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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09308/2026

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tempore [OSCURATO:PERSONA],nonché quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia recante il n. 345/2022 epubblicata in data 31.3.2022;N. 26655/22 R.G.

Numero registro generale 26655/2022Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 9308/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 17.2.2026 dalData pubblicazione 13/04/2026Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione – sulla scorta di due formali motivi - avverso la sentenza in epigrafe,con cui la Corte d’appello di Brescia aveva parzialmente accolto il gravame diPaola [OSCURATO:PERSONA], condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della metà dei canonipercepiti dalla società conduttrice (al tempo, una s.a.s.) dell’immobile diproprietà di entrambi i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già coniugi, così riformandoin parte qua la sentenza di primo grado (Trib.

Bergamo n. 411/2021 del18.2.2021);- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;- il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;Considerato che:- prima dell'odierna adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositatodichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;- la rinuncia è stata accettata;- nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione dellacontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;- il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia;p. q. m.la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.Numero registro generale 26655/2022N. 26655/22 R.G.

Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 9308/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, il giorno 17.2.2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore [OSCURATO:PERSONA],nonché quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia recante il n. 345/2022 epubblicata in data 31.3.2022;N. 26655/22 R.G. Numero registro generale 26655/2022Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 9308/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 17.2.2026 dalData pubblicazione 13/04/2026Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione – sulla scorta di due formali motivi - avverso la sentenza in epigrafe,con cui la Corte d’appello di Brescia aveva parzialmente accolto il gravame diPaola [OSCURATO:PERSONA], condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della metà dei canonipercepiti dalla società conduttrice (al tempo, una s.a.s.) dell’immobile diproprietà di entrambi i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già coniugi, così riformandoin parte qua la sentenza di primo grado (Trib. Bergamo n. 411/2021 del18.2.2021);- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;- il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;Considerato che:- prima dell'odierna adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositatodichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;- la rinuncia è stata accettata;- nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione dellacontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;- il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia;p. q. m.la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.Numero registro generale 26655/2022N. 26655/22 R.G. Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 9308/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, il giorno 17.2.2026.Il PresidenteLina Rubino
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