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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11839/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35987-2025 - Udienza del 11/02/2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.624-bis e 625 commi 1 e 2 cod. pen.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al travisamento della prova — è assolutamente aspecifico in quanto, nel denunziare il travisamento della prova, si confronta (riportandone testualmente un passaggio) con la sentenza di primo grado e non con quella di appello che, dal canto suo, contiene una spiegazione puntuale della rilevanza probatoria delle videoregistrazioni sia di due sopralluoghi antecedenti al furto che dell'ingresso dall'imputato all'interno della proprietà, mentre nessun riferimento si coglie al momento della fuoriuscita del prevenuto dall'abitazione della persona offesa, momento cui si riferirebbe il travisamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MIl consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] FrancesOo ananzi TT R 2026 Fum

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35987-2025 - Udienza del 11/02/2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.624-bis e 625 commi 1 e 2 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al travisamento della prova — è assolutamente aspecifico in quanto, nel denunziare il travisamento della prova, si confronta (riportandone testualmente un passaggio) con la sentenza di primo grado e non con quella di appello che, dal canto suo, contiene una spiegazione puntuale della rilevanza probatoria delle videoregistrazioni sia di due sopralluoghi antecedenti al furto che dell'ingresso dall'imputato all'interno della proprietà, mentre nessun riferimento si coglie al momento della fuoriuscita del prevenuto dall'abitazione della persona offesa, momento cui si riferirebbe il travisamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MIl consigliere     ensore      [OSCURATO:PERSONA]      FrancesOo ananzi TT R 2026 Fum
Sentenza Cassazione n. 11839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris