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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 07370/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 211/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37700/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 4 aprile 2025 il Tribunale di Palermo ha pronunciato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna per il delitto aggravato di diffamazione, a lei ascritto, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile).

2. Nell’interesse di quest’ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7370/2026 Roma, lì, 24/02/2026 pen.), con il quale è stata denunciata l’abnormità dell’ordinanza resa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Palermo, poiché in violazione degli artt. 25 e 102 Cost., 73-ter (recte: 7-ter) Ord. giud., e la conseguente nullità della sentenza in pari data.

Parte ricorrente ha dedotto che, all’esito dell’udienza predibattimentale del 20 giugno 2024, era stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica (in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]); quest’ultimo, all’udienza del 14 marzo 2025 (celebrata dopo precedenti rinvii), ha dichiarato la nullità del detto provvedimento di prosecuzione del giudizio, rinviando all’udienza del 4 aprile 2025; in questa sede, senza che si desse corso alla designazione di un diverso giudice predibattimentale (precostituito per legge), il medesimo Magistrato si sarebbe autonomamente investito di tale funzione, ordinando al Pubblico ministero di produrre il proprio fascicolo; e avrebbe pronunciato la sentenza impugnata, di conseguenza affetta da nullità per violazione degli artt. 25 e 102 Cost.

Difatti, la pronuncia sarebbe stata emessa da un «Giudice oggettivamente e soggettivamente non legittimato», a seguito di un provvedimento abnorme che ha determinato una «regressione del processo non consentita» e una situazione di stasi processuale che non può essere rimossa con gli ordinari mezzi di impugnazione; e sarebbe affetto da abnormità strutturale per carenza di potere.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso.

Ha rappresentato che: «il giudice dibattimentale deve essere normativamente diverso da quello pre-dibattimentale» (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.); «una volta […] annullato il provvedimento di prosecuzione del giudizio», con la regressione del «processo dalla fase dibattimentale a quella predibattimentale, il giudice dibattimentale» non potrebbe «auto-investirsi della funzione di giudice predibattimentale, esercitando i poteri che sono connaturati a tale funzione», poiché «può conoscere dei fatti penali unicamente nei limiti dell'investitura ricevuta dal giudice predibattimentale» (cfr. requisitoria).

Dunque, il provvedimento reso «in carenza dell’investitura[,] che si riceve solo con la trasmissione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'organo titolare del potere di accusa», sarebbe «abnorme, in quanto non inquadrabile nel sistema processuale vigente» (ivi).

Non deve tenersi conto della memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputata il 1° febbraio 2026 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del 4 febbraio 2026, ossia quando era già spirato il termine posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. di quindici giorni per le memorie e di cinque giorni per le memorie di replica (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, «provvedimento abnorme» – a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione – «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, […] l’abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez.

U, n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l’abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti»).

In sostanza: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»; - «l’abnormità funzionale [è] riscontrabile […] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo » (ivi).

3. Tanto premesso, viene in rilievo l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen., ipotesi in cui il giudizio è introdotto dal pubblico ministero, per l’appunto, con decreto di citazione ex art. 552 s. cod. proc. pen. e non, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen., tramite il decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare (art. 429 cod. proc. pen.).

L’udienza di comparizione predibattimentale (c.d.

"filtro") è un istituto innovativo per i procedimenti a citazione diretta, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno risponde a più finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie» (cfr.

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022).

L’udienza predibattimentale è stato pure individuata, per quanto qui interessa, quale locus in cui definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, casi in cui sarà pronunciata sentenza di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.).

Invece, «se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative» del procedimento, «il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero» (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.).

Anche se il nuovo istituto è modellato sull’udienza preliminare, nei termini appena esposti (cfr. sul punto Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Rv. 286630 – 01), «qualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento», il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale «si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuità̀, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica» (Relazione cit.).

In altri termini, nei procedimenti a citazione diretta, rimane ferma l’opzione legislativa di non introdurre per l’attività di filtro una fase distinta, com’è l’udienza preliminare, poiché essa deve compiersi, sia pure nell’ambito di una udienza camerale ad hoc, innanzi al tribunale che poi, sia pure in diversa persona fisica, celebrerà il dibattimento.

4. Tanto premesso, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale del 20 giugno 2024 è stata disposta (dal Tribunale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]) la prosecuzione del giudizio all’udienza del 20 settembre 2024 (innanzi al dott. [OSCURATO:PERSONA]); - (dopo taluni differimenti) all’udienza del 14 marzo 2025 il Tribunale (in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione del 20 giugno 2024, «disponendo la regressione del procedimento alla fase dell’udienza predibattimentale» e ha rinviato all’udienza del 4 aprile 2025 (cfr. verbale dell’udienza del 14 marzo 2025); - a quest’ultima udienza, acquisiti gli atti offerti in produzione, all’esito della discussione ha emesso la sentenza impugnata.

