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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15739/2026

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fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6535/2017, depositata in data 14/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.

TK3036304701/2012, conil quale l’Amministrazione finanziaria aveva determinato, per l’anno 2007,ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n.633/1972, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 223.604,00), Irap (euro35.993,00) e Iva (euro 130.183,00), oltre interessi e sanzioni.

Inparticolare, nell’atto impositivo l’Ufficio rilevava che la società contribuenteNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026aveva contabilizzato e dichiarato costi relativi ad acquisti di vario tipoeffettuati presso la [OSCURATO:SOCIETA]., in realtà inerenti ad operazioni inesistentie, quindi, indeducibili ex art. 109 t.u.i.r.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che l’azione accertativadell’Ufficio era basata su una serie di elementi che inducevano a ritenereche i rapporti commerciali tra la società contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]fossero fittizi, essendo, tra l’altro, fondati sulla sola contabilizzazione dellefatture, finalizzata a procurare vantaggi fiscali.2.

L’appello proposto dalla società contribuente veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale del Lazio, sulla base di altra pronunciadella CTP di Roma che, avendo accertato l’infondatezza dell’eccezione difittizietà del rapporto commerciale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].,aveva annullato altro avviso di accertamento emesso in relazione all’annod’imposta 2006.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La società contribuente resiste con controricorso.Con ordinanza interlocutoria depositata il 21/01/2026, questa Corte- rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era perfezionata, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore della società controricorrente, risultava non più iscrittanel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, eritenuto opportuno accertare se la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora esistente -rinviava a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramitevisura camerale, se la controricorrente risultasse estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese e, in caso di esito positivo di taleaccertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci dellasocietà contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Preliminarmente va revocata l’ordinanza interlocutoria depositatail 21/01/2026, in quanto dalla visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisitadalla cancelleria ed inserita nel fascicolo informatico, è emerso che lasocietà contribuente è ancora attiva, sicché il contraddittorio deve ritenersiregolarmente instaurato già con il perfezionamento della comunicazione,all’indirizzo pec della predetta società, dell’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Venendo all’esame del ricorso per cassazione, va in primo luogoesaminata l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dallacontroricorrente sulla base dei seguenti due profili: a) il ricorso è statonotificato solo al procuratore domiciliatario in appello e non anche allasocietà contribuente, con conseguente nullità/inesistenza della notifica; b)il ricorso non indica la sede legale della società contribuente, il suo codicefiscale ed il rappresentante legale.2.1 Entrambe le censure sono infondate.2.2 Per quanto attiene all’asserito vizio della notifica del ricorso,correttamente quest’ultimo è stato notificato al solo difensoredomiciliatario in appello, avendo questa Corte statuito che il processotributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagliartt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, a tenore dei quali le notificazioni sonoeseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, inmancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto dellasua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domiciliohanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (Cass. 07/12/2016,n. 25117).2.2.1 In ogni caso, si rileva solo ad abundantiam che i vizi di nullitàdella notifica – tra i quali rientra, ad esempio, secondo quanto statuitodalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 14916/2016,l’ipotesi in cui la notifica del ricorso per cassazione sia stata eseguita aldifensore domiciliatario in primo grado anziché al difensore domiciliatarioNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026in appello – restano sanati, per raggiungimento dello scopo ex art. 156c.p.c., dalla costituzione in giudizio del destinatario: nella specie, lasocietà contribuente si è costituita depositando tempestivo controricorso.2.3 In relazione alle asserite lacune del ricorso per cassazionenell’indicazione della società contribuente, le stesse avrebbero potutodeterminare la nullità dell'atto solo qualora si fossero tradotte inincertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, risolvendosi, altrimenti, inuna mera irregolarità, sanabile ex tunc con la costituzione in giudizio dellasocietà, in persona del suo effettivo legale rappresentante (Cass.02/10/2015, n. 19709).

In generale, questa Corte ha costantementeaffermato che il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art.366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchio sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che lerelative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi diimpugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendosufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esserisultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto delricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, dacui sia agevole identificare con certezza la parte intimata (Cass.28/03/2023, n. 8778; Cass. 07/09/2009, n. 19286).2.3.1 Nel caso di specie, la costituzione, peraltro tempestiva, dellasocietà contribuente, chiaramente identificata sulla base del contenutocomplessivo del ricorso per cassazione e del riferimento alle vicende deigradi di merito del giudizio, fuga ogni eventuale dubbio in ordine allavalidità del ricorso medesimo.3.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 t.u.i.r. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver la CTR attribuito efficacia di giudicato ad una sentenzadella CTP di Roma non divenuta definitiva per la pendenza dell’appelloproposto avverso la stessa, e per non aver considerato che, in ogni caso, ilNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudicato formatosi in relazione ad un periodo d’imposta non opera in viageneralizzata anche per i successivi periodi, salvo che per gli elementicostitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente.

Nellaspecie, invero, la CTR ha erroneamente assegnato effetto preclusivoall’accertamento formatosi su una diversa annualità d’imposta (2006), aldi fuori di qualunque indagine in ordine agli elementi di fatto ed allecaratteristiche di durata dei medesimi, sui quali era stato fondatol’accertamento, comunque non definitivo, operato dalla CTP in diversogiudizio.4.

Il motivo è fondato.4.1 La CTR ha così motivato l’accoglimento dell’appello: «L'appelloappare fondato nella misura in cui la sentenza impugnata ha omesso diconsiderare che vi era già una pronuncia della Commissione tributariaprovinciale di Roma che aveva annullato l'avviso di accertamento da cuiha preso spunto l'accertamento parziale impugnato.

Per sua stessa natural'accertamento parziale trova il suo presupposto da un dato che abbia unasua propria e diretta efficacia probatoria, idoneo a rappresentareimmediatamente il thema probandum.

Ciò sembra escludere la possibilità,per l'accertamento parziale, di avere ad oggetto una maggior pretesaimpositiva fondata su ragionamenti di tipo induttivo o presuntivo.

Quantoda ultimo sostenuto è rafforzato dalla circostanza che era già intervenutala sopra richiamata sentenza che aveva escluso l'esistenza della fittizietàdel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] sulla sola base della lacunosa dimostrazionedei pagamenti, escludendo ogni rilevanza alla assenza delle dichiarazionifiscali tipiche da parte della stessa Società.

Tuttavia, anche a volerconsiderare una ipotesi interpretativa diversa e più orientata a quantosostenuto dalla Amministrazione finanziaria, non appare sostenibile unaccertamento parziale fondato sulle risultanze di un accertamentodichiarato nullo da una precedente pronuncia giurisprudenziale, che haaccertato l'infondatezza della fittizietà del rapporto commerciale tra ilNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggetto ingiunto ed il terzo, facendo cadere così ogni possibilepresunzione ipotizzabile.

Pertanto, per le suesposte motivazioni, l'appellodeve essere accolto».4.2 Da tale motivazione, di non agevole intelligibilità, sembradesumersi che l’accoglimento dell’appello sia stato fondato sul fatto chealtro avviso di accertamento, da cui aveva “preso spunto” l’avviso oggettodel presente giudizio, era stato annullato dalla CTP di Roma, la qualeaveva escluso la fittizietà dei rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e laAlmak [OSCURATO:SOCIETA], quindi, venuto meno il presupposto dell’attoimpugnato nel presente giudizio, non residuerebbe alcuna possibilepresunzione idonea a sorreggere l’accertamento riferito all’anno d’imposta2007.Tuttavia, come rilevato dall’Ufficio ricorrente, il precedente della CTPdi Roma che, in relazione ad altro anno d’imposta, ha annullato l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società contribuente non poteva,di per sé, comportare, con un mero automatismo, l’accoglimento delricorso originario della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamentooggetto del presente giudizio, e ciò non solo in quanto trattavasi dipronuncia del giudice tributario di primo grado non passata in giudicato, equindi priva del valore vincolante tra le medesime parti discendentedall’art. 2909 c.c., ma anche in ragione del fatto che, se anche si fossetrattato di pronuncia definitiva, questa Corte ha ripetutamente sostenutoche, nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti didurata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta qualora,però, si tratti di elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente, e non anche quando emergano fatti non aventi carattere didurata o comunque variabili da periodo a periodo (Cass. 14/06/2025, n.15938; Cass. 03/01/2019, n. 37; Cass. 01/07/2015, n. 13498): nel casoNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026di specie, una siffatta disamina, a prescindere comunque dall’insussistenzadi un giudicato esterno, neppure è stata compiuta dal giudice d’appello.5.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizioed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6535/2017, depositata in data 14/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK3036304701/2012, conil quale l’Amministrazione finanziaria aveva determinato, per l’anno 2007,ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n.633/1972, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 223.604,00), Irap (euro35.993,00) e Iva (euro 130.183,00), oltre interessi e sanzioni. Inparticolare, nell’atto impositivo l’Ufficio rilevava che la società contribuenteNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026aveva contabilizzato e dichiarato costi relativi ad acquisti di vario tipoeffettuati presso la [OSCURATO:SOCIETA]., in realtà inerenti ad operazioni inesistentie, quindi, indeducibili ex art. 109 t.u.i.r.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che l’azione accertativadell’Ufficio era basata su una serie di elementi che inducevano a ritenereche i rapporti commerciali tra la società contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]fossero fittizi, essendo, tra l’altro, fondati sulla sola contabilizzazione dellefatture, finalizzata a procurare vantaggi fiscali.2. L’appello proposto dalla società contribuente veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale del Lazio, sulla base di altra pronunciadella CTP di Roma che, avendo accertato l’infondatezza dell’eccezione difittizietà del rapporto commerciale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].,aveva annullato altro avviso di accertamento emesso in relazione all’annod’imposta 2006.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La società contribuente resiste con controricorso.Con ordinanza interlocutoria depositata il 21/01/2026, questa Corte- rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era perfezionata, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore della società controricorrente, risultava non più iscrittanel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, eritenuto opportuno accertare se la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora esistente -rinviava a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramitevisura camerale, se la controricorrente risultasse estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese e, in caso di esito positivo di taleaccertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci dellasocietà contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Preliminarmente va revocata l’ordinanza interlocutoria depositatail 21/01/2026, in quanto dalla visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisitadalla cancelleria ed inserita nel fascicolo informatico, è emerso che lasocietà contribuente è ancora attiva, sicché il contraddittorio deve ritenersiregolarmente instaurato già con il perfezionamento della comunicazione,all’indirizzo pec della predetta società, dell’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Venendo all’esame del ricorso per cassazione, va in primo luogoesaminata l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dallacontroricorrente sulla base dei seguenti due profili: a) il ricorso è statonotificato solo al procuratore domiciliatario in appello e non anche allasocietà contribuente, con conseguente nullità/inesistenza della notifica; b)il ricorso non indica la sede legale della società contribuente, il suo codicefiscale ed il rappresentante legale.2.1 Entrambe le censure sono infondate.2.2 Per quanto attiene all’asserito vizio della notifica del ricorso,correttamente quest’ultimo è stato notificato al solo difensoredomiciliatario in appello, avendo questa Corte statuito che il processotributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagliartt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, a tenore dei quali le notificazioni sonoeseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, inmancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto dellasua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domiciliohanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (Cass. 07/12/2016,n. 25117).2.2.1 In ogni caso, si rileva solo ad abundantiam che i vizi di nullitàdella notifica – tra i quali rientra, ad esempio, secondo quanto statuitodalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 14916/2016,l’ipotesi in cui la notifica del ricorso per cassazione sia stata eseguita aldifensore domiciliatario in primo grado anziché al difensore domiciliatarioNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026in appello – restano sanati, per raggiungimento dello scopo ex art. 156c.p.c., dalla costituzione in giudizio del destinatario: nella specie, lasocietà contribuente si è costituita depositando tempestivo controricorso.2.3 In relazione alle asserite lacune del ricorso per cassazionenell’indicazione della società contribuente, le stesse avrebbero potutodeterminare la nullità dell'atto solo qualora si fossero tradotte inincertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, risolvendosi, altrimenti, inuna mera irregolarità, sanabile ex tunc con la costituzione in giudizio dellasocietà, in persona del suo effettivo legale rappresentante (Cass.02/10/2015, n. 19709). In generale, questa Corte ha costantementeaffermato che il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art.366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchio sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che lerelative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi diimpugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendosufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esserisultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto delricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, dacui sia agevole identificare con certezza la parte intimata (Cass.28/03/2023, n. 8778; Cass. 07/09/2009, n. 19286).2.3.1 Nel caso di specie, la costituzione, peraltro tempestiva, dellasocietà contribuente, chiaramente identificata sulla base del contenutocomplessivo del ricorso per cassazione e del riferimento alle vicende deigradi di merito del giudizio, fuga ogni eventuale dubbio in ordine allavalidità del ricorso medesimo.3. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 t.u.i.r. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver la CTR attribuito efficacia di giudicato ad una sentenzadella CTP di Roma non divenuta definitiva per la pendenza dell’appelloproposto avverso la stessa, e per non aver considerato che, in ogni caso, ilNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudicato formatosi in relazione ad un periodo d’imposta non opera in viageneralizzata anche per i successivi periodi, salvo che per gli elementicostitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. Nellaspecie, invero, la CTR ha erroneamente assegnato effetto preclusivoall’accertamento formatosi su una diversa annualità d’imposta (2006), aldi fuori di qualunque indagine in ordine agli elementi di fatto ed allecaratteristiche di durata dei medesimi, sui quali era stato fondatol’accertamento, comunque non definitivo, operato dalla CTP in diversogiudizio.4. Il motivo è fondato.4.1 La CTR ha così motivato l’accoglimento dell’appello: «L'appelloappare fondato nella misura in cui la sentenza impugnata ha omesso diconsiderare che vi era già una pronuncia della Commissione tributariaprovinciale di Roma che aveva annullato l'avviso di accertamento da cuiha preso spunto l'accertamento parziale impugnato. Per sua stessa natural'accertamento parziale trova il suo presupposto da un dato che abbia unasua propria e diretta efficacia probatoria, idoneo a rappresentareimmediatamente il thema probandum. Ciò sembra escludere la possibilità,per l'accertamento parziale, di avere ad oggetto una maggior pretesaimpositiva fondata su ragionamenti di tipo induttivo o presuntivo. Quantoda ultimo sostenuto è rafforzato dalla circostanza che era già intervenutala sopra richiamata sentenza che aveva escluso l'esistenza della fittizietàdel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] sulla sola base della lacunosa dimostrazionedei pagamenti, escludendo ogni rilevanza alla assenza delle dichiarazionifiscali tipiche da parte della stessa Società. Tuttavia, anche a volerconsiderare una ipotesi interpretativa diversa e più orientata a quantosostenuto dalla Amministrazione finanziaria, non appare sostenibile unaccertamento parziale fondato sulle risultanze di un accertamentodichiarato nullo da una precedente pronuncia giurisprudenziale, che haaccertato l'infondatezza della fittizietà del rapporto commerciale tra ilNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggetto ingiunto ed il terzo, facendo cadere così ogni possibilepresunzione ipotizzabile. Pertanto, per le suesposte motivazioni, l'appellodeve essere accolto».4.2 Da tale motivazione, di non agevole intelligibilità, sembradesumersi che l’accoglimento dell’appello sia stato fondato sul fatto chealtro avviso di accertamento, da cui aveva “preso spunto” l’avviso oggettodel presente giudizio, era stato annullato dalla CTP di Roma, la qualeaveva escluso la fittizietà dei rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e laAlmak [OSCURATO:SOCIETA], quindi, venuto meno il presupposto dell’attoimpugnato nel presente giudizio, non residuerebbe alcuna possibilepresunzione idonea a sorreggere l’accertamento riferito all’anno d’imposta2007.Tuttavia, come rilevato dall’Ufficio ricorrente, il precedente della CTPdi Roma che, in relazione ad altro anno d’imposta, ha annullato l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società contribuente non poteva,di per sé, comportare, con un mero automatismo, l’accoglimento delricorso originario della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamentooggetto del presente giudizio, e ciò non solo in quanto trattavasi dipronuncia del giudice tributario di primo grado non passata in giudicato, equindi priva del valore vincolante tra le medesime parti discendentedall’art. 2909 c.c., ma anche in ragione del fatto che, se anche si fossetrattato di pronuncia definitiva, questa Corte ha ripetutamente sostenutoche, nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti didurata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta qualora,però, si tratti di elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente, e non anche quando emergano fatti non aventi carattere didurata o comunque variabili da periodo a periodo (Cass. 14/06/2025, n.15938; Cass. 03/01/2019, n. 37; Cass. 01/07/2015, n. 13498): nel casoNumero registro generale 14677/2018Numero sezionale 3827/2026Numero di raccolta generale 15739/2026Data pubblicazione 22/05/2026di specie, una siffatta disamina, a prescindere comunque dall’insussistenzadi un giudicato esterno, neppure è stata compiuta dal giudice d’appello.5. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizioed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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