corte territoriale è preclusivo del riconoscimento del beneficio della riduzione Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente del doppio del contributo unificato, Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inail le spese di lite che liquida nell'importo di C 9.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - b
Sentenza Cassazione n. 37092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris