CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stato il ricorrente scarcerato, per intervenuta espiazione della pena, il giorno 31 agosto 2025 dall'istituto penitenziario di Rebibbia N.C. a seguito di concessione della liberazione anticipata (vedi certificazione DAP, in atti); [OSCURATO:PERSONA] poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.