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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 34921/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 07/03/2022, nei confronti del Tribunale di Salerno quale giudice dell'esecuzione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 novembre 2021 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha escluso la propria competenza rispetto alla istanza avanzata dal p.m. presso lo stesso Tribunale, il giorno 16 ottobre 2020, per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con i seguenti provvedimenti: a) sentenza in data 26 settembre 2012 del Tribunale di Salerno (irrevocabile l' 11 aprile 2014), mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per violazione dell'art.187 del codice della strada con pena sospesa; b) sentenza in data 15 ottobre 2012 del Tribunale di Salerno (irrevocabile il 6 dicembre 2021), mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art.337 cod. pen., pena sospesa.

La richiesta in questione era fondata sulla circostanza che, successivamente alle due sentenze sopra indicate, il Trotta è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 14 dicembre 2017 (irrevocabile il 29 dicembre 2017) alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione previo riconoscimento del vizio parziale di mente. 1.1.11 Tribunale di Salerno ha escluso la propria competenza poiché la citata sentenza della Corte di appello di Salerno aveva sostanzialmente riformato quella del Tribunale, di talché il giudice dell'esecuzione andava individuato nella Corte di appello in quanto il suo era il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo.

Per tale ragione quindi il Tribunale di Salerno ha inviato gli atti per competenza alla Corte di appello della stessa città.

1.2. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 7 marzo 2022, si è dichiarata a sua volta incompetente considerato che nei confronti del Trotta risulta essere stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Salerno in data 17 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2020; punto 4 del certificato penale in atti).

Pertanto, secondo la Corte territoriale, la competenza appartiene proprio al Tribunale di Salerno, già dichiaratosi incompetente, e ha così sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Anzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto i due giudici dell'esecuzione sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Salerno.

3. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto esecutivo al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16127 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01).

3.1. Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti - al momento della presentazione della istanza del p.m. (avvenuta, come visto, il giorno 16 ottobre 2020) - l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era la sentenza del Tribunale di Salerno in data 17 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2020).

4. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza il Tribunale di Salerno, al quale devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Decidendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 07/03/2022, nei confronti del Tribunale di Salerno quale giudice dell'esecuzione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 novembre 2021 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha escluso la propria competenza rispetto alla istanza avanzata dal p.m. presso lo stesso Tribunale, il giorno 16 ottobre 2020, per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con i seguenti provvedimenti: a) sentenza in data 26 settembre 2012 del Tribunale di Salerno (irrevocabile l' 11 aprile 2014), mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per violazione dell'art.187 del codice della strada con pena sospesa; b) sentenza in data 15 ottobre 2012 del Tribunale di Salerno (irrevocabile il 6 dicembre 2021), mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art.337 cod. pen., pena sospesa. La richiesta in questione era fondata sulla circostanza che, successivamente alle due sentenze sopra indicate, il Trotta è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 14 dicembre 2017 (irrevocabile il 29 dicembre 2017) alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione previo riconoscimento del vizio parziale di mente. 1.1.11 Tribunale di Salerno ha escluso la propria competenza poiché la citata sentenza della Corte di appello di Salerno aveva sostanzialmente riformato quella del Tribunale, di talché il giudice dell'esecuzione andava individuato nella Corte di appello in quanto il suo era il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo. Per tale ragione quindi il Tribunale di Salerno ha inviato gli atti per competenza alla Corte di appello della stessa città. 1.2. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 7 marzo 2022, si è dichiarata a sua volta incompetente considerato che nei confronti del Trotta risulta essere stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Salerno in data 17 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2020; punto 4 del certificato penale in atti). Pertanto, secondo la Corte territoriale, la competenza appartiene proprio al Tribunale di Salerno, già dichiaratosi incompetente, e ha così sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto i due giudici dell'esecuzione sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Salerno. 3. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto esecutivo al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16127 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01). 3.1. Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti - al momento della presentazione della istanza del p.m. (avvenuta, come visto, il giorno 16 ottobre 2020) - l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era la sentenza del Tribunale di Salerno in data 17 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2020). 4. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza il Tribunale di Salerno, al quale devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio. P.Q.M. Decidendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasme