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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 17615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natek a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2015 con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale.

La difesa della ricorrente deduce, con l'unico motivo, violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 4 gennaio 2015.

Il difensore osserva che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 8 gennaio 2015 e s tratta dell'unico atto interruttivo della prescrizione precedente all'inizio del giudizio di appello.

Sostiene, pertanto, che il termine ordinario di prescrizione,' pari ad anni sei, sarebbe stato allungato per effetto di tale atto interruttivo di soli 4 giorni e sarebbe decorso 1'8 gennaio 2021, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 17 gennaio 2023.

Rilevato che all'imputata è stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale e tale circostanza aggravante soggettiva non è stata esclusa dalle sentenze di primo e secondo grado.

Rilevato che si tratta di circostanza ad effetto speciale che determina l'aumento della pena fino alla metà e della quale pertanto deve tenersi conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157 comma 2 cod. proc. pen.

Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni nove e alla data del 17 gennaio 2023, quando fu pronunciata la sentenza di secondo grado, era ben lungi dall'essere decorso.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natek a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2015 con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale. La difesa della ricorrente deduce, con l'unico motivo, violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 4 gennaio 2015. Il difensore osserva che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 8 gennaio 2015 e s tratta dell'unico atto interruttivo della prescrizione precedente all'inizio del giudizio di appello. Sostiene, pertanto, che il termine ordinario di prescrizione,' pari ad anni sei, sarebbe stato allungato per effetto di tale atto interruttivo di soli 4 giorni e sarebbe decorso 1'8 gennaio 2021, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 17 gennaio 2023. Rilevato che all'imputata è stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale e tale circostanza aggravante soggettiva non è stata esclusa dalle sentenze di primo e secondo grado. Rilevato che si tratta di circostanza ad effetto speciale che determina l'aumento della pena fino alla metà e della quale pertanto deve tenersi conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157 comma 2 cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni nove e alla data del 17 gennaio 2023, quando fu pronunciata la sentenza di secondo grado, era ben lungi dall'essere decorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 17615/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris