CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 07.09.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Bergamo, in data 07.04.2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza ed erronea applicazione nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624 e 628, comma 2, c.p., vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; II) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 27, cornmi 1 e 3, Cost. e agli artt. 132 e 133 c.p. con riferimento all'eccessività della pena irrogata. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno ampiamente motivato circa la mancata riqualificazione dei fatti così come contestati e provati nel delitto di furto, in ragione della coazione fisica esercitata dall'imputato per darsi alla fuga, come desumibile dal video e dai fotogrammi nonché dalle inequivoche dichiarazioni della dipendente (v. pag. 4 della sentenza impugnata). In tal modo, la corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa corte (v. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015 - Rv. 263307 - e n. 10599 del 2:7/09/1985 - Rv. 171042), per il quale la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 c.p., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, ma anche a vincere l'azione del soggetto passivo tendente ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità: la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, nel divincolarsi, in una "vis corporis corpori data" (ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali) o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. Quanto al lamentato vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., va rammentato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello, del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Le censure del secondo motivo, manifestamente infondate, reiterano rilievi compiutamente scrutinati dalla corte territoriale che, correttamente applicando la legge penale, li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. Ed invero, la corte d'appello ha ritenuto di non poter disapplicare la contestata recidiva reiterata, specifica ed inrraquinquennale in ragione della riprovevolezza della condotta per gli innumerevoli precedenti penali per delitti contro il patrimonio nonché della particolare pericolosità dell'imputato ampiamente desumibile dall'incapacità mostrata di far tesoro dalle precedenti esperienze giudiziari e detentive (v. pagg 4 e 5 del provvedimento oggetto di impugnazione). In tal modo, il giudice di secondo grado si è conformato al consolidato orientamento di questa corte (v. Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Rv. 248960 e Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), per il quale - in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. - il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]