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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20180/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. ssa Delia CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato rispettivamente dal Minzoturo, dal Pesce e dallo Schiavone; per il rigetto del ricorso del Napoli; per l'annullamento con rinvio del ricorso del Panzitta limitatamente alla recidiva con rigetto nel resto; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni degli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 10/11/2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. di Palmi in data 17/10/2019 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro 4.600,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 4000,00 di multa, sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dagli stessi per la durata di anni cinque per Napoli, Pesce e Panzitta con revoca dell'interdizione legale e delle altre sanzioni accessorie, con conferma nel resto della sentenza.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 e 533 cod. proc. pen.; la sentenza si basa su gravi indizi di colpevolezza a carattere contraddittorio e del tutto inconsistenti; la valenza attribuita ai dialoghi intercettati non è così rilevante come ritenuto in sentenza e la Corte di appello si è sottratta al dovuto onere motivazionale non avendo preso in considerazione in modo puntuale le specifiche doglianze articolate con l'atto di appello; con particolare riferimento al nt. 112/2016 la Corte ha erroneamente valutato il dialogo tra i due fratelli Schiavone e si deve escludere che la somma 3500,00 euro fosse tutta destinata al Minzoturo quale corrispettivo per l'attività che doveva svolgere nel loro interesse; ricorre una mera sommatoria degli indizi senza alcuna valutazione critica in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in tema di inutilizzabilità; il motivo proposto è idoneo a demolire la sentenza della Corte di appello che basa il proprio impianto argomentativo unicamente sulle captazioni intercettive; tali captazioni si devono ritenere del tutto inutilizzabili con particolare riferimento al rit 89/2016 per violazione degli art. 266, 267, 271 cod. proc. pen., atteso il limite edittale previsto dall'art. 266 cod. proc. pen.; non si può ritenere integrata la fattispecie di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede per come richiamata nel decreto autorizzativo; il mezzo oggetto di contestazione si trovava in un cortile recintato e sottoposto a vigilanza.

3.1.1. Nell'ambito dello stesso motivo è stata dedotta l'inutilizzabilità dei risultati intercettivi relativi al rit 89/2016, in relazione all'art. 267, comma 1-bis, e 203 cod. proc. pen. attesa la provenienza dei gravi indizi di reato da fonte confidenziale; le dichiarazioni possono essere utilizzate solo se gli informatori stessi siano stati esaminati come testimoni o persone informate sui fatti, rinunciando così all'anonimato;in assenza di discovery dell'informatore non si sarebbe potuto fare alcun utilizzo delle intercettazioni mediante le quali si giungeva ad identificare come soggetto da intercettare lo Schiavone.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione, in quanto del tutto mancante, atteso che non viene fornita alcuna risposta all'osservazione decisiva relativa all'utilizzabilità dei risultati intercettivi afferenti al rit 86/2016 quanto all'effettiva identificazione dell'indagato; nei motivi di appello si era sostenuto che il Pasquale presente nelle intercettazioni si dovesse identificare in tale [OSCURATO:PERSONA], su questo tema non vi è alcuna risposta della Corte di appello, nonostante la doglianza della difesa trovasse solidi appigli negli atti di indagine con particolare riferimento all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al capo 2); la conferma della responsabilità del Napoli è affrettata e sintomo di debolezza della motivazione; nell'analisi ci si riferisce quasi esclusivamente agli altri imputati e poi se ne deduce sorprendentemente la responsabilità del Napoli, ritenendolo partecipe delle trattative in virtù di un suo asserito intervento in una conversazione telefonica intercettata su dispositivo mobile riferibile allo Schiavone; la Corte di appello non ha poi dato alcuna risposta alle osservazioni della difesa relative alla assenza di riscontri positivi ed ulteriori rispetto alla posizione del Napoli.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al capo 4); le motivazioni adottate dalla Corte di appello sono scarne e contraddittorie, non si chiarisce su quali basi confermare l'assunto accusatorio; la responsabilità viene affermata solo ed esclusivamente sulla base di una intercettazione, che non è mai stata effettuata sulle utenze del Napoli.

3.5. Con il quinto motivo di appello è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen; ricorre una erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, una evidente carenza di elemento soggettivo, la motivazione è mancante, illogica e contraddittoria; manca una analitica descrizione e valutazione degli elementi costitutivi dell'associazione; la valutazione circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato così contestato era carente anche in primo grado e il giudice di secondo grado non ha superato tali lacune, richiamando semplici dati intercettivi da legare a singoli episodi criminosi; manca dunque la prova dell'esistenza di un programma criminoso a carattere indeterminato, mentre nella motivazione si da atto solo di singole vicende non collegate tra loro; non emerge la consapevolezza di aderire alla associazione al fine di realizzare i suoi scopi; a maggior ragione risulta del tutto destituita di fondamento probatorio logico l'attribuzione al Napoli di un ruolo apicale, atteso il riferimento allo stesso di due soli episodi.

3.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione alla pena irrogata con riferimento agli art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 125 e 546, lett. e) del cod. proc. pen. per omessa, contraddittoria ed illogica motivazione con riferimento al capo 1) della rubrica quanto alla contestazione ai sensi dell'art. 416 e 99 cod. pen., con conseguente ulteriore vizio rappresentato dalla violazione di legge; con i motivi di appello era stata contestata la mancanza dei requisiti essenziali per poter ritenere sussistente l'associazione a delinquere; il Panzitta ha posto in essere una sola condotta a carattere fortemente marginale, realizzando una mera ipotesi di concorso nel delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza aver avuto mai alcun reale e continuativo rapporto con gli altri associati; le dichiarazioni dello Schiavone non sono in tal senso idonee per poter ritenere una effettiva partecipazione del Panzitta alla associazione; non appare a tal fine sufficiente richiamare le conversazioni di cui al rit 684/2016; il Panzitta ha ammesso di avere partecipato esclusivamente alcuni reati dettagliatamente descritti al capo 2) della rubrica, mancando qualsiasi motivazione e reale prova della sua condotta e comportamento associativo, così come dell'esistenza del vincolo, indipendentemente dalla commissione dei reati fine, e della indeterminatezza del programma criminoso.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione, perché omessa, illogica o contraddittoria con riferimento al capo n. 3) della rubrica relativamente alla contestazione ex art. 624, 110, 625 n.7 e 99 cod. pen.; l'unico elemento certo è quello della presenza del Panzitta in auto con lo Schiavone durante un controllo dei Carabinieri nei pressi di Rosarno, paese che si trova nelle vicinanze del luogo in cui è stato commesso il furto; ricorre dunque una aperta violazione dei canoni di cui agli art. 125 e 192 cod. proc. pen. 4.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.; la motivazione è apparente, contraddittorie e illogica nell'applicazione dell'istituto della recidiva.

5. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

E' stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art.599 cod. pen.; la pena inflitta al Pesce, sebbene emessa a seguito di accordo tra le parti, è eccessiva, attesa l'ammissione delle proprie responsabilità da parte del Pesce e considerata la riduzione della pena esclusivamente nella misura di mesi dodici anziché mesi ventuno.

6. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; ricorre violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis, 81 cpv., 133 cod. pen.; la sentenza emessa a seguito di concordato sulla pena non ha adeguatamente motivato in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla mancata determinazione della pena base nel minimo, oltre che per l'eccessivo aumento operato a titolo di continuazione ed eccessività della pena in concreto irrogata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato rispettivamente dal Minzoturo, dal Pesce e dallo Schiavone; per il rigetto del ricorso del Napoli; per l'annullamento con rinvio del ricorso del Panzitta limitatamente alla recidiva con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare si deve rilevare che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

Occorre in tal senso richiamare l'esito del giudizio di appello nei confronti dei ricorrenti condannati ad esito di richiesta di applicazione pena concordata con rinuncia ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ciò nonostante, l'intervenuta applicazione di una pena "eccessiva" considerata l'ammissione delle proprie responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene "ingiusta" la pena applicata quanto all'omessa considerazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, attesa la collaborazione prestata dallo stesso nel corso del procedimento.

1.1. I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di qualsiasi forma di illegalità della sanzione inflitta.

2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo si presenta caratterizzato da evidente genericità, meramente reiterativo dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Di fatto, con il proprio motivo di ricorso, il Minzoturo tende ad introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede e non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha tra l'altro pienamente confermato quanto alla responsabilità la decisione di primo grado.

Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

2.2. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i capi oggetto di contestazione una c.d. doppia conforme quanto all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente sulla dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

In concreto, poi, con il motivo dedotto, il ricorrente nel proporre una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, senza realmente evidenziare un vizio della motivazione, contesta l'interpretazione ampia e logicamente articolata fornita dal giudice di primo grado, confermata con autonome argomentazioni dal giudice di appello, quanto al contenuto delle capitazioni che lo coinvolgevano.

In tal senso deve essere richiamato il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

Nessun elemento in tal senso risulta allegato dal Minzoturo nel suo motivo del tutto generico sul punto.

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Annbroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842).

La motivazione del giudice, considerato il complesso degli elementi acquisiti in primo grado nel corso di giudizio abbreviato, ha ampiamente ricostruito in modo specifico e argomentato, in assenza di aporie, il diretto coinvolgimento del ricorrente in collegamento con gli altri imputati, il ruolo dallo stesso svolto, la piena consapevolezza in capo allo stesso della partecipazione ad una attività criminale, complessa, articolata e con suddivisione specifica dei ruoli (pag.67 e seg.).

3. Ugualmente inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici ed aspecifici, si deve ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Nell'ambito del primo motivo di ricorso sono state articolate due distinte doglianze.

La prima doglianza relativa alla violazione di norme processuali in tema di inutilizzabilità delle capitazioni con particolare riferimento al limite edittale quanto al furto aggravato allo stesso contestato, si limita a riproporre una argomentazione esplicitata esattamente negli stessi termini in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice, che sul punto si presenta ampia, articolata e del tutto priva di aporie.

Il motivo difetta quindi di specificità.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione esplicita e chiara (pag. 6 e seg.), mediante richiamo condiviso ed argomentato alla decisione del giudice di primo grado, facendo buon governo del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua(Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602-01; Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279744-01; Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, Pellegrini, Rv. 280913-01; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493-01), atteso che la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere.

La Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha evidenziato le caratteristiche del luogo ove veniva perpetrato il furto e la mancanza di sorveglianza continua nella zona, oltre alla irrilevanza e inutilità delle telecamere di sorveglianza poste in altra proprietà e non orientate verso il bene che veniva sottratto (in tal senso Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157-01, che ha chiarito che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa).

Con tale motivazione esplicita, chiara e del tutto priva di aporie il ricorrente non si è confrontato, risultando di conseguenza la piena utilizzabilità delle intercettazioni per come disposte in relazione al delitto così come correttamente contestato e ritenuto dai giudici di primo e secondo grado.

3.2. Con la seconda doglianza si è dedotta violazione processuale sostenendo l'inutilizzabilità dei risultati intercettivi con omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello, attesa la violazione degli art. 267, comma 1-bis e 203 cod. proc. pen.

Anche in questo caso il ricorrente si limita a riproporre un'argomentazione esplicitata esattamente negli stessi termini in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice, che sul punto si presenta ampia, articolata e del tutto priva di aporie.

Il motivo difetta quindi di specificità.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).

Occorre premettere come la doglianza risulti proposta in modo del tutto generico, non essendo stato evidenziato in alcun modo quale sia il decreto che sarebbe stato autorizzato in collegamento con la dichiarazione di una fonte confidenziale, con conseguente difetto di allegazione da parte del ricorrente; quale sia appunto la dichiarazione resa da fonte confidenziale con precisazione del suo contenuto da correlare alla richiesta autorizzazione di captazione, non apparendo sufficiente un mero richiamo al rit 86/2016.

Inoltre, si deve considerare come la Corte di appello abbia fornito sul punto una motivazione esplicita e chiara (pag. 7 e seg.), mediante richiamo condiviso ed argomentato alla decisione del giudice di primo grado (pag. 13 e seg. con specifico riferimento alle conseguenze della scelta di accedere al rito abbreviato), facendo buon governo del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1- bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260456-01; Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, Moceo, Rv. 279322-01).

La Corte di appello, in senso conforme e concorde con la decisione del giudice di primo grado, ha evidenziato la presenza di ulteriori e rilevanti elementi d'indagine come il controllo dello Schiavone a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] in compagnia del Panzitta, la corrispondenza di tale auto con quella parzialmente ripresa dalle telecamere di video sorveglianza, che portavano ad identificare nello Schiavone e nel Napoli soggetti coinvolti nelle condotte oggetto di contestazione e in contatto ripetuto tra loro, tutti elementi che conducevano ad una serie di ulteriori accertamenti, appostamenti e sequestri quanto alle attività imputate anche al Napoli.

La sanzione prevista dagli articoli 267, comma 1-bis, e 203 cod. proc. pen. non opera quando, come posto in rilievo dai passaggi motivazionali della sentenza appena richiamati, l'informazione assunta dal confidente anonimo costituisca solo un dato storico (nel caso in esame neanche puntualmente allegato) dal quale hanno preso avvio le indagini di iniziativa della Polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazione delle disposte intercettazioni.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni sopra richiamate quanto all'identificazione del Napoli come soggetto coinvolto nelle conversazioni in questione.

Anche in questo caso, con motivo all'evidenza generico e aspecifico, che si concentra su un richiamo del tutto parziale agli atti presenti al fascicolo, il ricorrente tende a proporre una lettura alternativa del merito non ammissibile in questa sede, che non tiene conto dell'ampio percorso motivazionale, logico e del tutto privo di aporie, con il quale sia il giudice di primo grado (pag.65 e seg. anche con particolare riferimento alle dichiarazioni a riscontro rese sia da Schiavone che da Panzitta con le loro dichiarazioni annmissive ed ampiamente confessorie, che confermavano la partecipazione e il ruolo di rilievo del Napoli), che il giudice di appello (pag. 40 e seg. con ragionamento del tutto conforme e puntuale), tenuto conto dei plurimi riscontri alle attività investigative poste in essere, identificavano il Napoli, come soggetto coinvolto nelle condotte contestate e in costante contatto con Schiavone e gli altri imputati, con un ruolo decisivo e correttamente ritenuto a carattere apicale.

L'esito delle attività investigative espletate, e la motivazione esplicita sul punto fornita dal giudice di primo grado con valutazione conforme dal Giudice di appello, rendono ampiamente superata l'argomentazione difensiva relativa ai dati indicati inizialmente dalla Polizia giudiziaria nel tentativo di valutare le conversazioni dello Schiavone e i soggetti coinvolti con lui nel dialogo.

Anche in questo caso dunque il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, anche tenuto conto della ricorrenza di una c.d. doppia conforme sul punto.

Ciò posto, si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

In concreto poi con il motivo proposto il ricorrente tende a proporre una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, pur avendo lamentato una violazione di norme processuali.3.4.

Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa l'identità delle doglianze proposte quanto alle contestazioni capo 4), nonché capo 1) dell'imputazione.

In via preliminare occorre rilevare come i motivi siano stati proposti in modo aspecifico e generico, avendo omesso il ricorrente di confrontarsi con gli elementi evidenziati dalla motivazione quanto alle condotte imputate al Napoli.

Nel riproporre sostanzialmente le stesse argomentazioni confluite nei motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha anche richiamato e condiviso la sentenza di primo grado.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, che, dunque, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Valgono anche in questo caso i principi già evidenziati ai paragrafi 2 e 3 in relazione alle censure articolate al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito realizzata dal giudice di appello.

La Corte di appello ha, difatti, ricostruito ampiamente - sulla base delle significative captazioni, delle dichiarazioni dello Schiavone, delle attività di osservazione e controllo poste in essere dalla Polizia giudiziaria, dei sequestri dei mezzi oggetto di accertamento, delle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti - il ruolo del Napoli, il suo diretto coinvolgimento nelle condotte oggetto di contestazione con un ruolo di evidente centralità e coordinamento nell'ambito della associazione di cui al capo 1) della rubrica (e specificamente alle pag. 75, 76 e seg. dopo una accurata ricostruzione non solo dei dialoghi, ma anche degli accertamenti espletati a carico dello stesso, pag. 78 sulle finalità condivise chiaramente indicative della piena intenzionalità quanto alle condotte poste in essere).

La motivazione ha, inoltre, ampiamente richiamato la condivisione delle conclusioni del giudice di primo grado sul punto, a loro volta ampiamente e logicamente motivate quanto alle caratteristiche della associazione e del ruolo del Napoli in particolare (pag. 176 e 178).Con tale esplicito percorso argomentativo e motivazionale il ricorrente non si è confrontato, allegando una visione alternativa e parziale rispetto alla puntuale ricostruzione del giudice di merito, in assenza di violazione di legge o di norme processuali sul punto.

In concreto poi il Napoli nei suoi motivi di ricorso ha denunciato la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con deduzioni del tutto generiche come già evidenziato, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).

Dunque, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Di fatto sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v.

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01, in motivazione).

Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, attendibilità delle fonti di prova (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).

3.5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, in modo sempre aspecifico e generico, non risulta alcuna violazione di legge da correlare alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La Corte di appello ha difatti reso in tema di pena una motivazione estesa, chiara, logica nel suo procedere e del tutto priva di aporie (pag. 81 e seg.).

E' stata specificamente richiamata la gravità delle vicende oggetto di contestazione, l'elevato profitto tratto dalle condotte tenute, la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili.

Deve, in tal senso, essere richiamato il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

4. Quanto al ricorso proposto dal Panzitta occorre osservare come i primi due motivi siano manifestamente infondati, perché proposti con motivi generici, non consentiti ed aspecifici.

Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della volontà del Panzitta di inserirsi con ruolo determinante nel contesto associativo oggetto di contestazione.

Il giudice di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato in ordine ad ogni contestazione elevata, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto dell'esito univoco dell'istruttoria dibattimentale e degli accertamenti espletati, considerando la particolare rilevanza della condotta posta in essere per modalità e consistenza, sostanzialmente decisiva, al fine di portare avanti il programma criminoso dell'associazione a delinquere contestata.4.1.

In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato le condotte contestate sulla base degli atti acquisiti, dell'esito del sequestro, oltre che in considerazione dell'esito univoco delle captazioni da correlare alla disponibilità totale del Panzitta in favore dell'associazione.

La Corte di appello ha, dunque, con motivazione lineare, logica e priva di aporie non solo riscontrato la condotta contestata, anche con documentazione e valutazioni specifiche, ma ha specificamente considerato incidenza e gravità della condotta superando, a fronte di argomentazioni già in appello generiche, la possibilità di qualificare come episodica la condotta del Panzitta (pag. 79, 80 della motivazione in particolare, dove, con una lettura ampiamente coordinata con la decisione di primo grado, si è evidenziato come il contributo dello stesso sia stato tutto tranne che marginale).

Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado.

Valgono anche in questo caso, in presenza di una c.d. doppia conforme i principi evidenziati ai paragrafi 2 e 3 che precedono, richiedendo sostanzialmente il ricorrente una lettura alternativa del merito, in presenza di una motivazione adeguata e logicamente articolata, non consentita in questa sede.

4.2. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso.

È ben vero che dalla motivazione del giudice di appello emerge con chiarezza la considerazione della portata della condotta, offensività ed incidenza su beni giuridici protetti (pag. 79,80,81 della motivazione) e, pur tuttavia, a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte ha omesso di motivare puntualmente in ordine alla contestata recidiva, con un vero e proprio vuoto motivazionale sul punto che dovrà essere colmato in sede di rinvio, dovendo però essere il giudizio limitato esclusivamente a tale punto della decisione ed al conseguente trattamento sanzionatorio.

5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della recidiva ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. ssa Delia CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato rispettivamente dal Minzoturo, dal Pesce e dallo Schiavone; per il rigetto del ricorso del Napoli; per l'annullamento con rinvio del ricorso del Panzitta limitatamente alla recidiva con rigetto nel resto; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni degli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10/11/2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. di Palmi in data 17/10/2019 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro 4.600,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 4000,00 di multa, sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dagli stessi per la durata di anni cinque per Napoli, Pesce e Panzitta con revoca dell'interdizione legale e delle altre sanzioni accessorie, con conferma nel resto della sentenza. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 e 533 cod. proc. pen.; la sentenza si basa su gravi indizi di colpevolezza a carattere contraddittorio e del tutto inconsistenti; la valenza attribuita ai dialoghi intercettati non è così rilevante come ritenuto in sentenza e la Corte di appello si è sottratta al dovuto onere motivazionale non avendo preso in considerazione in modo puntuale le specifiche doglianze articolate con l'atto di appello; con particolare riferimento al nt. 112/2016 la Corte ha erroneamente valutato il dialogo tra i due fratelli Schiavone e si deve escludere che la somma 3500,00 euro fosse tutta destinata al Minzoturo quale corrispettivo per l'attività che doveva svolgere nel loro interesse; ricorre una mera sommatoria degli indizi senza alcuna valutazione critica in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in tema di inutilizzabilità; il motivo proposto è idoneo a demolire la sentenza della Corte di appello che basa il proprio impianto argomentativo unicamente sulle captazioni intercettive; tali captazioni si devono ritenere del tutto inutilizzabili con particolare riferimento al rit 89/2016 per violazione degli art. 266, 267, 271 cod. proc. pen., atteso il limite edittale previsto dall'art. 266 cod. proc. pen.; non si può ritenere integrata la fattispecie di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede per come richiamata nel decreto autorizzativo; il mezzo oggetto di contestazione si trovava in un cortile recintato e sottoposto a vigilanza. 3.1.1. Nell'ambito dello stesso motivo è stata dedotta l'inutilizzabilità dei risultati intercettivi relativi al rit 89/2016, in relazione all'art. 267, comma 1-bis, e 203 cod. proc. pen. attesa la provenienza dei gravi indizi di reato da fonte confidenziale; le dichiarazioni possono essere utilizzate solo se gli informatori stessi siano stati esaminati come testimoni o persone informate sui fatti, rinunciando così all'anonimato;in assenza di discovery dell'informatore non si sarebbe potuto fare alcun utilizzo delle intercettazioni mediante le quali si giungeva ad identificare come soggetto da intercettare lo Schiavone. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione, in quanto del tutto mancante, atteso che non viene fornita alcuna risposta all'osservazione decisiva relativa all'utilizzabilità dei risultati intercettivi afferenti al rit 86/2016 quanto all'effettiva identificazione dell'indagato; nei motivi di appello si era sostenuto che il Pasquale presente nelle intercettazioni si dovesse identificare in tale [OSCURATO:PERSONA], su questo tema non vi è alcuna risposta della Corte di appello, nonostante la doglianza della difesa trovasse solidi appigli negli atti di indagine con particolare riferimento all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al capo 2); la conferma della responsabilità del Napoli è affrettata e sintomo di debolezza della motivazione; nell'analisi ci si riferisce quasi esclusivamente agli altri imputati e poi se ne deduce sorprendentemente la responsabilità del Napoli, ritenendolo partecipe delle trattative in virtù di un suo asserito intervento in una conversazione telefonica intercettata su dispositivo mobile riferibile allo Schiavone; la Corte di appello non ha poi dato alcuna risposta alle osservazioni della difesa relative alla assenza di riscontri positivi ed ulteriori rispetto alla posizione del Napoli. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al capo 4); le motivazioni adottate dalla Corte di appello sono scarne e contraddittorie, non si chiarisce su quali basi confermare l'assunto accusatorio; la responsabilità viene affermata solo ed esclusivamente sulla base di una intercettazione, che non è mai stata effettuata sulle utenze del Napoli. 3.5. Con il quinto motivo di appello è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen; ricorre una erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, una evidente carenza di elemento soggettivo, la motivazione è mancante, illogica e contraddittoria; manca una analitica descrizione e valutazione degli elementi costitutivi dell'associazione; la valutazione circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato così contestato era carente anche in primo grado e il giudice di secondo grado non ha superato tali lacune, richiamando semplici dati intercettivi da legare a singoli episodi criminosi; manca dunque la prova dell'esistenza di un programma criminoso a carattere indeterminato, mentre nella motivazione si da atto solo di singole vicende non collegate tra loro; non emerge la consapevolezza di aderire alla associazione al fine di realizzare i suoi scopi; a maggior ragione risulta del tutto destituita di fondamento probatorio logico l'attribuzione al Napoli di un ruolo apicale, atteso il riferimento allo stesso di due soli episodi. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione alla pena irrogata con riferimento agli art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 125 e 546, lett. e) del cod. proc. pen. per omessa, contraddittoria ed illogica motivazione con riferimento al capo 1) della rubrica quanto alla contestazione ai sensi dell'art. 416 e 99 cod. pen., con conseguente ulteriore vizio rappresentato dalla violazione di legge; con i motivi di appello era stata contestata la mancanza dei requisiti essenziali per poter ritenere sussistente l'associazione a delinquere; il Panzitta ha posto in essere una sola condotta a carattere fortemente marginale, realizzando una mera ipotesi di concorso nel delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza aver avuto mai alcun reale e continuativo rapporto con gli altri associati; le dichiarazioni dello Schiavone non sono in tal senso idonee per poter ritenere una effettiva partecipazione del Panzitta alla associazione; non appare a tal fine sufficiente richiamare le conversazioni di cui al rit 684/2016; il Panzitta ha ammesso di avere partecipato esclusivamente alcuni reati dettagliatamente descritti al capo 2) della rubrica, mancando qualsiasi motivazione e reale prova della sua condotta e comportamento associativo, così come dell'esistenza del vincolo, indipendentemente dalla commissione dei reati fine, e della indeterminatezza del programma criminoso. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione, perché omessa, illogica o contraddittoria con riferimento al capo n. 3) della rubrica relativamente alla contestazione ex art. 624, 110, 625 n.7 e 99 cod. pen.; l'unico elemento certo è quello della presenza del Panzitta in auto con lo Schiavone durante un controllo dei Carabinieri nei pressi di Rosarno, paese che si trova nelle vicinanze del luogo in cui è stato commesso il furto; ricorre dunque una aperta violazione dei canoni di cui agli art. 125 e 192 cod. proc. pen. 4.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.; la motivazione è apparente, contraddittorie e illogica nell'applicazione dell'istituto della recidiva. 5. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. E' stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art.599 cod. pen.; la pena inflitta al Pesce, sebbene emessa a seguito di accordo tra le parti, è eccessiva, attesa l'ammissione delle proprie responsabilità da parte del Pesce e considerata la riduzione della pena esclusivamente nella misura di mesi dodici anziché mesi ventuno. 6. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, che si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; ricorre violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis, 81 cpv., 133 cod. pen.; la sentenza emessa a seguito di concordato sulla pena non ha adeguatamente motivato in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla mancata determinazione della pena base nel minimo, oltre che per l'eccessivo aumento operato a titolo di continuazione ed eccessività della pena in concreto irrogata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato rispettivamente dal Minzoturo, dal Pesce e dallo Schiavone; per il rigetto del ricorso del Napoli; per l'annullamento con rinvio del ricorso del Panzitta limitatamente alla recidiva con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare si deve rilevare che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. Occorre in tal senso richiamare l'esito del giudizio di appello nei confronti dei ricorrenti condannati ad esito di richiesta di applicazione pena concordata con rinuncia ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ciò nonostante, l'intervenuta applicazione di una pena "eccessiva" considerata l'ammissione delle proprie responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene "ingiusta" la pena applicata quanto all'omessa considerazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, attesa la collaborazione prestata dallo stesso nel corso del procedimento. 1.1. I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di qualsiasi forma di illegalità della sanzione inflitta. 2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo si presenta caratterizzato da evidente genericità, meramente reiterativo dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Di fatto, con il proprio motivo di ricorso, il Minzoturo tende ad introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede e non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha tra l'altro pienamente confermato quanto alla responsabilità la decisione di primo grado. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.2. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i capi oggetto di contestazione una c.d. doppia conforme quanto all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente sulla dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). In concreto, poi, con il motivo dedotto, il ricorrente nel proporre una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, senza realmente evidenziare un vizio della motivazione, contesta l'interpretazione ampia e logicamente articolata fornita dal giudice di primo grado, confermata con autonome argomentazioni dal giudice di appello, quanto al contenuto delle capitazioni che lo coinvolgevano. In tal senso deve essere richiamato il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Nessun elemento in tal senso risulta allegato dal Minzoturo nel suo motivo del tutto generico sul punto. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Annbroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842). La motivazione del giudice, considerato il complesso degli elementi acquisiti in primo grado nel corso di giudizio abbreviato, ha ampiamente ricostruito in modo specifico e argomentato, in assenza di aporie, il diretto coinvolgimento del ricorrente in collegamento con gli altri imputati, il ruolo dallo stesso svolto, la piena consapevolezza in capo allo stesso della partecipazione ad una attività criminale, complessa, articolata e con suddivisione specifica dei ruoli (pag.67 e seg.). 3. Ugualmente inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici ed aspecifici, si deve ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Nell'ambito del primo motivo di ricorso sono state articolate due distinte doglianze. La prima doglianza relativa alla violazione di norme processuali in tema di inutilizzabilità delle capitazioni con particolare riferimento al limite edittale quanto al furto aggravato allo stesso contestato, si limita a riproporre una argomentazione esplicitata esattamente negli stessi termini in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice, che sul punto si presenta ampia, articolata e del tutto priva di aporie. Il motivo difetta quindi di specificità. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione esplicita e chiara (pag. 6 e seg.), mediante richiamo condiviso ed argomentato alla decisione del giudice di primo grado, facendo buon governo del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua(Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602-01; Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279744-01; Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, Pellegrini, Rv. 280913-01; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493-01), atteso che la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. La Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha evidenziato le caratteristiche del luogo ove veniva perpetrato il furto e la mancanza di sorveglianza continua nella zona, oltre alla irrilevanza e inutilità delle telecamere di sorveglianza poste in altra proprietà e non orientate verso il bene che veniva sottratto (in tal senso Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157-01, che ha chiarito che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa). Con tale motivazione esplicita, chiara e del tutto priva di aporie il ricorrente non si è confrontato, risultando di conseguenza la piena utilizzabilità delle intercettazioni per come disposte in relazione al delitto così come correttamente contestato e ritenuto dai giudici di primo e secondo grado. 3.2. Con la seconda doglianza si è dedotta violazione processuale sostenendo l'inutilizzabilità dei risultati intercettivi con omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello, attesa la violazione degli art. 267, comma 1-bis e 203 cod. proc. pen. Anche in questo caso il ricorrente si limita a riproporre un'argomentazione esplicitata esattamente negli stessi termini in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice, che sul punto si presenta ampia, articolata e del tutto priva di aporie. Il motivo difetta quindi di specificità. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Occorre premettere come la doglianza risulti proposta in modo del tutto generico, non essendo stato evidenziato in alcun modo quale sia il decreto che sarebbe stato autorizzato in collegamento con la dichiarazione di una fonte confidenziale, con conseguente difetto di allegazione da parte del ricorrente; quale sia appunto la dichiarazione resa da fonte confidenziale con precisazione del suo contenuto da correlare alla richiesta autorizzazione di captazione, non apparendo sufficiente un mero richiamo al rit 86/2016. Inoltre, si deve considerare come la Corte di appello abbia fornito sul punto una motivazione esplicita e chiara (pag. 7 e seg.), mediante richiamo condiviso ed argomentato alla decisione del giudice di primo grado (pag. 13 e seg. con specifico riferimento alle conseguenze della scelta di accedere al rito abbreviato), facendo buon governo del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1- bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260456-01; Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, Moceo, Rv. 279322-01). La Corte di appello, in senso conforme e concorde con la decisione del giudice di primo grado, ha evidenziato la presenza di ulteriori e rilevanti elementi d'indagine come il controllo dello Schiavone a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] in compagnia del Panzitta, la corrispondenza di tale auto con quella parzialmente ripresa dalle telecamere di video sorveglianza, che portavano ad identificare nello Schiavone e nel Napoli soggetti coinvolti nelle condotte oggetto di contestazione e in contatto ripetuto tra loro, tutti elementi che conducevano ad una serie di ulteriori accertamenti, appostamenti e sequestri quanto alle attività imputate anche al Napoli. La sanzione prevista dagli articoli 267, comma 1-bis, e 203 cod. proc. pen. non opera quando, come posto in rilievo dai passaggi motivazionali della sentenza appena richiamati, l'informazione assunta dal confidente anonimo costituisca solo un dato storico (nel caso in esame neanche puntualmente allegato) dal quale hanno preso avvio le indagini di iniziativa della Polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazione delle disposte intercettazioni. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni sopra richiamate quanto all'identificazione del Napoli come soggetto coinvolto nelle conversazioni in questione. Anche in questo caso, con motivo all'evidenza generico e aspecifico, che si concentra su un richiamo del tutto parziale agli atti presenti al fascicolo, il ricorrente tende a proporre una lettura alternativa del merito non ammissibile in questa sede, che non tiene conto dell'ampio percorso motivazionale, logico e del tutto privo di aporie, con il quale sia il giudice di primo grado (pag.65 e seg. anche con particolare riferimento alle dichiarazioni a riscontro rese sia da Schiavone che da Panzitta con le loro dichiarazioni annmissive ed ampiamente confessorie, che confermavano la partecipazione e il ruolo di rilievo del Napoli), che il giudice di appello (pag. 40 e seg. con ragionamento del tutto conforme e puntuale), tenuto conto dei plurimi riscontri alle attività investigative poste in essere, identificavano il Napoli, come soggetto coinvolto nelle condotte contestate e in costante contatto con Schiavone e gli altri imputati, con un ruolo decisivo e correttamente ritenuto a carattere apicale. L'esito delle attività investigative espletate, e la motivazione esplicita sul punto fornita dal giudice di primo grado con valutazione conforme dal Giudice di appello, rendono ampiamente superata l'argomentazione difensiva relativa ai dati indicati inizialmente dalla Polizia giudiziaria nel tentativo di valutare le conversazioni dello Schiavone e i soggetti coinvolti con lui nel dialogo. Anche in questo caso dunque il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, anche tenuto conto della ricorrenza di una c.d. doppia conforme sul punto. Ciò posto, si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). In concreto poi con il motivo proposto il ricorrente tende a proporre una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, pur avendo lamentato una violazione di norme processuali.3.4. Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa l'identità delle doglianze proposte quanto alle contestazioni capo 4), nonché capo 1) dell'imputazione. In via preliminare occorre rilevare come i motivi siano stati proposti in modo aspecifico e generico, avendo omesso il ricorrente di confrontarsi con gli elementi evidenziati dalla motivazione quanto alle condotte imputate al Napoli. Nel riproporre sostanzialmente le stesse argomentazioni confluite nei motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha anche richiamato e condiviso la sentenza di primo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, che, dunque, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Valgono anche in questo caso i principi già evidenziati ai paragrafi 2 e 3 in relazione alle censure articolate al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito realizzata dal giudice di appello. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito ampiamente - sulla base delle significative captazioni, delle dichiarazioni dello Schiavone, delle attività di osservazione e controllo poste in essere dalla Polizia giudiziaria, dei sequestri dei mezzi oggetto di accertamento, delle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti - il ruolo del Napoli, il suo diretto coinvolgimento nelle condotte oggetto di contestazione con un ruolo di evidente centralità e coordinamento nell'ambito della associazione di cui al capo 1) della rubrica (e specificamente alle pag. 75, 76 e seg. dopo una accurata ricostruzione non solo dei dialoghi, ma anche degli accertamenti espletati a carico dello stesso, pag. 78 sulle finalità condivise chiaramente indicative della piena intenzionalità quanto alle condotte poste in essere). La motivazione ha, inoltre, ampiamente richiamato la condivisione delle conclusioni del giudice di primo grado sul punto, a loro volta ampiamente e logicamente motivate quanto alle caratteristiche della associazione e del ruolo del Napoli in particolare (pag. 176 e 178).Con tale esplicito percorso argomentativo e motivazionale il ricorrente non si è confrontato, allegando una visione alternativa e parziale rispetto alla puntuale ricostruzione del giudice di merito, in assenza di violazione di legge o di norme processuali sul punto. In concreto poi il Napoli nei suoi motivi di ricorso ha denunciato la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con deduzioni del tutto generiche come già evidenziato, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Dunque, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Di fatto sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, attendibilità delle fonti di prova (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). 3.5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, in modo sempre aspecifico e generico, non risulta alcuna violazione di legge da correlare alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello ha difatti reso in tema di pena una motivazione estesa, chiara, logica nel suo procedere e del tutto priva di aporie (pag. 81 e seg.). E' stata specificamente richiamata la gravità delle vicende oggetto di contestazione, l'elevato profitto tratto dalle condotte tenute, la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Deve, in tal senso, essere richiamato il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 4. Quanto al ricorso proposto dal Panzitta occorre osservare come i primi due motivi siano manifestamente infondati, perché proposti con motivi generici, non consentiti ed aspecifici. Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della volontà del Panzitta di inserirsi con ruolo determinante nel contesto associativo oggetto di contestazione. Il giudice di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato in ordine ad ogni contestazione elevata, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto dell'esito univoco dell'istruttoria dibattimentale e degli accertamenti espletati, considerando la particolare rilevanza della condotta posta in essere per modalità e consistenza, sostanzialmente decisiva, al fine di portare avanti il programma criminoso dell'associazione a delinquere contestata.4.1. In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato le condotte contestate sulla base degli atti acquisiti, dell'esito del sequestro, oltre che in considerazione dell'esito univoco delle captazioni da correlare alla disponibilità totale del Panzitta in favore dell'associazione. La Corte di appello ha, dunque, con motivazione lineare, logica e priva di aporie non solo riscontrato la condotta contestata, anche con documentazione e valutazioni specifiche, ma ha specificamente considerato incidenza e gravità della condotta superando, a fronte di argomentazioni già in appello generiche, la possibilità di qualificare come episodica la condotta del Panzitta (pag. 79, 80 della motivazione in particolare, dove, con una lettura ampiamente coordinata con la decisione di primo grado, si è evidenziato come il contributo dello stesso sia stato tutto tranne che marginale). Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado. Valgono anche in questo caso, in presenza di una c.d. doppia conforme i principi evidenziati ai paragrafi 2 e 3 che precedono, richiedendo sostanzialmente il ricorrente una lettura alternativa del merito, in presenza di una motivazione adeguata e logicamente articolata, non consentita in questa sede. 4.2. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. È ben vero che dalla motivazione del giudice di appello emerge con chiarezza la considerazione della portata della condotta, offensività ed incidenza su beni giuridici protetti (pag. 79,80,81 della motivazione) e, pur tuttavia, a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte ha omesso di motivare puntualmente in ordine alla contestata recidiva, con un vero e proprio vuoto motivazionale sul punto che dovrà essere colmato in sede di rinvio, dovendo però essere il giudizio limitato esclusivamente a tale punto della decisione ed al conseguente trattamento sanzionatorio. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della recidiva ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appe
Sentenza Cassazione n. 20180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris