CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27971/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia resa il 22 maggio 2023 dal Tribunale di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente e dall'orario notturno. In data 30 aprile 2025, sono pervenute conclusioni scritte a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insite nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che i due motivi sollevati (Errata applicazione della legge penale ovvero nullità e/o inefficacia e/o inutilizzabilità dei rilievi effettuati sulla persona dell'imputato, nonché assoluzione perché il fatto non sussiste; errata applicazione della legge penale ovvero eccessiva quantificazione della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché assolutamente generici nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.). Nel caso di specie, in particolare, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). I Giudici di merito hanno evidenziato che nessuna allegazione negli anzidetti sensi è stata proposta dal difensore che si è limitato a doglianze meramente generiche. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giova ricordare che essa è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie (p. 3 sent. app.), sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]