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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2020

Cassazione n. 11449/2025

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15978-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o ANTONIO VITALEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il [OSCURATO:PERSONA] al RG n. 4784 del 2019, depositato il 13/1/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’8/4/2025; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5

1.1. Il tribunaledi Padova, in data 29/4/2019, ha aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da [OSCURATO:PERSONA] norma dell’art. 14 quinquies della l. n. 3/2012.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo nei confronti di tale decreto.

1.3. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato il decreto impugnato.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/5/2020, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

1.7. Le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

2.2. Nelle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, infatti, è senz’altro vero che l’art. 739 c.p.c. (applicabile , in quanto compatibile, a norma degli artt. 10, comma 6, e 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 cit.) non deroga alla regola generale secondo cui, in difetto di notificazione (Cass. n. 18514 del 2003; conf.

Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv. ; più di recente, Cass. n. 34158 del 2024) ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 4326 del 2024), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale decreto è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18514 del 2003; conf., Cass. n. 12972del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv.; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.).

2.3. Resta, nondimeno, vero che, nel differente caso in cui il provvedimento è stato oggettodi comunicazione integrale Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 (la quale, veicolando un’informazione chiara e completa della decisione, risulta certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie di conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello breve di sessanta giorni previsto dall ’ art. 325, comma 2°, c.p.c.

2.4. Questa Corte ha, infatti, sostenuto, sia pur in materia di reclamo ( avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento), che il termine per la sua proposizione ( di dieci giorni ) decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento e che ( solo ) nell ’ ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall’art. 327, comma 1°,c.p.c. (Cass. n. 4326 del 2024) .

2.5. Si è, infatti, osservato, con rilievi perfettamente applicabili anche ai fini della decorrenza del termine per il ricorso in cassazione,che: - la clausola di compatibilità, contenuta nel rinvio operato all’art. 739 c.p.c.dall’art. 12, comma 2 , della l. n. 3/2012, consent e “ un adattamento della disciplina della decorrenzadel termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell ’ atto diversa dalla notifica ma pursempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi mediante accordo di ristrutturazione ”; - “ ragioni di coerenza logico-sistematica consentono l ’ operazione interpretativa di circoscrivere il rinvio per compatibilità operato dall’art. 12 l. nr 3/2012 al solo frammentodella disposizione dell’art. 739 c.p.c. che fa decorrere il termine dalla comunica zione alle parti del provvedimento da parte della Cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramentesurrogatoria la notifica a istanza Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 di parte, ove la prima manchi) con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breved’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine dicorrelare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificita ”; - “l’integrale applicazione dell’innesto della disciplina di cui all’art.739 c.p.c., per converso, si tradurrebbe nella imposizione al debitore del gravoso onere formale di notificare l’atto ai creditori, che … possono essere anche di numero consistente, adempimento che appare irragionevolmente sproporzionato rispetto alla struttura deformalizzata dei procedimenti di composizione della crisi dasovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012 e alle esigenze di snellimento e speditezza che connotano tale procedura”; - “ d ’ altro canto, la comunicazione integrale del provvedimento daparte della cancelleria attraverso la pec, che la normativa introdotta dagli artt. 16 e s. d.l. 179/2012, che hanno modificato gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. ha reso obbligatoria, veicolando un ’ informazione chiara e completa della decisione,appare certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie diconoscenza del provvedimento da parte dei destinatari, così inserendosi in un percorso di stabilizzazione del provvedimento ovenon oggetto di tempestiva reazione impugnatoria”; - “ a conferma della sostanziale equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell’ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l’ufficiale giudiziario effettua a richiesta di Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 parte), sono sempre più numerose le ipotesi, soprattutto in ambito di procedure concorsuali, dove sono maggiormente avvertite le esigenze di celerità ed accelerazione, in cui la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare è ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne è oggetto; così, per il termine di trenta giorni per proporre reclamo al fallimento (art. 18 l.fall.) o opposizione allo stato passivo (art. 99 l.fall.)”; - “ l a ricostruzione sopra offerta consente, quindi, di individuareun punto di equilibrio tra la ratio acceleratoria e semplificatoria dei procedimenti previsti dalla l. 3/2012 e le garanzie di conoscenza certa (e non soltanto presunta) della data di decorrenza deltermine di reclamabilità del decreto di omologazione dell’accordo diristrutturazione dei debiti al fine di evitarne alla parte la decadenza”; - “ a tale approdo ermeneutico non è di ostacolo la disposizione di cui all’art. 133, 2 comma c.p.c. (“la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art 325 c.p.c.“)che si riferisce esclusivamente alla sentenza”; - “ r esta inteso che, in caso di mancata integrale comunicazionedell’atto da parte della Cancelleria (o di notifica dello stesso a cura del debitore), trova comunque applicazione … la decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., disposizione che pacificamente è applicabile anche alle impugnazioni delle sentenze di fallimento”.

2.6. Nel caso in esame,risulta dagli atti del giudizio che : - il decreto impugnato è stato comunicato al ricorrente, mediante messaggio (trasmesso al difensore costituito nel giudizio di reclamo: v. la memoria di costituzione, in atti) di posta elettronica certificata (e, dunque, in mancanza di contestazioni sul punto da parte del ricorrente, con l’allegazione integrale del provvedimentotrasmesso: cfr. l ’ art . 16, commi 4 e Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 5, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012), in data 13/1/2020; -il ricorso per cassazione è stato, invece, notificato solo in data 29/5/2020: ben oltre, dunque, (pur a fronte del la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali tra il9/3/2020 e l ’ 11 /5/ 2020 disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020) il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°,c.p.c.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15978-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o ANTONIO VITALEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il [OSCURATO:PERSONA] al RG n. 4784 del 2019, depositato il 13/1/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’8/4/2025; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 1.1. Il tribunaledi Padova, in data 29/4/2019, ha aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da [OSCURATO:PERSONA] norma dell’art. 14 quinquies della l. n. 3/2012. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo nei confronti di tale decreto. 1.3. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato il decreto impugnato. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/5/2020, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 1.7. Le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2.2. Nelle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, infatti, è senz’altro vero che l’art. 739 c.p.c. (applicabile , in quanto compatibile, a norma degli artt. 10, comma 6, e 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 cit.) non deroga alla regola generale secondo cui, in difetto di notificazione (Cass. n. 18514 del 2003; conf. Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv. ; più di recente, Cass. n. 34158 del 2024) ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 4326 del 2024), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale decreto è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18514 del 2003; conf., Cass. n. 12972del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv.; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.). 2.3. Resta, nondimeno, vero che, nel differente caso in cui il provvedimento è stato oggettodi comunicazione integrale Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 (la quale, veicolando un’informazione chiara e completa della decisione, risulta certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie di conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello breve di sessanta giorni previsto dall ’ art. 325, comma 2°, c.p.c. 2.4. Questa Corte ha, infatti, sostenuto, sia pur in materia di reclamo ( avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento), che il termine per la sua proposizione ( di dieci giorni ) decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento e che ( solo ) nell ’ ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall’art. 327, comma 1°,c.p.c. (Cass. n. 4326 del 2024) . 2.5. Si è, infatti, osservato, con rilievi perfettamente applicabili anche ai fini della decorrenza del termine per il ricorso in cassazione,che: - la clausola di compatibilità, contenuta nel rinvio operato all’art. 739 c.p.c.dall’art. 12, comma 2 , della l. n. 3/2012, consent e “ un adattamento della disciplina della decorrenzadel termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell ’ atto diversa dalla notifica ma pursempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi mediante accordo di ristrutturazione ”; - “ ragioni di coerenza logico-sistematica consentono l ’ operazione interpretativa di circoscrivere il rinvio per compatibilità operato dall’art. 12 l. nr 3/2012 al solo frammentodella disposizione dell’art. 739 c.p.c. che fa decorrere il termine dalla comunica zione alle parti del provvedimento da parte della Cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramentesurrogatoria la notifica a istanza Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 di parte, ove la prima manchi) con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breved’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine dicorrelare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificita ”; - “l’integrale applicazione dell’innesto della disciplina di cui all’art.739 c.p.c., per converso, si tradurrebbe nella imposizione al debitore del gravoso onere formale di notificare l’atto ai creditori, che … possono essere anche di numero consistente, adempimento che appare irragionevolmente sproporzionato rispetto alla struttura deformalizzata dei procedimenti di composizione della crisi dasovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012 e alle esigenze di snellimento e speditezza che connotano tale procedura”; - “ d ’ altro canto, la comunicazione integrale del provvedimento daparte della cancelleria attraverso la pec, che la normativa introdotta dagli artt. 16 e s. d.l. 179/2012, che hanno modificato gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. ha reso obbligatoria, veicolando un ’ informazione chiara e completa della decisione,appare certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie diconoscenza del provvedimento da parte dei destinatari, così inserendosi in un percorso di stabilizzazione del provvedimento ovenon oggetto di tempestiva reazione impugnatoria”; - “ a conferma della sostanziale equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell’ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l’ufficiale giudiziario effettua a richiesta di Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 parte), sono sempre più numerose le ipotesi, soprattutto in ambito di procedure concorsuali, dove sono maggiormente avvertite le esigenze di celerità ed accelerazione, in cui la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare è ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne è oggetto; così, per il termine di trenta giorni per proporre reclamo al fallimento (art. 18 l.fall.) o opposizione allo stato passivo (art. 99 l.fall.)”; - “ l a ricostruzione sopra offerta consente, quindi, di individuareun punto di equilibrio tra la ratio acceleratoria e semplificatoria dei procedimenti previsti dalla l. 3/2012 e le garanzie di conoscenza certa (e non soltanto presunta) della data di decorrenza deltermine di reclamabilità del decreto di omologazione dell’accordo diristrutturazione dei debiti al fine di evitarne alla parte la decadenza”; - “ a tale approdo ermeneutico non è di ostacolo la disposizione di cui all’art. 133, 2 comma c.p.c. (“la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art 325 c.p.c.“)che si riferisce esclusivamente alla sentenza”; - “ r esta inteso che, in caso di mancata integrale comunicazionedell’atto da parte della Cancelleria (o di notifica dello stesso a cura del debitore), trova comunque applicazione … la decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., disposizione che pacificamente è applicabile anche alle impugnazioni delle sentenze di fallimento”. 2.6. Nel caso in esame,risulta dagli atti del giudizio che : - il decreto impugnato è stato comunicato al ricorrente, mediante messaggio (trasmesso al difensore costituito nel giudizio di reclamo: v. la memoria di costituzione, in atti) di posta elettronica certificata (e, dunque, in mancanza di contestazioni sul punto da parte del ricorrente, con l’allegazione integrale del provvedimentotrasmesso: cfr. l ’ art . 16, commi 4 e Ric. 2020n. 15978 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 5, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012), in data 13/1/2020; -il ricorso per cassazione è stato, invece, notificato solo in data 29/5/2020: ben oltre, dunque, (pur a fronte del la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali tra il9/3/2020 e l ’ 11 /5/ 2020 disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020) il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°,c.p.c. 3. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quel
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