CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 17 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena com- plessiva di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 24.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 80,8256 di cocaina pari a 530,3 dosi, gr. 197,5 di marijuana pari a 178,6 dosi e gr. 17,8779 di eroina pari a 56,3 dosi). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di moti- vazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, la commisurazione della pena base è stata correttamente giustifi- cata alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali anche specifici (per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), del considerevole quantita- tivo di stupefacenti detenuti, dello strumentario in possesso del Nuccio, della somma di euro 3.310 sequestratagli, ritenuta provento di pregresse cessioni e della diversa tipologia di sostanze detenute. Il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni già formulata dinanzi alla Corte di appello, la quale ha fornito un'adeguata ed esauriente risposta a tutte le doglianze, escludendo la prospettata ipotesi di spaccio meramente "domestico" ed, anzi, sottolineando il carattere continuativo dell'attività illecita e considerandola ben organizzata, di dimensioni tutt'altro che modeste e caratterizzata da un significativo grado di offensività. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposit e ,L genia S rra