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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12234/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9576/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo di posta elettronica certificata –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi– inti- mazione di pagamento –atti presupposti N.9576/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4716/12/22, depositata in data 27 ottobre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una inti- mazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento pregresse, deducendo la mancata notifica degli attisottesi, la prescrizione del cre- dito vantato e l’omessa indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi.

2. La CTP di Romaha rigettato il ricorso.

3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contri- buente.

Ha ritenuto il giudice di appello che risultano in atti le relate delle notifiche PEC relative alle cartell e di pagamento sottese all’inti- mazione impugnata, la cui corretta notificazione ha precluso la matu- razione della prescrizione deirelativi crediti.

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello corretta la determinazione degli interessi, i quali sono appli- cati in misura predeterminata dalla legge.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2697 cod. civ., 36-bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 6, comma 5 , l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla N.9576/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino impugnazione degli avvisi di accertamento originari.

Osserva parte ri- corrente che l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dichiarato in giudizio di non essere in possesso di tali atti, chiedendo al giudice di primo grado di essere autorizzato a chiamare in causa l’ente impositore.

De- duce che tale motivo di censura è stato riproposto in grado di appello e il giudice di appello si sarebbe limitato a statuire genericamente la rituale notifica degli atti sottesi, laddove l’omessa notificazione degli originari avvisidi accertamento pregiudica la rituale notificazione degli atti successivi.

Deduce, inoltre, come non sarebbero state prodotte in atti tutte le dieci cartelle di pagamento sottese.

Osserva, infine, come sarebbe mancato nel caso di specie l’invio della comunicazione di irre- golarità.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.91 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese processuali, nonostante in grado di appello l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] non si sia costituito.

3. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce – pe- raltro nelle forme della violazione di legge e non dell’omessa pronuncia – che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso, riproposto in appello, secondo cui l’intimazione di pagamento e le originarie cartelle di pagamento sarebbero travolte dall’omessa notificazione degli originari avvisi di accertamento.

Il ricorrente non coglie, difatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rite- nuto sufficiente ai fini della regolaritàdell’intimazione di pagamento la corretta notificazione delle cartelle sottese, ai fini della definitività della pretesa impositiva.D’altro canto, al fine di assolvere l'onere di adegua- tezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli N.9576/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi rite- nere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente in- compatibili con esse (Cass., Sez.

VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez.

III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza chesia necessaria l'a- nalitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez.

V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

4. Ad ogni modo, essendovi nella formazione della pretesa tributa- ria una sequenza procedimentale, il contribuente può dedurre in sede di impugnazione della cartella (ovvero, come nel caso di specie, della successiva intimazione di pagamento) anche vizi degli atti presupposti, tra cui l'omissione della notifica dell’originario avviso di accertamento (Cass., Sez.

V, 18 gennaio 2018, n. 1144 ).

Sotto questo profilo, la veicolazione della censura relativa all’omessa notifica degli originari atti presupposti è stata oggetto di rigetto implicito nella parte in cui il giu- dice di appello, nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificate le successive cartelle impugnate unitamente all’intimazione di paga- mento.

5. Il primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduce l’omessa produzione di tutte le cartelle di pagamento sottese, in quanto contrastante con un accertamento in fatto compiuto da giudice di ap- pello, nella parte in cui ha ritenuto che tutte le cartelle sottese siano state regolarmente notificate.

Nel qual caso il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, mira impropriamente non all’applica- zione delle norme ma a un diverso l’apprezzamento delle prove, ri- messo alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315).

6. Il primo motivo è, inoltre, ulteriormente inammissibile nella parte in cui deduce l’omesso invio della comunicazione di irregolarità in quanto –in disparte l’inammissibilità per novità di tale questione e la N.9576/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino contraddittorietà dell’affermazione secondo cui le cartelle sarebbero state emesse in base a un controllo formale delle dichiarazioni, anziché a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi –il motivo è privo di specificità, non essendo state trascritte le cartelle a quo.

7. Il secondo motivo è fondato.La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, per cui non può essere pronunziata in favore del contu- mace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez.

V, 8 gennaio2024, n. 564; Cass., Sez.

III, 14 marzo 2023, n.7361)

8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accerta- menti in fatto, decidendosi nel merito sul capo accessorio delle spese la causa ex art. 384 cod. proc. civ., espungendosi il capo sulle spese dalla sentenzaimpugnata; le spese del giudizio di legittimità sono in- tegralmente compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza.

P. Q. M. LaCorte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata limitat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9576/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo di posta elettronica certificata –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi– inti- mazione di pagamento –atti presupposti N.9576/23 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4716/12/22, depositata in data 27 ottobre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una inti- mazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento pregresse, deducendo la mancata notifica degli attisottesi, la prescrizione del cre- dito vantato e l’omessa indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi. 2. La CTP di Romaha rigettato il ricorso. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contri- buente. Ha ritenuto il giudice di appello che risultano in atti le relate delle notifiche PEC relative alle cartell e di pagamento sottese all’inti- mazione impugnata, la cui corretta notificazione ha precluso la matu- razione della prescrizione deirelativi crediti. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello corretta la determinazione degli interessi, i quali sono appli- cati in misura predeterminata dalla legge. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2697 cod. civ., 36-bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 6, comma 5 , l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla N.9576/23 R.G. Est. F. D’Aquino impugnazione degli avvisi di accertamento originari. Osserva parte ri- corrente che l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dichiarato in giudizio di non essere in possesso di tali atti, chiedendo al giudice di primo grado di essere autorizzato a chiamare in causa l’ente impositore. De- duce che tale motivo di censura è stato riproposto in grado di appello e il giudice di appello si sarebbe limitato a statuire genericamente la rituale notifica degli atti sottesi, laddove l’omessa notificazione degli originari avvisidi accertamento pregiudica la rituale notificazione degli atti successivi. Deduce, inoltre, come non sarebbero state prodotte in atti tutte le dieci cartelle di pagamento sottese. Osserva, infine, come sarebbe mancato nel caso di specie l’invio della comunicazione di irre- golarità. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.91 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese processuali, nonostante in grado di appello l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] non si sia costituito. 3. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce – pe- raltro nelle forme della violazione di legge e non dell’omessa pronuncia – che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso, riproposto in appello, secondo cui l’intimazione di pagamento e le originarie cartelle di pagamento sarebbero travolte dall’omessa notificazione degli originari avvisi di accertamento. Il ricorrente non coglie, difatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rite- nuto sufficiente ai fini della regolaritàdell’intimazione di pagamento la corretta notificazione delle cartelle sottese, ai fini della definitività della pretesa impositiva.D’altro canto, al fine di assolvere l'onere di adegua- tezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli N.9576/23 R.G. Est. F. D’Aquino esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi rite- nere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente in- compatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza chesia necessaria l'a- nalitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). 4. Ad ogni modo, essendovi nella formazione della pretesa tributa- ria una sequenza procedimentale, il contribuente può dedurre in sede di impugnazione della cartella (ovvero, come nel caso di specie, della successiva intimazione di pagamento) anche vizi degli atti presupposti, tra cui l'omissione della notifica dell’originario avviso di accertamento (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1144 ). Sotto questo profilo, la veicolazione della censura relativa all’omessa notifica degli originari atti presupposti è stata oggetto di rigetto implicito nella parte in cui il giu- dice di appello, nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificate le successive cartelle impugnate unitamente all’intimazione di paga- mento. 5. Il primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduce l’omessa produzione di tutte le cartelle di pagamento sottese, in quanto contrastante con un accertamento in fatto compiuto da giudice di ap- pello, nella parte in cui ha ritenuto che tutte le cartelle sottese siano state regolarmente notificate. Nel qual caso il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, mira impropriamente non all’applica- zione delle norme ma a un diverso l’apprezzamento delle prove, ri- messo alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 6. Il primo motivo è, inoltre, ulteriormente inammissibile nella parte in cui deduce l’omesso invio della comunicazione di irregolarità in quanto –in disparte l’inammissibilità per novità di tale questione e la N.9576/23 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorietà dell’affermazione secondo cui le cartelle sarebbero state emesse in base a un controllo formale delle dichiarazioni, anziché a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi –il motivo è privo di specificità, non essendo state trascritte le cartelle a quo. 7. Il secondo motivo è fondato.La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, per cui non può essere pronunziata in favore del contu- mace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. V, 8 gennaio2024, n. 564; Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n.7361) 8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accerta- menti in fatto, decidendosi nel merito sul capo accessorio delle spese la causa ex art. 384 cod. proc. civ., espungendosi il capo sulle spese dalla sentenzaimpugnata; le spese del giudizio di legittimità sono in- tegralmente compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza. P. Q. M. LaCorte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata limitat
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