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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08587/2026

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l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente -proposto avverso la sentenza n. 395/2017, emessa dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 21 marzo 2017;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Treviso, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato una maggiore Ivaper gli anni di imposta 2007 e 2008 ed applicato relativi interessi esanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, investita dell’ap-pello dell’Agenzia delle entrate, con sentenza n. 317/2016 accolse ilgravame, confermando così la legittimità degli avvisi impugnati.4.

Ritendo che il Giudice d’appello fosse incorso in un errore di fattoper aver affermato che i due avvisi erano stati firmati da un soggettoin realtà diverso dai funzionari che ne risultavano incontrovertibilmentei sottoscrittori, la società contribuente propose ricorso per revocazione,che la Commissione tributaria regionale del Veneto respinse sul rilievoche la decisione sul punto non sarebbe stata diversa ove il giudice chel’aveva adottata non fosse caduto nell’errore dedotto.4.

Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la H-motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/20265.

L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso, si ècostituita in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.Considerato che:1.

Con atto depositato in modalità telematica in data 28 febbraio 2025la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizioper sopravvenuta cessazione della materia del contendere.A fondamento della propria istanza la società ha rappresentato e do-cumentato che le parti, dopo la cassazione della succitata sentenzadella CTR del Veneto n. 317/2016 (che aveva invero formato oggettoanche di distinto ricorso dinanzi a questa Corte) e la conseguente rias-sunzione della causa dinanzi al competente Giudice di rinvio, hannoraggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 cheprevede l’azzeramento della pretesa erariale per l’anno d’imposta 2007e la conferma della pretesa impositiva per l’anno 2008, con riduzioneal 50% delle sanzioni.

A seguito di detto accordo, con il quale le partihanno anche dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzionedel presente giudizio, il Presidente della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto ha già dichiarato, con proprio decreto,l’estinzione del citato giudizio di rinvio per cessata materia del conten-dere.2.

Alla luce di quanto sopra descritto, da cui emerge il venir meno diogni ragione di contrasto tra le parti in ordine all’oggetto della lite,anche in relazione al presente giudizio va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere.3.

Le spese di lite possono essere interamente compensate in linea conquanto le stesse parti hanno convenuto nell’accordo conciliativo.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa inte-ramente le spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente -proposto avverso la sentenza n. 395/2017, emessa dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 21 marzo 2017;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Treviso, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato una maggiore Ivaper gli anni di imposta 2007 e 2008 ed applicato relativi interessi esanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, investita dell’ap-pello dell’Agenzia delle entrate, con sentenza n. 317/2016 accolse ilgravame, confermando così la legittimità degli avvisi impugnati.4. Ritendo che il Giudice d’appello fosse incorso in un errore di fattoper aver affermato che i due avvisi erano stati firmati da un soggettoin realtà diverso dai funzionari che ne risultavano incontrovertibilmentei sottoscrittori, la società contribuente propose ricorso per revocazione,che la Commissione tributaria regionale del Veneto respinse sul rilievoche la decisione sul punto non sarebbe stata diversa ove il giudice chel’aveva adottata non fosse caduto nell’errore dedotto.4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la H-motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/20265. L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso, si ècostituita in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.Considerato che:1. Con atto depositato in modalità telematica in data 28 febbraio 2025la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizioper sopravvenuta cessazione della materia del contendere.A fondamento della propria istanza la società ha rappresentato e do-cumentato che le parti, dopo la cassazione della succitata sentenzadella CTR del Veneto n. 317/2016 (che aveva invero formato oggettoanche di distinto ricorso dinanzi a questa Corte) e la conseguente rias-sunzione della causa dinanzi al competente Giudice di rinvio, hannoraggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 cheprevede l’azzeramento della pretesa erariale per l’anno d’imposta 2007e la conferma della pretesa impositiva per l’anno 2008, con riduzioneal 50% delle sanzioni. A seguito di detto accordo, con il quale le partihanno anche dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzionedel presente giudizio, il Presidente della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto ha già dichiarato, con proprio decreto,l’estinzione del citato giudizio di rinvio per cessata materia del conten-dere.2. Alla luce di quanto sopra descritto, da cui emerge il venir meno diogni ragione di contrasto tra le parti in ordine all’oggetto della lite,anche in relazione al presente giudizio va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere.3. Le spese di lite possono essere interamente compensate in linea conquanto le stesse parti hanno convenuto nell’accordo conciliativo. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa inte-ramente le spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24945/2017Numero sezionale 9052/2025Numero di raccolta generale 8587/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris