CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41930/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19717/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado dell'il dicembre 2017 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reati dei capi la) e 2a), al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale spiegato come la destinazione allo spaccio fosse stata provata dal quantitativo non esiguo della droga rinvenuta e dalla disponibilità dello strumentario per preparare le dosi per lo spaccio; e come fossero giustificate le scelte sul trattamento sanzionatorio, adeguate alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti accertati; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] i