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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01184/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4847/2024 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da sé stesso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, già con sede legale in Aragona (AG), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, elettivamente domiciliat o presso il recapito professionale del medesimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Palermo comunicato il 12/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Palermo - decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” -ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo così proposta avverso il decreto del giudice delegato che aveva ammesso il creditore istanteal passivo per il credito di € 40.023,66 (compreso rimborso forfettario, c.p.a. e IVA) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.e ha rigettato, per il resto, l’opposizione; ha altres ì disposto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni contenute nell’atto di impugnazione e ritenute sconve nienti , condannando altresì l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella somma complessiva -già rivalutata e comprensiva di interessi legali - di € 5.000,00, oltre interessi legali.

2. Con istanza di ammissione al passivo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto di essere ammesso al passivo della procedura fallimentare per il complessivo importo di € 168.388,84, comprensivo di IVA e CPA, per compensi professionali esposti nelle tredici note pro forma dal medesimo predisposte in relazione ad ottogiudizi avanti al T.A.R., nonché per l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale prestata in favore diGirgenti [OSCURATO:SOCIETA]. per la predisposizione di un parere orale pro - veritate, studio della pratica e riunioni ad Agrigento sulla questione Hydortecne e per l’«attività di consulenza e collaborazione nella stesura del protocollo di legalità [OSCURATO:PERSONA]».

3. Definitivamente formato e dichiarato esecutivo lo stato passivo nel senso sopra indicato, con ricorso depositato il 13/2/2023 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo nella sua richiesta di ammissione in linea privilegiata ex art. 2751 bis c.c. della somma di € 168.388,84, producendo una parte della documentazione allegata all’istanza ex art. 93 L.F. e chiedendo, in via istruttoria, «di acquisire d’ufficio l’intero fascicolo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nr. 57/2021».

Con ordinanza riservata del 25/9/2023, il giudice relatore, accoglieva parzialmente l’istanza istruttoria dell’opponente, disponendo «l’acquisizione, a cura della Cancelleria, della “corrispondenza telematica [OSCURATO:PERSONA] S.p.A./Armao inerente a resa parere orale pro-veritate società Hydortecne”, prodotta in allegato alle controdeduzioni fornite sulla proposta di rigetto della sua domanda…, nonché i documenti allegati al ricorso per ammissione allo stato passivo (dom. n. 451)».

4. Con il decreto oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, il Tribunale di Palermo, confermata l’ordinanza istruttoria del 25/9/2023 e dichiarata l’inammissibilità delle domande e dei documenti concernenti i compensi per i giudizi civili dedotti per la prima volta nel giudizio di opposizione, accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo. 4.1 Più in particolare, con riferimento all’asserita attività stragiudiziale, il Tribunale rilevava l’assenza di «prova documentale del conferimento dell’incarico stragiudiziale da parte della società fallita e del suo espletamento da parte del ricorrente», rigettando la pretesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento, invece, all’attività giudiziale, il Tribunale- premesso che , anche in considerazione della genericità delle quantificazioni forfettarie dei compensi contenute nelle note pro forma, l’onere della prova anche del la quantificazione delcredito gravava sull’opponente - rigettava la domanda di insinuazione al passivo con riferimento ai crediti professionali relativi al giudizio n. 245/2018 R.G. del T.A.R.

Lazio e, in relazione agli altri giudizi amministrativi, liquidava i compensi per ciascuno di essi in proporzione all’attività professionale effettivamente svolta e documentata, per un importo minore rispetto a quello richiesto, che ammetteva al passivo del fallimento in linea privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c..

Il Tribunale, inoltre, osservava che le espressioni utilizzate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso in opposizione e nella memoria autorizzata del 15/6/2023, oltre ad essere oggettivamente ed indiscutibilmente sconvenienti ed offensive, erano altresì avulse da qualsivoglia esigenza difensiva, sicché ne disponeva la cancellazione, condannando l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a risarcire ai Curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il danno non patrimoniale loro arrecato, equitativamente liquidato in complessivi € 5.000,00.

5. Il decreto , comunicato in data 12.1.2024 , è stat o impugnat o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.riguardo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; vizio di motivazione; v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per travisamento della prova; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115c.p.c.; v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c.”. 1.1 Contesta la parte ricorrente le statuizioni rese dal Tribunale di prima istanza a valutazione della prova fornita riguardo all’oggetto dell’attività defensionale svolta in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei giudizi TAR per i quali erastata legittimamente proposta domanda di insinuazione al passivo. 1.1 Il primo motivo,complessivamente, non merita accoglimento. 1.1.1 In ordine alle contestazioni sollevate in relazione al credito maturato per la prestazione eseguita nel giudizio R.G n. 2116/2014, va ricordato che il Tribunale avevaaccertato la predisposizione di apposita memoria difensiva e la partecipazione all’udienza del 23 novembre 2016, ma aveva quantificatoil compenso soltanto per la fase di studio e decisionale della controversia e non già anche per la fase antecedente “introduttiva del giudizio”, nel cui alveo andavaricondotto l’atto di costituzione in giudizio del difensore.

Sul punto il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso nel dedotto vizio di omesso esame di un “fatto decisivo”, relativo all’atto di costituzione in giudizio del difensore, che “non avrebbe potuto che ricondursi alla fase introduttiva del giudizio”, con ciò denunziando una erronea quantificazione del compenso che non avrebbe compreso anche la fase processuale da ultimo menzionata.

La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale ha invece esaminato la questione, ritenendo che non dovesse essere riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del giudizio, ma solo per la fase di studioe conclusionale della controversia.

Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Per il resto la censura si risolve in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità. 1.1.2 In ordine poi al presunto credito professionale maturato in relazione al giudizio R.G. n. 245/2018, va anche qui ricordato che il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del dirimente rilievo che «La documentazione prodotta -come dedotto dalla parte opposta -non ̀ opponibile alla Curatela, in quanto priva di data certa, trattandosi di bozze di atti, di cui non risulta provata néla notifica, né il deposito in giudizio in assenza della produzione, quanto meno, della schermata estratta dal portale del processo amministrativo telematico (PAT), come risulta dall’esame della documentazione sopramenzionata.

Né la dedotta ammissione al passivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi rilevante ai fini della prova della prestazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente al suddetto giudizio RG 245/2018» (così provvedimentoimpugnato, pag. 17).

A fronte di questa chiara motivazione il ricorrente contrappone la sua doglianza, sostenendo che la prova della data certa era stata fornita in giudizio e che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di “travisamento della prova”, come dimostrano l’invito al pagamento del contributo unificato ricevuto e l’ammissione al passivo del codifensore.

Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte (Sezioni Unite civili, sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024), “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».

In realtà, quello denunciato non è propriamente un “vizio di travisamento della prova”, quanto piuttosto un vizio di erronea lettura degli istruttori da parte dei giudici del merito per addivenire ad un diverso giudizio sulla sussistenza del credito, scrutinio, tuttavia, inibito a questa Corte se non denunciato nei ristretti limiti ora perimetrati dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come da ultimo novellato (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014, cit. supra). 1.1.3 In ordine, poi, alle ulteriori censure articolate -sempre nel primo motivo di ricorso -in relazione al mancato riconoscimento del credito per l’asserito svolgimento di attività stragiudiziale in favore della società in bonis, con particolare riferimento al “parere orale reso dal professionista sulla questione Hydortecne” e all’attività svolta per la “consulenza e la assistenza prestata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla stesura del codice di disciplina antimafia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ne va dichiarata l’inammissibilità.

In realtà, il Tribunale - nonostante l’acquisizione della documentazione allegata all’originaria istanza di ammissione al passivo e lungi dall’aver omesso l’esame di alcun fatto decisivo per il giudizio- ha accertato che il ricorrente non aveva depositato alcun documento che attestasse lo svolgimento della meramente enunciata attività stragiudiziale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giungendo così alla conclusione che «Non vi ̀ , quindi, prova documentale del conferimento dell’incarico stragiudiziale da parte della società fallita e del suo espletamento da parte del ricorrente» (così provvedimento impugnato, pag. 13).

Più in particolare, quanto al “parere orale”, il Tribunale ha osservato «che l’opponente si ̀ limitato a produrre la notula pro-forma n. 7/2019 e la lettera, priva di data efirma, che, secondo l’allegazione difensiva della parte opponente, gli sarebbe stata consegnata dall’ing.

Burrogano, di cui non ̀ stato, in ogni caso, provato il potere di rappresentanza della società fallita».

Allo stesso modo, il Tribunale ha rilevato che «L’opposizione allo stato passivo non appare meritevole di accoglimento anche relativamente al credito insinuato per l’attività stragiudiziale, avente ad oggetto l’attività di consulenza e collaborazione prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la stesura del relativo protocollo di legalità, in assenza di documentazione probatoria del conferimento dell’incarico e del suo espletamento, atteso che l’unica documentazione prodotta ̀ costituita da lla parcella n. 7/2021 e dal codice di disciplina antimafia» (così provvedimento impugnato, pag. 14).

A fronte di questa chiara argomentazione, il ricorrente contrappone il vizio di omesso esame, da un lato, della documentazione acquisita ex officio dal Tribunale di prima istanza, che avrebbe attesta to incontrovertibilmente la produzione dei quesiti appositamente formulati per iscritto e per via telematica dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA](sui quali quest’ultimo avrebbe poi reso il parere legale orale pro-veritate); e dall’altro, della parcella pro forma n. 7/2021 del 21.4.2021 e del testo in bozza del codice di disciplina antimafia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla cui stesura ilricorrente avrebbe collaborato .

Orbene, ancora una volta il ricorrente tenta di trascinare questa Corte di legittimità sull’inaccessibile terreno dell’apprezzamento della prova documentale, come tale non sindacabile direttamente in questo giudizio.

Peraltro, il Tribunale aveva anche correttamente rilevato che la parcella rappresenta unatto unilaterale dello stesso ricorrente e la menzionata lettera erapriva di sottoscrizione e data certa rispetto agli unici documenti prodotti e tale ultima ratio decidendi neanche risulta efficacemente c ensurata nel motivo di ricorso qui in esame.

2. Con il secondo mezzo si deduce inoltre “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 comma 2 c.p.c.”, contestando da parte del ricorrente la decisione impugnata nella parte in cui ilTribunale, dopo avere ritenuto sconvenienti le espressioni utilizzate nei propri scritti difensivi all’indirizzo dell’operato della curatela opposta, e dopo averne ordinato la cancellazione, avevadisposto, in applicazione dell’art. 89 c.p.c., di condannarloal pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della controparte a titolo di danno non patrimoniale. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo il ricorrente la condanna risarcitoria sarebbeinvero illegittima posto che la stessa sarebbe scaturita dall’utilizzo di espressioni che pur sconvenienti, non esulavano e non potevano certamente ritenersi esulanti dalle sue esigenze difensive nel pregresso grado di giudizio.

Ancora una volta il ricorrente denuncia un presunto cattivo esercizio, da parte del giudice del merito, del proprio potere di valutazione del compendio istruttorio in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 89, comma 2°, c.p.c. per disporre la sua condanna al risarcimento del danno in favore dei curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta al solito di apprezzamenti di natura meritale che non possono essere più sindacati in questo giudizio di cassazione, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4847/2024 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da sé stesso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, già con sede legale in Aragona (AG), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, elettivamente domiciliat o presso il recapito professionale del medesimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Palermo comunicato il 12/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Palermo - decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” -ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo così proposta avverso il decreto del giudice delegato che aveva ammesso il creditore istanteal passivo per il credito di € 40.023,66 (compreso rimborso forfettario, c.p.a. e IVA) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.e ha rigettato, per il resto, l’opposizione; ha altres ì disposto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni contenute nell’atto di impugnazione e ritenute sconve nienti , condannando altresì l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella somma complessiva -già rivalutata e comprensiva di interessi legali - di € 5.000,00, oltre interessi legali. 2. Con istanza di ammissione al passivo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto di essere ammesso al passivo della procedura fallimentare per il complessivo importo di € 168.388,84, comprensivo di IVA e CPA, per compensi professionali esposti nelle tredici note pro forma dal medesimo predisposte in relazione ad ottogiudizi avanti al T.A.R., nonché per l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale prestata in favore diGirgenti [OSCURATO:SOCIETA]. per la predisposizione di un parere orale pro - veritate, studio della pratica e riunioni ad Agrigento sulla questione Hydortecne e per l’«attività di consulenza e collaborazione nella stesura del protocollo di legalità [OSCURATO:PERSONA]». 3. Definitivamente formato e dichiarato esecutivo lo stato passivo nel senso sopra indicato, con ricorso depositato il 13/2/2023 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo nella sua richiesta di ammissione in linea privilegiata ex art. 2751 bis c.c. della somma di € 168.388,84, producendo una parte della documentazione allegata all’istanza ex art. 93 L.F. e chiedendo, in via istruttoria, «di acquisire d’ufficio l’intero fascicolo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nr. 57/2021». Con ordinanza riservata del 25/9/2023, il giudice relatore, accoglieva parzialmente l’istanza istruttoria dell’opponente, disponendo «l’acquisizione, a cura della Cancelleria, della “corrispondenza telematica [OSCURATO:PERSONA] S.p.A./Armao inerente a resa parere orale pro-veritate società Hydortecne”, prodotta in allegato alle controdeduzioni fornite sulla proposta di rigetto della sua domanda…, nonché i documenti allegati al ricorso per ammissione allo stato passivo (dom. n. 451)». 4. Con il decreto oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, il Tribunale di Palermo, confermata l’ordinanza istruttoria del 25/9/2023 e dichiarata l’inammissibilità delle domande e dei documenti concernenti i compensi per i giudizi civili dedotti per la prima volta nel giudizio di opposizione, accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo. 4.1 Più in particolare, con riferimento all’asserita attività stragiudiziale, il Tribunale rilevava l’assenza di «prova documentale del conferimento dell’incarico stragiudiziale da parte della società fallita e del suo espletamento da parte del ricorrente», rigettando la pretesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento, invece, all’attività giudiziale, il Tribunale- premesso che , anche in considerazione della genericità delle quantificazioni forfettarie dei compensi contenute nelle note pro forma, l’onere della prova anche del la quantificazione delcredito gravava sull’opponente - rigettava la domanda di insinuazione al passivo con riferimento ai crediti professionali relativi al giudizio n. 245/2018 R.G. del T.A.R. Lazio e, in relazione agli altri giudizi amministrativi, liquidava i compensi per ciascuno di essi in proporzione all’attività professionale effettivamente svolta e documentata, per un importo minore rispetto a quello richiesto, che ammetteva al passivo del fallimento in linea privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Il Tribunale, inoltre, osservava che le espressioni utilizzate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso in opposizione e nella memoria autorizzata del 15/6/2023, oltre ad essere oggettivamente ed indiscutibilmente sconvenienti ed offensive, erano altresì avulse da qualsivoglia esigenza difensiva, sicché ne disponeva la cancellazione, condannando l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a risarcire ai Curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il danno non patrimoniale loro arrecato, equitativamente liquidato in complessivi € 5.000,00. 5. Il decreto , comunicato in data 12.1.2024 , è stat o impugnat o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.riguardo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; vizio di motivazione; v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per travisamento della prova; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115c.p.c.; v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c.”. 1.1 Contesta la parte ricorrente le statuizioni rese dal Tribunale di prima istanza a valutazione della prova fornita riguardo all’oggetto dell’attività defensionale svolta in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei giudizi TAR per i quali erastata legittimamente proposta domanda di insinuazione al passivo. 1.1 Il primo motivo,complessivamente, non merita accoglimento. 1.1.1 In ordine alle contestazioni sollevate in relazione al credito maturato per la prestazione eseguita nel giudizio R.G n. 2116/2014, va ricordato che il Tribunale avevaaccertato la predisposizione di apposita memoria difensiva e la partecipazione all’udienza del 23 novembre 2016, ma aveva quantificatoil compenso soltanto per la fase di studio e decisionale della controversia e non già anche per la fase antecedente “introduttiva del giudizio”, nel cui alveo andavaricondotto l’atto di costituzione in giudizio del difensore. Sul punto il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso nel dedotto vizio di omesso esame di un “fatto decisivo”, relativo all’atto di costituzione in giudizio del difensore, che “non avrebbe potuto che ricondursi alla fase introduttiva del giudizio”, con ciò denunziando una erronea quantificazione del compenso che non avrebbe compreso anche la fase processuale da ultimo menzionata. La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale ha invece esaminato la questione, ritenendo che non dovesse essere riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del giudizio, ma solo per la fase di studioe conclusionale della controversia. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Per il resto la censura si risolve in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità. 1.1.2 In ordine poi al presunto credito professionale maturato in relazione al giudizio R.G. n. 245/2018, va anche qui ricordato che il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del dirimente rilievo che «La documentazione prodotta -come dedotto dalla parte opposta -non ̀ opponibile alla Curatela, in quanto priva di data certa, trattandosi di bozze di atti, di cui non risulta provata néla notifica, né il deposito in giudizio in assenza della produzione, quanto meno, della schermata estratta dal portale del processo amministrativo telematico (PAT), come risulta dall’esame della documentazione sopramenzionata. Né la dedotta ammissione al passivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi rilevante ai fini della prova della prestazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente al suddetto giudizio RG 245/2018» (così provvedimentoimpugnato, pag. 17). A fronte di questa chiara motivazione il ricorrente contrappone la sua doglianza, sostenendo che la prova della data certa era stata fornita in giudizio e che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di “travisamento della prova”, come dimostrano l’invito al pagamento del contributo unificato ricevuto e l’ammissione al passivo del codifensore. Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte (Sezioni Unite civili, sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024), “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». In realtà, quello denunciato non è propriamente un “vizio di travisamento della prova”, quanto piuttosto un vizio di erronea lettura degli istruttori da parte dei giudici del merito per addivenire ad un diverso giudizio sulla sussistenza del credito, scrutinio, tuttavia, inibito a questa Corte se non denunciato nei ristretti limiti ora perimetrati dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come da ultimo novellato (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, cit. supra). 1.1.3 In ordine, poi, alle ulteriori censure articolate -sempre nel primo motivo di ricorso -in relazione al mancato riconoscimento del credito per l’asserito svolgimento di attività stragiudiziale in favore della società in bonis, con particolare riferimento al “parere orale reso dal professionista sulla questione Hydortecne” e all’attività svolta per la “consulenza e la assistenza prestata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla stesura del codice di disciplina antimafia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ne va dichiarata l’inammissibilità. In realtà, il Tribunale - nonostante l’acquisizione della documentazione allegata all’originaria istanza di ammissione al passivo e lungi dall’aver omesso l’esame di alcun fatto decisivo per il giudizio- ha accertato che il ricorrente non aveva depositato alcun documento che attestasse lo svolgimento della meramente enunciata attività stragiudiziale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giungendo così alla conclusione che «Non vi ̀ , quindi, prova documentale del conferimento dell’incarico stragiudiziale da parte della società fallita e del suo espletamento da parte del ricorrente» (così provvedimento impugnato, pag. 13). Più in particolare, quanto al “parere orale”, il Tribunale ha osservato «che l’opponente si ̀ limitato a produrre la notula pro-forma n. 7/2019 e la lettera, priva di data efirma, che, secondo l’allegazione difensiva della parte opponente, gli sarebbe stata consegnata dall’ing. Burrogano, di cui non ̀ stato, in ogni caso, provato il potere di rappresentanza della società fallita». Allo stesso modo, il Tribunale ha rilevato che «L’opposizione allo stato passivo non appare meritevole di accoglimento anche relativamente al credito insinuato per l’attività stragiudiziale, avente ad oggetto l’attività di consulenza e collaborazione prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la stesura del relativo protocollo di legalità, in assenza di documentazione probatoria del conferimento dell’incarico e del suo espletamento, atteso che l’unica documentazione prodotta ̀ costituita da lla parcella n. 7/2021 e dal codice di disciplina antimafia» (così provvedimento impugnato, pag. 14). A fronte di questa chiara argomentazione, il ricorrente contrappone il vizio di omesso esame, da un lato, della documentazione acquisita ex officio dal Tribunale di prima istanza, che avrebbe attesta to incontrovertibilmente la produzione dei quesiti appositamente formulati per iscritto e per via telematica dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA](sui quali quest’ultimo avrebbe poi reso il parere legale orale pro-veritate); e dall’altro, della parcella pro forma n. 7/2021 del 21.4.2021 e del testo in bozza del codice di disciplina antimafia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla cui stesura ilricorrente avrebbe collaborato . Orbene, ancora una volta il ricorrente tenta di trascinare questa Corte di legittimità sull’inaccessibile terreno dell’apprezzamento della prova documentale, come tale non sindacabile direttamente in questo giudizio. Peraltro, il Tribunale aveva anche correttamente rilevato che la parcella rappresenta unatto unilaterale dello stesso ricorrente e la menzionata lettera erapriva di sottoscrizione e data certa rispetto agli unici documenti prodotti e tale ultima ratio decidendi neanche risulta efficacemente c ensurata nel motivo di ricorso qui in esame. 2. Con il secondo mezzo si deduce inoltre “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 comma 2 c.p.c.”, contestando da parte del ricorrente la decisione impugnata nella parte in cui ilTribunale, dopo avere ritenuto sconvenienti le espressioni utilizzate nei propri scritti difensivi all’indirizzo dell’operato della curatela opposta, e dopo averne ordinato la cancellazione, avevadisposto, in applicazione dell’art. 89 c.p.c., di condannarloal pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della controparte a titolo di danno non patrimoniale. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. Secondo il ricorrente la condanna risarcitoria sarebbeinvero illegittima posto che la stessa sarebbe scaturita dall’utilizzo di espressioni che pur sconvenienti, non esulavano e non potevano certamente ritenersi esulanti dalle sue esigenze difensive nel pregresso grado di giudizio. Ancora una volta il ricorrente denuncia un presunto cattivo esercizio, da parte del giudice del merito, del proprio potere di valutazione del compendio istruttorio in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 89, comma 2°, c.p.c. per disporre la sua condanna al risarcimento del danno in favore dei curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta al solito di apprezzamenti di natura meritale che non possono essere più sindacati in questo giudizio di cassazione, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist
Decreto Cassazione n. 01184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris