CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38376/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ruo4 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), per aver illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo metadone ed eroina, assolvendolo dal reato di cui al capo B) - reato di cui all'art. 586 cod. pen. La Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per l'anzidetto reato di cui al capo A). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che deduce l'erronea applicazione del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, anziché del comma 5 della medesima disposizione, altresì lamentando che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della circostanza che, in data 06/11/2020, il Cusunriano sia risultato negativo a tutte le sostanze stupefacenti, risultando positivo soltanto ai derivati degli ansiolitici Rivotril e Xanax, a riprova dell'esclusione dell'attività di spaccio e di reiterata cessione di stupefacenti in capo all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado erroneamente ha descritto il Manisi come uno spacciatore abituale, sulla base di interpretazioni del tutto personali, non corrispondenti alla realtà e in contrasto con le risultanze di indagine. Il metadone, di cui si contesta l'illecita detenzione, era in realtà lecitamente detenuto, in quanto l'odierno imputato, all'epoca dei fatti, era in cura presso il Sert di Palermo e, come emerge dei certificati rilasciati da tale ente e depositati in atti, gli era stato consegnato come programma terapeutico farmacologico sostitutivo. La stessa quantità di eroina detenuta dall'imputata al momento dell'arresto, pari a complessivi 3,53 grammi, quantitativo non particolarmente significativo, testimonia un uso strettamente personale dello stupefacente, escludendo qualsiasi attività di cessione a terzi. Né l'attività di spaccio ha trovato alcun riscontro negli atti di indagine; dall'analisi del traffico di conversazioni sul cellulare sequestrato all'imputato non è emersa alcuna cessione di stupefacenti a terzi. La cessione del metadone al Cusumano, in data 08/11/2020, è stata effettuata solo in via di amicizia, senza dazione di denaro e a seguito di pressanti richieste dell'amico. L'asserita reiterata cessione di sostanze stupefacenti da parte del Manisi in favore del Cusumano è stata smentita dagli atti di indagine. La configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 discende dalla quantità minima di droga sequestrata e dalla piccola somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, la cui incensuratezza dimostra come la condotta da cui è scaturito il presente procedimento sia del tutto occasionale, non essendo stati rilevati contatti del ricorrente con la criminalità organizzata e con soggetti diversi dal Cusumano. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 03/07/23 sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ribadisce le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, tale cadenza e motivazionali della sentenza di appello è enucleabile un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico o giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte di appello ha così affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non residui alcun dubbio sul fatto che l'imputato, in più occasioni, abbia ceduto sostanza stupefacente del tipo metadone a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi quindi escludere la possibilità di circoscrivere la condotta dell'imputato ad un unico episodio di cessione, avvenuto in data 08/11/2020, giorno antecedente la tragica morte del Cusumano. Detto assunto è sostenuto da plurimi riscontri fattuali, che la sentenza impugnata richiama dettagliatamente e che possono sintetizzarsi nella testimonianza resa dal padre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cui il figlio aveva confessato di avere assunto sostanza ansiolitica del tipo Rivotril, nonché, quella stessa mattina, 20 ml di metadone, precisando che a vendergli la sostanza era stato tale [OSCURATO:PERSONA], da cui era solito recarsi per questi acquisti), nelle conversazioni su whatsapp intervenute tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, nel rinvenimento presso l'abitazione di quest'ultimo di numeroso materiale riconducibile ad un'attività di cessione di stupefacente, tra cui tredici flaconi di metadone, sette soltanto dei quali riconducibili a quelli a lui in affido da parte del Sert in quanto dipendente da oppioidi. La Corte territoriale ne ha pertanto ricavato, con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità, la conclusione che la condotta tenuta dall'imputato sia ben lontana dalla possibilità di configurare l'ipotesi di minima offensività penale compatibile con l'invocata riqualificazione del fatto nell'ambito del 5 comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, tenuto conto che la ripetitività delle cessioni e la circostanza che l'imputato utilizzasse anche lo stupefacente fornitogli dal Sert per disintossicarsi sono segni evidenti della sua dedizione professionale all'illecita attività di produzione della sostanza per il successivo spaccio, non potendosi pertanto ricondurre la vicenda in esame nell'ambito della minima offensività, dovendosi altresì considerare il non indifferente valore economico al fatto riferibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del