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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46892/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/isentte-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso l'ordinanza dell'Il novembre 2021 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione presentata ecterrsi ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 172 cod. pen. l'estinzione della pena a lui inflitta con sentenza definitiva a causa del decorso del tempo.

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza opposta, aveva evidenziato che l'esecuzione della condanna aveva avuto inizio il 31 ottobre 2019, quando il condannato era stato consegnato dalle autorità svizzere a quelle italiane, e che il termine di estinzione della pena doveva decorrere dal 20 aprile 2000, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Genova del 17 novembre 1999.

Pertanto, considerando l'intervenuta rideterminazione della pena, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il termine di cui all'art. 172 cod. pen. doveva ritenersi spirato il 20 aprile 2019.

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha invece evidenziato che l'inizio dell'esecuzione della pena non doveva essere collocato al 31 ottobre 2019, ma a! 25 gennaio 2017, nel momento in cui la Procura della Repubblica presso i! Tribunale di Perugia aveva emesso mandato di arresto europeo, a seguito del fatto che, dall'istanza di grazia presentata dal condannato, era emerso che lo stesso era detenuto in Lussemburgo.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il mandato di arresto europeo, seppur emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 25 gennaio 2017, era stato eseguito solo successivamente.

Habibaj, infatti, in tale data si trovava ristretto in Lussemburgo e, una vo!ta espiata ia pena. era stato arrestato il 18 giugno 2019 in Svizzera per poi essere estradato in Italia.

La procedura di estradizione, quindi, non sarebbe stata eseguita quando il condannato si trovava in Lussemburgo, ma solo successivamente, circostanza che non poteva far decorrere i termini ex art. 172 cod. pen. da! 25 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorrente era pienamente edotto dell'ordine di carcerazione prima del suo articolato percorso procedurale all'estero (essendo stato arrestato in Germania, poi estradato in Grecia e successivamente in Lussembrugo), tuttavia diventa rilevante ed essenziale accertare se la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo fosse stata attivata anche presso le autorità lussemburghesi e quali provvedimenti fossero stati presi dalle medesime autorità (infatti nel 2016 il ricorrente aveva chiesto la grazia).

Atteso che l'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo costituisce atto rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena di cui all'art. 172, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, Sciacca)/è necessario accertare altresì la data in cui il prevenuto era stato scarcerato per espiazione pena in Lussemburgo posto che da questo momento egli si era certamente sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

Tale accertamento, doveva essere effettuato dal giudice dell'esecuzione e, di conseguenza, dovrà essere svolto dal giudice del rinvio a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato, in considerazione degli effetti sostanziali che derivano dall'articolo 172 codice penale.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/isentte-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso l'ordinanza dell'Il novembre 2021 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione presentata ecterrsi ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 172 cod. pen. l'estinzione della pena a lui inflitta con sentenza definitiva a causa del decorso del tempo. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza opposta, aveva evidenziato che l'esecuzione della condanna aveva avuto inizio il 31 ottobre 2019, quando il condannato era stato consegnato dalle autorità svizzere a quelle italiane, e che il termine di estinzione della pena doveva decorrere dal 20 aprile 2000, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Genova del 17 novembre 1999. Pertanto, considerando l'intervenuta rideterminazione della pena, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il termine di cui all'art. 172 cod. pen. doveva ritenersi spirato il 20 aprile 2019. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha invece evidenziato che l'inizio dell'esecuzione della pena non doveva essere collocato al 31 ottobre 2019, ma a! 25 gennaio 2017, nel momento in cui la Procura della Repubblica presso i! Tribunale di Perugia aveva emesso mandato di arresto europeo, a seguito del fatto che, dall'istanza di grazia presentata dal condannato, era emerso che lo stesso era detenuto in Lussemburgo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il mandato di arresto europeo, seppur emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 25 gennaio 2017, era stato eseguito solo successivamente. Habibaj, infatti, in tale data si trovava ristretto in Lussemburgo e, una vo!ta espiata ia pena. era stato arrestato il 18 giugno 2019 in Svizzera per poi essere estradato in Italia. La procedura di estradizione, quindi, non sarebbe stata eseguita quando il condannato si trovava in Lussemburgo, ma solo successivamente, circostanza che non poteva far decorrere i termini ex art. 172 cod. pen. da! 25 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorrente era pienamente edotto dell'ordine di carcerazione prima del suo articolato percorso procedurale all'estero (essendo stato arrestato in Germania, poi estradato in Grecia e successivamente in Lussembrugo), tuttavia diventa rilevante ed essenziale accertare se la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo fosse stata attivata anche presso le autorità lussemburghesi e quali provvedimenti fossero stati presi dalle medesime autorità (infatti nel 2016 il ricorrente aveva chiesto la grazia). Atteso che l'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo costituisce atto rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena di cui all'art. 172, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, Sciacca)/è necessario accertare altresì la data in cui il prevenuto era stato scarcerato per espiazione pena in Lussemburgo posto che da questo momento egli si era certamente sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. Tale accertamento, doveva essere effettuato dal giudice dell'esecuzione e, di conseguenza, dovrà essere svolto dal giudice del rinvio a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato, in considerazione degli effetti sostanziali che derivano dall'articolo 172 codice penale. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a
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