CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 6 Febbraio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] t.I,~1), [OSCURATO:PERSONA] , t,t2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione in , / concorso ai danni di massimo Franz ed Esclusa la ritenuta continuazione ha ridotto il la pena inflitta agli imputati. -.` Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di qualificazione della condotta a scritta agli imputati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone; - vizio di motivazione poiché la Corte fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni non verosimili della presunta persona offesa che non hanno trovato alcun riscontro in atti. Il ricorso è inammissibile. Invero, per quanto attiene al primo motivo di gravame, si evidenzia come la censura sia fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, difatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed in particolare, nel caso in esame, attraverso una censura alquanto generica, si insiste nell' invocare la diversa qualificazione giuridica della condotta quando la Corte ha fornito sul punto adeguata motivazione, evidenziando che la persona offesa ha dichiarato di avere già estinto il debito e di essere stata minacciata per la consegna di somme ulteriori non dovute e sottolienando che le minacce erano state poste in essere anche nei confronti della madre della persona offesa e ad opera di soggetti terzi rispetto alla pretesa. La censura in merito alla credibilità della persona offesa è inammissibile poiché non è stata sollevata con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA D A BORSELLINO ( L • [OSCURATO:PERSONA] I . A t DEPOSITAT