CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37554/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2020 la Corte d'Appello di Caltanisetta confermava la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Enna in data 29 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.400,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla recidiva contestata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 1 e 4 del D.P.R. n. 309 del 1990, perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasportava illecitamente all'interno di autovettura in uso, quattro panetti di sostanza stupefacente, del tipo hashish per un peso complessivo di gr. 390,7 ed una dose singola del peso di grammi 1, 4, nonché del tipo cocaina, una dose singola del penso di grammi 1, 1; in Leonforte il 23 settembre 2017 (capo a) e capo b) - non oggetto di ricorso per cassazione, né di impugnazione di appello - del reato previsto dall'art. 30 comma 1, lett. h) Legge n. 157 del 1992, per la detenzione di un cardellino, uccello compreso nell'elenco delle specie di cui all'art. 2 della legge citata. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si duole della violazione ex artt. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., lamentando motivazione apodittica ed appiattita su quella del giudice di prime cure, che avrebbe dato valore eccessivo alla confessione a fronte del comportamento passivo del ricorrente, che si trovava a bordo dell'auto quale passeggero, ignorando la presenza delle sostanze stupefacenti, per cui risultavano assenti elementi probatori dimostrativi della responsabilità penale come affermata. 2.2. Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, posto che la presenza di sostanze stupefacenti di diversa qualità non esclude la possibilità di riconoscere il fatto di lieve entità, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano i medesimi vizi in relazione al trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem (cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116), sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. Il principio va riaffermato e in un caso come quello di cui si tratta l'integrazione è ben possibile, in quanto la sentenza di appello ha espressamente richiamato la decisione di primo grado in riferimento alla ricostruzione in punto di fatto, all'analisi delle risultanze probatorie, esprimendo la propria condivisione per le considerazioni valutative e l'applicazione dei principi di diritto esposti, ma ha anche sviluppato una propria autonoma argomentazione, all'esito dell'esame di tutte le censure avanzate dall'appellante. 2. Di contro il ricorso risulta, nella sostanza, privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto si limita a denunciare errori di accertamento, già oggetto dei motivi di appello ai quali è stata data compiuta risposta nella sentenza qui impugnata. In particolare, in riferimento al primo motivo, relativo alla valutazione della prova, deve essere ricordato quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla condotta di partecipazione nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454 - 01, conforme anche, di recente Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). 2.2. Nell'esaminare il tema del contributo causale, è stato anche sottolineato che la condotta di concorso può manifestarsi in "forme di presenza" sempre che le stesse agevolino la condotta illecita, "anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa." (sin da Sez. 6, n. 9930 del 3/6/1994, Campostrini, Rv. 199162). E' infatti evidente che la partecipazione morale può essere configurata quando il mantenimento di un atteggiamento di "non intervento", in virtù di altre risultanze probatorie, assuma il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale ed agevolazione della sua opera (cfr. Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, dep. 04/03/2009, Gentiluomini, Rv. 242996 - 01) 3. Orbene, nel caso di specie i giudici di merito hanno indicato con ampia argomentazione, di perfetta tenuta logica, le ragioni del loro convincimento in ordine al contributo del Catania, evidenziando il suo apporto, in termini di funzionalità, utilità e maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, nella detenzione della sostanza stupefacente, come del resto ammesso nelle dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio di garanzia dall'imputato, dopo l'arresto, a nulla rilevando lo specifico luogo ove era risposta la sostanza stupefacente (tasca portaoggetti dello sportello del conducente) o la presenza in gabbia del cardellino, oggetto del reato contestato al capo b), fattispecie mai contestata neppure in appello. 3.1. Tale giudizio risulta immune da censure sotto il profilo delle regole di valutazione probatoria, risultando la censura proposta inammissibile, non solo in quanto manifestamente infondata, ma anche in quanto volta, nella sostanza, a sollecitare una diversa valutazione dei fatti non possibile nella presente sede di legittimità. 4. Ugualmente inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, relativo alla invocata derubricazione della detenzione di hashish nel fatto di lieve entità, in adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che il comportamento da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento di tale attenuante è quello che si caratterizza per una ridotta valenza offensiva, da valutare attraverso l'esame di tutti gli elementi indicati nella norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato (caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), per cui il giudice deve negare la sussistenza del fatto di "lieve entità" anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati lo induca ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così sin da, Sez. U, n. 35737 del 5/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651 - 01 e da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02). La decisione impugnata, facendo applicazione del menzionato principio, ha fornito una motivazione coerente, facendo riferimento sia alle modalità dell'azione, che al dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta e trasportata. 5. Anche l'ultimo motivo suggerisce una rivalutazione nel merito, laddove censura la dosimetria della pena comminata, della quale la Corte di appello ha sottolineato la ragionata proporzionalità al fatto, con motivazione congrua, risulta parimenti inammissibile. 5.1. Come è noto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento nella determinazione della dosimetria (cfr. Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) e quanto agli oneri motivazionali imposti al giudice in sede di commisurazione della pena, questa Corte ha osservato che, qualora l'applicazione di una pena base risulti contenuta in una fascia medio bassa, che sia prossima al limite edittale o che comunque resti al di sotto del medio edittale, non è necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), dovendo esprimere una motivazione specifica solo per il caso in cui commini una pena base pari o superiore al medio edittale (cfr. Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). 5 n 6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e