CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 novembre 2020, resa in integrale conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 gennaio 2020, che, riconosciutolo responsabile del delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., commesso in Aeroporto di Malpensa il 6 ottobre 2019, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. L'impugnativa, sottoscritta dal difensore abilitato, consta di sette motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 49 cod. pen., sul rilievo che l'accertamento della falsità del documento d'identità esibito dall'imputato sarebbe stato immediato, alla mera vista dello stesso da parte della Polizia di Frontiera. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 497-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che sarebbe stata confermata la qualificazione del fatto ai sensi del secondo comma della norma citata senza dar conto degli elementi comprovanti «la condotta attiva partecipativa del ricorrente all'asserita falsità del documento». - Il terzo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla censura di gravame con la quale era stata contestata la sussistenza dell'«aggravante» di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.. - Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione quanto all'applicazione all'imputato della recidiva reiterata semplice, non essendosi dato compiuto ragguaglio degli elementi concreti atti a dimostrare che il nuovo reato fosse espressione della sua più intensa capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale. - Il sesto e il settimo motivo denunciano la violazione dell'art. 131-bis e il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Con requisitoria in data 16 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi che replicano pedissequamente le doglianze già dedotte dinanzi alla Corte di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521) - la quale ha giustificato con adeguata motivazione la propria decisione - e perché manifestamente infondati. 1. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell'affermare che, per escludere la punibilità, nel caso di creazione di documenti interamente falsi o di alterazione di documenti veri, occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu ()culi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263279). La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile ex art. 49 cod. pen., dev'essere fatta, invero, "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post" (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, Rv. 194322) Come premesso, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità evidente, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che la contraffazione del documento d'identità, valido per l'espatrio, esibito dall'imputato alla Polizia di Frontiera non fosse immediatamente riconoscibile, evidenziando come gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, sebbene qualificati ed esperti, avessero avuto necessità di effettuare specifiche analisi prima di riscontrarne la falsità. E va detto che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità. Donde, l'inammissibilità del primo motivo. 2. La stessa sorte seguono il secondo ed il terzo motivo. In ripetuti arresti, mai fin qui messi in discussione, questa Corte ha affermato che configura il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen., e non quello, meno grave, di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554). Integra, infatti, il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. (Possesso e fabbricazione di documenti falsi), il concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 04/02/2015, Rv. 262221, resa proprio in fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse). Di conseguenza, in presenza di una motivazione che esprime il concetto secondo il quale, in difetto di altri elementi, la presenza della fotografia dell'intestatario apparente del documento falso possiede una prepotente efficacia indiziaria del suo concorso nel processo di predisposizione del documento stesso, le doglianze articolate dal ricorrente non svolgono alcuna argomentazione volta ad almeno dimostrare che, nel caso concreto, l'Hasani non aveva fornito ai falsificatori la propria fotografia o che, comunque, ove ciò accaduto, l'aveva fatto in buona fede. 3. Generici risultano il quarto e il quinto motivo. Con motivazione insindacabile in questa sede, posto che al giudice di legittimità non è consentito verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto pervenuto al suo esame fosse espressione della maggiore pericolosità dell'imputato, integrando un reato da considerarsi inserito nel suo percorso criminale, siccome evincibile dal certificato penale. Si tratta di argomentazione che risulta in linea con l'obbligo giustificativo dell'applicazione della recidiva, posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, rispetto alla quale le deduzioni spiegate dal ricorrente per avversarla risultano astratte e meramente contestative. 4. Il sesto ed il settimo motivo sono manifestamente infondati. Quanto alla eccezione relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., va rilevato che, ritenuta la fattispecie incriminatrice autonoma di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen., punita con pena edittale «aumentata da un terzo alla metà» rispetto a quella della «reclusione da due a cinque anni» comminata per la fattispecie incriminatrice di cui al primo comma della stessa norma, difettano i limiti edittali di cui all'art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen. stabiliti per l'applicazione dell'istituto invocato.5. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigliere