CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: SURDU Lacramioara, n. in Romania il 11/10/1967, DINOSHI Marius, n. in Albania il 18/6/1981; avverso la ordinanza del Tribunale per il riesame di Torino in data 30 settembre 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i proposti motivi da entrambi i ricorrenti si sollecita una inammissibile diversa valutazione degli indizi (costituiti soprattutto dalla lettura offerta delle conversazioni intercettate tra indagati) evidenziati dal tribunale per il riesame, senza esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul tema della gravità indiziaria e deducendo in maniera del tutto promiscua tutti i tre vizi della motivazione declinabili nella sede di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Né può ritenersi che il tribunale adito dal pubblico ministero ex art. 310 del codice di rito fosse tenuto, nel ribaltare la valutazione del GIP sulla gravità indiziaria, ad adottare una motivazione "rafforzata" (v. solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 28580, del 22/9/2020, Rv. 279593: In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione "oltre ogni ragionevole dubbio" della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. In motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata.). Il tribunale, nella fattispecie, preso atto dei motivi di appello e delle considerazioni offerte dagli indagati appelli, ha rivisitato le argomentazioni del GIP impugnato con argomentazioni attente alle emergenze indiziarie, che son parse assolutamente persuasive e congruenti rispetto alla credibilità razionale della ricostruzione offerta della regiudicanda. 1. I motivi di ricorso dedotti meritano trattazione unitaria in ragione del comune destino processuale, manifestando palese inammissibilità alla semplice lettura del testo di presentazione e sviluppo dei vizi di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.. 1.1. I ricorrenti hanno infatti denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a- specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così da ultimo: Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, Filardo ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 1.2. Non può non rilevarsi, inoltre, che i motivi sviluppati da entrambi i ricorsi sollecitano la Corte di legittimità ad una differente lettura delle evidenze indiziarie di natura intercettiva e logico deduttiva, scivolando evidentemente verso la censura di merito inammissibile in questa sede (Sez. 2, n. 27866, del 17/6/2019, Rv. 276976: In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.). Il tribunale per il riesame ha infatti argomentato in ordine alla valutazione gravemente indiziaria del compendio esaminato evidenziando il contenuto, ritenuto univoco, delle conversazioni intercettate e giustapponendo a queste tracce colloquiali argomenti logici ineccepibili, tratti dal dipanarsi cronologico e territoriale della vicenda che ha visto migrare il centro di interessi delle attività fraudolente nella direzione tracciata dagli spostamenti degli indagati nella provincia di Torino. Il che ha consentito di corroborare gli indizi rinvenienti dalla traccia fonica esaminata. Tale argomentare del tribunale non offre il fianco a rilievi di illogicità, tanto meno manifesta, non è dunque censurabile con i motivi di ricorso dedotti. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, ne