CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 09865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore presente si è riportato ai motivi e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. .• • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025 e depositata il 10 ottobre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, di parziale conferma (con la sola esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) dell'ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto per plurimi delitti in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, commessi in costanza di detenzione per altro titolo: in particolare, in relazione al delitto di ci all'art. 74 DPR 309 /1990, (capo 1), con il ruolo di organizzatore)„ nonché plurimi reati fine (capi 5), 15), 17), 18), 21), 25) e 31) (trasporto, cessione, offerta in vendita e detenzione di hashish e cocaina, ricettazione di telefoni cellulari). Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1. Il primo motivo censura l'ordinanza impugnata in relazione al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al capo 1) delle contestazioni provvisorie, per carenza di confronto con i dettagliati motivi difensivi articolati in sede di riesame, ritenendo non adeguata la motivazione in relazione alla durata del contributo offerto dal ricorrente ( dall'i novembre al 10 dicembre 2024), all'assenza di struttura organizzativa stabile, alla mancanza di affectio societatis, all'assenza di una cassa comune (atteso il disposto annullamento, sul punto, dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), cui era stata contestato un ruolo associativo proprio in relazione alla tenuta della cassa comune. Sotto tale profilo, si deduce la contraddittorietà della motivazione addotta, che avrebbe confermato l'ipotesi della sussistenza della compagine associativa, pur escludendo l'aggravante di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., senza adeguatamente motivare la sussistenza della ritenuta volontà di aderire ad un programma indeterminato anziché quella, alternativa, di concorso in plurimi episodi di spaccio, senza, inoltre, motivare in ordine alla sussistenza di "condotte neutre o preparatorie rispetto ai singoli episodi" (creazione di basi logistiche, disponibilità di canali finanziari dedicati, cassa comune), specie in presenza di una sovrapponibilità temporale tra vincolo associativo e plurimi reati fine. 2. Il secondo motivo deduce vizio della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) del codice di rito, con riferimento ai reati fine, evidenziando la carenza di motivazione, ovvero la relativa mera apparenza, con riferimento ai capi da 3) a 18), nonché l'insussistenza dell'ipotesi di cui al capo 21) ed ancora l'omessa riqualificazione del capo 31) in relazione alla natura della sostanza. 3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei singoli episodi di spaccio quale ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/1990.4 4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai capi 2) e 3): si evidenzia che l'ordinanza genetica risulta essere stata applicata con riferimento al capo 2), non contestato al ricorrente. Con successiva memoria trasmessa nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, il difensore ha comunicato che nell'udienza del 28 gennaio la Corte di cassazione, sez. 3, ha disposto annullamento senza rinvio dell'ordinanza di correzione del relativo errore materiale disposta dal Gip. 5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso il dispositivo della sentenza emessa il 24 febbraio 2026 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 42150/2025 R.G. Cass.), con la quale è stata annullata l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, in relazione ai capi 15) e 17) contestati in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore presente si è riportato ai motivi, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi dedotti. Deve anzitutto premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue 1.1 II primo motivo di ricorso, articolato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo di cui al capo 1), sostanzialmente reitera gli argomenti e censure svolte dinanzi al Tribunale del riesame ed articolati con il primo motivo della relativa memoria difensiva. Ad esse il Tribunale del riesame ha fornito ampia risposta. In particolare, oltre a richiamare gli argomenti addotti dal GIP in sede di adozione dell'ordinanza genetica, (tutti compiutamente riepilogati alle pagg. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata ed a rinviare a tutti gli esiti investigativi sui quali si fonda il provvedimento genetico (pagina 11 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale del riesame richiama gli elementi maggiormente rilevanti in punto di sussistenza del fumus del delitto associativo in capo al ricorrente, dopo aver però premesso di dover ridimensionare la dimensione temporale del delitto associativo, individuandone la data di iniziale esistenza non già nel febbraio, bensì non prima del mese di agosto 2024 (poiché risalirebbero al mese di febbraio solo i primo contatti tra due soggetti, dai quali l'indagine avrebbe sarebbe iniziata): vengono richiamati i ruoli dei singoli all'interno della struttura organizzativa, indicati i canali anche internazionali di fornitura della sostanza stupefacente, e si specifica che [OSCURATO:PERSONA], (come anche [OSCURATO:PERSONA]), benché detenuti, grazie all'utilizzo di telefoni cellulari mantenevano contatti costanti con i coindagati (a pagina 37 dell'ordinanza genetica è riportato uno schema sintetico dei contatti telefonici intercorsi tra tutti gli indagati). Il Tribunale, inoltre, richiama specifiche captazioni valevoli a dimostrare l'esistenza di cointeressenze economiche ( progr. 343 dell'i novembre 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progr. 17 del 16 ottobre 2024, n. 68 del 24 ottobre 2024) relative all'interesse dimostrato dal [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito delle operazioni di approvvigionamento (T 55, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e T905), il suo intervento per evitare contrasti tra i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (conversazione T26), la sussistenza di una cointeressenza economica (viene richiamata la conversazione di cui al progressivo T1894 con [OSCURATO:PERSONA] contenente un chiaro riferimento all'appartenenza ad un contesto plurisoggettivo nel quale si poteva contare sull'intervento del FERRARA per la risoluzione di problemi con il fornitore [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, il ricorso non si confronta realmente con gli argomenti svolti dal Tribunale, limitandosi a negare (pagina 8 del ricorso) che siano stati indicati frasi, comportamenti e modalità di relazione significativi della consapevole appartenenza ad una struttura organizzata. Parimenti generica risulta, alla luce della motivazione svolta dal Tribunale del riesame, la prospettazione, alternativa, che in luogo del, delitto associativo intenderebbe proporre la mera sussistenza di plurime ipotesi di concorso nella consumazione dei reati fine, anche in considerazione della motivazione addotta nel provvedimento impugnato in punto di riconoscimento dell'esistenza di un sodalizio e della puntuale descrizione del ruolo ascritto al ricorrente sia nella fase dell'approvvigionamento della sostanza e dell'interesse dimostrato circa il buon esito delle trasferte eseguite dai sodali, ed ancora, in generale, alla qualità e quantità della sostanza stupefacente acquistata (pag. 16 della motivazione). Quanto all'inesistenza della cassa comune, inizialmente contestata come gestita dalla moglie del ricorrente, si osserva che al riguardo il Tribunale ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677 - 01), affermando che tale elemento non assume rilievo determinante ai fini della individuazione dell'esistenza di un contesto associativo, specie ove risulti comunque una comune strategia economica, con ripartizione interna dei proventi e remunerazione di ciascuno secondo l'attività svolta, riscossione di crediti, individuazione dei prezzi di cessione di sostanze (elementi rispetto ai quali l'ordinanza impugnata compie specifico rinvio, a pagina 15, agli esiti delle attività tecniche) oltre a specificare che il ruolo ascritto, in ipotesi accusatoria, al [OSCURATO:PERSONA] è quello di gestore dei crediti dell'associazione "...senz'altro per affari in corso, non già e comunque non solo per vicende passate...", alla luce degli esiti delle attività tecniche (oggetto di puntuale motivazione a pagina 17 e ss. dell'ordinanza impugnata), oltreché di referente per le più importanti forniture e di soggetto in grado di fornire un contributo per porre fine alle frizioni tra i sodali, essendo tra l'altro in contatto con quasi tutti i componenti del sodalizio oggetto di provvisoria incolpazione, ed avvalendosi di modalità esecutive comuni agli altri sodali (includenti l'utilizzo di molteplici telefoni e sim card appositamente reperite). Con specifico riferimento alla sovrapposizione del dato temporale di vita dell'associazione rispetto al tempo di commissione dei reati fine, la motivazione svolta dal Tribunale (pagina 15) risulta scevra da profili di censura, poiché tiene conto della struttura del sodalizio e dei ruoli dei sodali e, alla luce di tali elementi, dichiara che il dato numerico dei reati fine consumati durante l'arco temporale comunque ritenuto significativo, fosse sintomatico della stabilità del sodalizio e della esistenza di un'organizzazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di cessioni. Tale motivazione, oltre a fare buon governo degli approdi giurisprudenziali in tema di individuazione degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01), risulta scevra dai vizi motivazionali addotti in ricorso 1.2 II secondo motivo di ricorso, relativo ai capi individuati come reati scopo dell'associazione, omette ogni confronto con la motivazione addotta dal Tribunale del riesame in relazione alle singole contestazioni (pagina 21 e ss. dell'ordinanza) motivazione svolta anche richiamando il contenuto delle dichiarazione rese dal ricorrente in sede di interrogatorio in relazione ai capi 5), 15), 17), 21) 25) e 31), fermo restando, quanto al capo 18), che a pagina 9 dell'ordinanza impugnata si legge che in relazione a tale contestazione il ricorrente ha riconosciuto l'addebito (circostanza non contestata dal ricorrente). Peraltro, si osserva che le censure svolte dal ricorrente in sede di memoria difensiva dinanzi al Tribunale del riesame con riferimento alle contestazioni dei reati fine (Motivo IV, pagina 9 e ss.), avevano riguardo alla sola riqualificazione delle relative contestazioni alla stregua di ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 (come del resto emerge evidente dal provvedimento impugnato, che a pagina 10, punto 4, svolge riepilogo del relativo motivo di riesame e che, in punto di non configurabilità dell'ipotesi lieve, richiama espressamente tutti i reati fine contestati quali violazioni dell'art. 73 DPR 309/1990), non anche in punto di motivazione del relativo fumus, e, allo scopo, valorizzavano sia gli esiti delle attività tecniche che le dichiarazioni rese dall'indagato al fine di ottenere l'invocata riqualificazione, sicché, comunque, il censurato vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame in punto di fumus per i reati scopo risulta tardiva. Quanto poi al fatto che nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] la Corte sia addivenuta a pronunciare l'annullamento per taluni dei capi di incolpazione a suo carico elevati, dei quali alcuni in concorso con il ricorrente, non risultano allo stato elementi che possano consentire un'estensione dei conseguenti effetti caducatori, non essendo note né le ragioni del disposto annullamento e neppure se il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articolasse le medesime censure cui è affidato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Generico anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla omessa riqualificazione dei fatti di cui a capi 5, 15, 17, 18, 25 e 31 alla stregua dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, poiché il Tribunale ha motivato sul punto (pagina 20 e ss. dell'ordinanza impugnata), facendo buon governo, anche in questo caso, dei principi stabiliti da questa Corte in punto di riconoscibilità dell'ipotesi di lieve entità (sul punto, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). 1.4 Il quarto motivo di ricorso, relativo al capo 3), non è consentito dalla legge, trattandosi di censura formulata per la prima volta in sede di ricorso. In relazione a tale capo, in sede di memoria al riesame si evidenziava l'erroneo riferimento al capo 2) contenuto nell'ordinanza genetica (motivo I di riesame), che il Tribunale riepilogava tra i motivi proposti (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), al riguardo espressamente dichiarando trattarsi di errore materiale. Non risultano invece formulate doglianze in sede di riesame quanto alla motivazione relativa ai fatti d o cui al capo 3), sicché la censura formulata su tale capo in sede di ricorso per cassazione non è consentita dalla legge. 1.5 Il quinto motivo, articolato con riferimento alla sussistenza del periculum ed alla scelta della misura applicata alla luce degli argomenti addotti dalla difesa - - ovvero, oltre a generali considerazioni in ordine alle disposizioni applicabili, lo status detentionis del ricorrente, sostanzialmente ininterrotto a far data dal 12 marzo 2024, per il sovrapporsi di plurimi titoli di detenzione - non consente di individuare profili di violazione di legge e vizio della motivazione alla luce degli argomenti addotti dal Tribunale del riesame che, sul punto, ha valorizzato la prossimità temporale dei fatti, la personalità del ricorrente quale desumibile anche dai precedenti specifici, il ruolo non marginale all'interno del sodalizio di cui al capo 1) della rubrica. Quanto alla scelta della misura, parimenti la doglianza non può trovare accoglimento, vieppiù considerando che al ricorrente è contestato un delitto associativo per il quale opera la presunzione (relativa) ex lege di adeguatezza della custodia in carcere, senza che risultino forniti elementi idonei a comprovarne il superamento, fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i fatti oggetto delle incolpazioni cautelari in costanza di detenzione carceraria. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. ( 4- A Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,