CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 42276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 590-bis, commi 2 e 8, cod. pen., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per anni cinque. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, che, nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudicante ha disposto la revoca della patente di guida per anni cinque, comminata quale sanzione accessoria, ex art. 222, comma 2, cod. strada. Ha aggiunto che analoga sanzione accessoria era già stata revocata all'esito del periodo dì prova per lo stesso fatto, sanzionato dall'art. 186 cod. strada. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. È appena il caso di rilevare che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida consegue ex lege in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato oggetto del presente procedimento, aggravato perché commesso in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 2,57 g/1). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'Illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». Pertanto, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati da elevato stato di ebbrezza, come nel caso di specie. Né assume rilievo la circostanza che il prevenuto abbia già subito un procedimento, in relazione allo stesso fatto, per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello per cui si procede in questa sede. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]