5. Alla luce di quanto esposto sopra, e ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059), non ricorre alcuna abnormità.

Al di là dell’erronea qualificazione come «fase» – da parte del Tribunale – dell’udienza di comparizione predibattimentale, non può dubitarsi che la declaratoria di nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., abbia determinato la necessità di provvedere nuovamente a mente dello stesso art. 554-ter poiché il procedimento è regredito allo stato in cui si era compiuto l'atto nullo (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

«la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»; e comma 3: «La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito).

Tuttavia, come osservato, l’udienza di comparizione predibattimentale non è, per l’appunto, una fase distinta ma si celebra innanzi al medesimo Tribunale, sia pure in diversa persona fisica, che – qualora si disporrà la prosecuzione – è chiamato a decidere sulla regiudicanda, all’esito del dibattimento.

Di conseguenza, nel caso in esame non può ravvisarsi alcuna indebita regressione e tanto meno una stasi del procedimento, definito in una delle modalità contemplate dall’art. 554-ter cit., con sentenza di non luogo a procedere impugnabile nelle forme e nei casi previsti dalla legge.

E non ricorre neppure un’abnormità strutturale poiché, dopo la medesima declaratoria di nullità, ha comunque provveduto all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale il Tribunale competente, ossia l’Ufficio investito del relativo potere.

Inoltre, al di là del fatto che dal verbale del 4 aprile 2025 trasmesso a questa Corte (cfr. pure all. 3 al ricorso) non consta l’emissione di alcuna ordinanza con cui il Tribunale ha provveduto all’assegnazione del procedimento, in ogni caso l’abnormità non potrebbe discendere dal fatto che, a seguito della regressione, esso dovesse essere assegnato ad altro Magistrato.

E ciò per la dirimente considerazione che: - per costante giurisprudenza, l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio di norma non vizia il provvedimento che viene emesso, potendo incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice e determinare la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei princìpi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 – 01); - e che la nullità non può essere prospettata con ricorso per cassazione sub specie dell’abnormità (come invece la difesa ha inteso denunciarla: Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 – dep. 2023, G., Rv. 284333 – 01).

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 211/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37700/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 4 aprile 2025 il Tribunale di Palermo ha pronunciato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna per il delitto aggravato di diffamazione, a lei ascritto, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile). 2. Nell’interesse di quest’ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7370/2026 Roma, lì, 24/02/2026 pen.), con il quale è stata denunciata l’abnormità dell’ordinanza resa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Palermo, poiché in violazione degli artt. 25 e 102 Cost., 73-ter (recte: 7-ter) Ord. giud., e la conseguente nullità della sentenza in pari data. Parte ricorrente ha dedotto che, all’esito dell’udienza predibattimentale del 20 giugno 2024, era stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica (in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]); quest’ultimo, all’udienza del 14 marzo 2025 (celebrata dopo precedenti rinvii), ha dichiarato la nullità del detto provvedimento di prosecuzione del giudizio, rinviando all’udienza del 4 aprile 2025; in questa sede, senza che si desse corso alla designazione di un diverso giudice predibattimentale (precostituito per legge), il medesimo Magistrato si sarebbe autonomamente investito di tale funzione, ordinando al Pubblico ministero di produrre il proprio fascicolo; e avrebbe pronunciato la sentenza impugnata, di conseguenza affetta da nullità per violazione degli artt. 25 e 102 Cost. Difatti, la pronuncia sarebbe stata emessa da un «Giudice oggettivamente e soggettivamente non legittimato», a seguito di un provvedimento abnorme che ha determinato una «regressione del processo non consentita» e una situazione di stasi processuale che non può essere rimossa con gli ordinari mezzi di impugnazione; e sarebbe affetto da abnormità strutturale per carenza di potere. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso. Ha rappresentato che: «il giudice dibattimentale deve essere normativamente diverso da quello pre-dibattimentale» (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.); «una volta […] annullato il provvedimento di prosecuzione del giudizio», con la regressione del «processo dalla fase dibattimentale a quella predibattimentale, il giudice dibattimentale» non potrebbe «auto-investirsi della funzione di giudice predibattimentale, esercitando i poteri che sono connaturati a tale funzione», poiché «può conoscere dei fatti penali unicamente nei limiti dell'investitura ricevuta dal giudice predibattimentale» (cfr. requisitoria). Dunque, il provvedimento reso «in carenza dell’investitura[,] che si riceve solo con la trasmissione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'organo titolare del potere di accusa», sarebbe «abnorme, in quanto non inquadrabile nel sistema processuale vigente» (ivi). Non deve tenersi conto della memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputata il 1° febbraio 2026 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del 4 febbraio 2026, ossia quando era già spirato il termine posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. di quindici giorni per le memorie e di cinque giorni per le memorie di replica (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, «provvedimento abnorme» – a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione – «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, […] l’abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U, n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l’abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti»). In sostanza: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»; - «l’abnormità funzionale [è] riscontrabile […] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo » (ivi). 3. Tanto premesso, viene in rilievo l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen., ipotesi in cui il giudizio è introdotto dal pubblico ministero, per l’appunto, con decreto di citazione ex art. 552 s. cod. proc. pen. e non, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen., tramite il decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare (art. 429 cod. proc. pen.). L’udienza di comparizione predibattimentale (c.d. "filtro") è un istituto innovativo per i procedimenti a citazione diretta, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno risponde a più finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie» (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022). L’udienza predibattimentale è stato pure individuata, per quanto qui interessa, quale locus in cui definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, casi in cui sarà pronunciata sentenza di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, «se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative» del procedimento, «il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero» (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.). Anche se il nuovo istituto è modellato sull’udienza preliminare, nei termini appena esposti (cfr. sul punto Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Rv. 286630 – 01), «qualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento», il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale «si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuità̀, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica» (Relazione cit.). In altri termini, nei procedimenti a citazione diretta, rimane ferma l’opzione legislativa di non introdurre per l’attività di filtro una fase distinta, com’è l’udienza preliminare, poiché essa deve compiersi, sia pure nell’ambito di una udienza camerale ad hoc, innanzi al tribunale che poi, sia pure in diversa persona fisica, celebrerà il dibattimento. 4. Tanto premesso, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale del 20 giugno 2024 è stata disposta (dal Tribunale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]) la prosecuzione del giudizio all’udienza del 20 settembre 2024 (innanzi al dott. [OSCURATO:PERSONA]); - (dopo taluni differimenti) all’udienza del 14 marzo 2025 il Tribunale (in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione del 20 giugno 2024, «disponendo la regressione del procedimento alla fase dell’udienza predibattimentale» e ha rinviato all’udienza del 4 aprile 2025 (cfr. verbale dell’udienza del 14 marzo 2025); - a quest’ultima udienza, acquisiti gli atti offerti in produzione, all’esito della discussione ha emesso la sentenza impugnata. 5. Alla luce di quanto esposto sopra, e ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059), non ricorre alcuna abnormità. Al di là dell’erronea qualificazione come «fase» – da parte del Tribunale – dell’udienza di comparizione predibattimentale, non può dubitarsi che la declaratoria di nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., abbia determinato la necessità di provvedere nuovamente a mente dello stesso art. 554-ter poiché il procedimento è regredito allo stato in cui si era compiuto l'atto nullo (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen. «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»; e comma 3: «La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito). Tuttavia, come osservato, l’udienza di comparizione predibattimentale non è, per l’appunto, una fase distinta ma si celebra innanzi al medesimo Tribunale, sia pure in diversa persona fisica, che – qualora si disporrà la prosecuzione – è chiamato a decidere sulla regiudicanda, all’esito del dibattimento. Di conseguenza, nel caso in esame non può ravvisarsi alcuna indebita regressione e tanto meno una stasi del procedimento, definito in una delle modalità contemplate dall’art. 554-ter cit., con sentenza di non luogo a procedere impugnabile nelle forme e nei casi previsti dalla legge. E non ricorre neppure un’abnormità strutturale poiché, dopo la medesima declaratoria di nullità, ha comunque provveduto all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale il Tribunale competente, ossia l’Ufficio investito del relativo potere. Inoltre, al di là del fatto che dal verbale del 4 aprile 2025 trasmesso a questa Corte (cfr. pure all. 3 al ricorso) non consta l’emissione di alcuna ordinanza con cui il Tribunale ha provveduto all’assegnazione del procedimento, in ogni caso l’abnormità non potrebbe discendere dal fatto che, a seguito della regressione, esso dovesse essere assegnato ad altro Magistrato. E ciò per la dirimente considerazione che: - per costante giurisprudenza, l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio di norma non vizia il provvedimento che viene emesso, potendo incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice e determinare la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei princìpi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 – 01); - e che la nullità non può essere prospettata con ricorso per cassazione sub specie dell’abnormità (come invece la difesa ha inteso denunciarla: Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 – dep. 2023, G., Rv. 284333 – 01). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris