CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, sezione specializzatain materia di Impresa, n. 1255/2023, depositata in data 20/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28.04.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026RILEVATO CHECon atto di citazione in data 23/1/2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. convenivain giudizio davanti al Tribunale di Genova, sezione specializzata in materiadi impresa, la Serra c. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], assumendo chesuccessivamente alla cessazione del rapporto di mandato, la societàconvenuta aveva posto in essere una serie di atti e condotte contrari allaleale concorrenza, utilizzando abusivamente delle informazioni segrete edella banca dati della società attrice, relativa alla clientela ed alle polizzedell’Agenzia Lloyd di Savona, per stornare a favore proprio e della suanuova mandante ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) la clientela di [OSCURATO:PERSONA].p.a. e svuotare la suddetta agenzia di tutte le sue polizze, attraverso ilcompimento di una serie di attività.Con sentenza pubblicata il 17/12/2018, il Tribunale di Genova, in parzialeaccoglimento delle domande della parte attrice, accertato che la parteconvenuta aveva posto in essere violazioni ed indebito sfruttamento diinformazioni segrete, ex artt. 98 e 99 CPI, nonché attività di concorrenzasleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni della parte attrice, la condannava arisarcire il danno patrimoniale nella misura di € 219.840,69 (l’ammontaredei premi non incassati da [OSCURATO:SOCIETA] sino alla normale scadenza dellepolizze a causa dello scioglimento per disdetta, intervenuto nel periododicembre 2013-dicembre 2014, dei contratti con i clienti i cui nominativisono indicati nei documenti prodotti da parte attrice), oltre interessi erivalutazione, e inibiva alla convenuta l’ulteriore utilizzazione in qualsiasiforma di tutte le informazioni riservate relative ai soggetti aventi polizzeassicurative in essere con [OSCURATO:SOCIETA] alla data del 31.12.2013.Nel corso del giudizio d’appello promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA], emerso ilsopravvenuto scioglimento di tale società, interveniva il socioaccomandatario, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che intendeva proseguire ilgiudizio quale unico successore nell’attività e in tutti i rapporti attivi eNumero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026passivi intrattenuti dalla predetta società della quale era unico sociosuperstite.Con sentenza pronunciata il 18/10/2023, la Corte di Appello di Genova,in parziale accoglimento del gravame, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagarealla [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,euro 197.856,63, oltre interessi e rivalutazione, confermando tutte lerestanti statuizioni di merito, ritenendo fondata la doglianzadell’appellante secondo cui, sotto il profilo della quantificazione deldanno, dovesse essere considerata la perdita fisiologica di clientela chela compagnia subiva per effetto di un certo numero di clienti che, cessatoil rapporto di agenzia, sceglieva comunque di rimanere con l’agentecessato, a prescindere dalla sua attività di sviamento (circostanza, nellaspecie, comprovata anche dai testi assunti nel secondo grado),determinata in via del tutto equitativa nella percentuale del 10%.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza,affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste concontroricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598,n. 3, cod. civ. e/o degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. - in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.-, per aver la Corte d’appello valorizzatoelementi materiali del tutto inidonei ad integrare la fattispecie dellaconcorrenza sleale per illecito sviamento di clientela, quale l’attività disostegno alla redazione ed invio delle lettere di disdetta, specie a frontedella totale assenza di dichiarazioni testimoniali in ordine ad unaqualunque forma di contatto dell’ex agente con i clienti, mentre eranostate raccolte numerose deposizioni che avevano confermato l’esistenzadi un consolidato legame fiduciario con la [OSCURATO:PERSONA].ni s.a.s. e l’autonomiaNumero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026della scelta dei clienti di proseguire il rapporto assicurativo tramitequest’ultima società.Parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale èpervenuta ad apodittiche ed immotivate conclusioni, fondate non già sumassime di esperienza basate sull’id quod plerumque accidit, bensì sumere congetture, in quanto tali inidonee ai fini del sillogismo giudiziario,finendo per indebitamente sollevare [OSCURATO:SOCIETA]. dall’onereprobatorio da cui la stessa era gravata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226 e 2056 cod. civ. - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.- per aver la Corte d’appello errato una prima volta quando,azzerando sotto il profilo della causalità giuridica il dato del trasferimentofisiologico dei clienti, ha integralmente ascritto alla responsabilità delricorrente la verificazione di una perdita di clientela rivelatasi inferiorealla media; una seconda volta quando, restituita rilevanza al dato deltrasferimento fisiologico dei clienti e stimato lo stesso nella percentualedel 10%, ha applicato la relativa decurtazione non già sull’ammontare delportafoglio premi (pari ad € 904.000,00), bensì sull’ammontare del dannoriconosciuto dal giudice di prime cure.Pertanto, il ricorrente assume che, nel momento in cui si riconoscevanella percentuale del 10% il numero di clienti che, terminato il rapportodi agenzia, sceglieva comunque di rimanere con l’agente cessato, aprescindere da ogni ipotetica attività di sviamento, il relativoabbattimento doveva aver riguardo al complessivo ammontare delportafoglio dei premi (pari, come detto, ad € 904.000,00) e non giàall’ammontare del danno, calcolato sulla base di una perdita di clienteladel 20%.Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, non appare pertinente ilrichiamo alla sentenza della Cassazione, n. 22362/2021, circa l’idoneitàNumero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’invio delle lettere di disdetta a determinare lo sviamento di clientela,trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame. Invero, la Corteterritoriale, considerando le modalità di predisposizione e d’invio dellenumerose lettere di disdetta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], nel breve lassodi tempo dal mese di marzo al mese di agosto 2014 in cui le stessemissive di disdetta erano pervenute, nonché la stessa difesa assunta nelprecedente grado (rispetto alle asserzioni attoree) dall’appellante, haritenuto dimostrato l’uso illecito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di datiriguardanti i clienti e le polizze di [OSCURATO:SOCIETA], facenti parti del patrimonioriservato a quest’ultima, nonché la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di sviare laclientela di [OSCURATO:SOCIETA] avvalendosi, appunto, di tali informazioni riservate,volontà concretizzatasi nella migrazione di numerosi clienti, fra il marzoe l’agosto 2014, da [OSCURATO:SOCIETA] ad Aviva.Peraltro, la Corte di merito ha evidenziato che l’utilizzo illecito dei datiriservati in funzione dello sviamento della clientela trovava, inoltre,ulteriore supporto probatorio in particolari condotte poste in essere dallaSerra Sas nel periodo del recesso che va dal novembre al dicembre 2013,di cui [OSCURATO:SOCIETA] si era tempestivamente lamentata in causa (lafotocopiatura dei fascicoli relativi ai clienti [OSCURATO:SOCIETA], la cancellazione dinumeri telefonici dalle copertine dei fascicoli, nonché la sottrazione dalcomputer del foglio excel, condotte accertate grazie all’istruttoria oraleassunta nel precedente grado).Inoltre, giova rilevare che il ricorrente non ha attinto tutte leargomentazioni della Corte d’appello relative alle varie condottela doglianza sostanzialmente sulla questione delle disdette; peraltro, letestimonianze acquisite non sono state ritenute a favore delle tesidell’appellante.Numero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, il motivo da un lato non coglie la ratio decidendi e dall’altrotende ad un mero riesame dei fatti, ovvero a provocarne un diversoapprezzamento probatorio, che è il profilo assorbente che ne determinal’inammissiblità.Il secondo motivo è infondato. Quanto alla prima doglianza, essa tendeal riesame del merito per ciò che concerne l’ammontare della percentualedi perdita della clientela trattandosi di critica inerente all’accertamentodei fatti.Quanto all’altra critica, sui criteri della riduzione dell’importo dei danni,essa è infondata in quanto correttamente tale riduzione è stata applicatasul danno risarcibile in quanto incidente sulla causalità giuridica, e cioèsul danno conseguenza non eziologicamente riconducibile all’eventodannoso rappresentato dallo sviamento della cliente; al riguardo, comerilevato dal controricorrente, lo sviamento è stato accertato conriferimento a un periodo d’indagine compreso tra i mesi di marzo e agosto2013 e su di esso è stato accertato il danno risarcibile.Pertanto, sulla questione, sono da disattendere i rilievi contenuti nellamemoria del ricorrente (che richiama la citata Cass., 22362/2021, comedetto, afferente a diversa fattispecie, nella quale la riduzione dell’importodel danno era sostanzialmente basata sul fatto che i subagenti operavanoda anni sul territorio, mentre nel caso in esame lo sviamento dellaclientela si era concentrato in pochi mesi).Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 7643/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12980/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]