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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 18584/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato prescritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 2 febbraio), ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale, per violazione dell'art. 341 bis cod. pen., condannando altresì l'imputata al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale eccepisce che la Corte di appello, nonostante nella motivazione abbia rilevato l'intervenuta prescrizione, ha "confermato la sentenza di condanna" senza riformarla e dichiarare l'estinzione del reato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza di appello a pag. 3 ha evidenziato che "il reato de quo risulta estinto per intervenuta prescrizione.

Ed invero, il reato ascritto all'imputata, perfezionatosi il giorno 20.09.2009, si è prescritto allo scadere del termine breve di sei anni dalla sentenza [di primo grado] (emessa il 14.04.2014), in data 14.94.2020".

Peraltro, nel dispositivo ha disposto la conferma della sentenza di primo grado appellata dalla Floreni.

Risultando pacifica l'estinzione del reato all'imputata ascritto, intervenuta dopo la pronuncia di condanna del Tribunale, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato.

3. La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito — richiesto dalla Floreni nei motivi di appello - e ha affrontato il profilo della responsabilità dell'imputata, in ragione dell'azione civile esercitata, agli effetti dell'art. 578 cod. proc. pen. (profilo, questo, in alcun modo contestato dalla ricorrente).

Pertanto, devono essere confermate le statuizioni civili.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Così deciso il 21 marzo 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 2 febbraio), ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale, per violazione dell'art. 341 bis cod. pen., condannando altresì l'imputata al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale eccepisce che la Corte di appello, nonostante nella motivazione abbia rilevato l'intervenuta prescrizione, ha "confermato la sentenza di condanna" senza riformarla e dichiarare l'estinzione del reato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di appello a pag. 3 ha evidenziato che "il reato de quo risulta estinto per intervenuta prescrizione. Ed invero, il reato ascritto all'imputata, perfezionatosi il giorno 20.09.2009, si è prescritto allo scadere del termine breve di sei anni dalla sentenza [di primo grado] (emessa il 14.04.2014), in data 14.94.2020". Peraltro, nel dispositivo ha disposto la conferma della sentenza di primo grado appellata dalla Floreni. Risultando pacifica l'estinzione del reato all'imputata ascritto, intervenuta dopo la pronuncia di condanna del Tribunale, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato. 3. La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito — richiesto dalla Floreni nei motivi di appello - e ha affrontato il profilo della responsabilità dell'imputata, in ragione dell'azione civile esercitata, agli effetti dell'art. 578 cod. proc. pen. (profilo, questo, in alcun modo contestato dalla ricorrente). Pertanto, devono essere confermate le statuizioni civili. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Così deciso il 21 marzo 2024 Il
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