CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto 1--u Procuratori,' [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 11/11/2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2024. In base alla concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, i fatti possono essere così brevemente sintetizzati. Il 28 marzo 2024, all'interno dell'abitazione dell'imputato, ove la persona offesa si trovava in qualità di ospite, tra i due insorgeva un litigio nel corso del quale l'uomo dapprima afferrava la [OSCURATO:PERSONA] stringendola al collo e, quindi, dopo che la donna era riuscita a divincolarsi e aveva raggiunto la finestra per chiedere aiuto, la spingeva sul davanzale, sollevandole le caviglie in modo da farla precipitare dal secondo piano dell'abitazione, mentre le rivolgeva la frase «ti ammazzo». I giudici di merito hanno ritenuto il racconto della persona offesa lineare e attendibile, evidenziando come esso avesse trovato plurimi riscontri esterni. In particolare, le vicine di casa Tofani e Briganti avevano riferito di avere udito le invocazioni di aiuto provenienti dall'abitazione e di avere visto la donna sporgersi .pericolosamente dalla finestra, mentre l'imputato tentava di gettarla nel vuoto. A tali dichiarazioni si aggiungeva la deposizione del coinquilino [OSCURATO:PERSONA], il quale, accorso perché allarmato dalle grida, sfondava la porta del locale e sorprendeva l'imputato nell'atto di stringere il collo della persona offesa. Ulteriori elementi di conferma erano tratti dalla testimonianza del carabiniere intervenuto nell'immediatezza, che aveva trovato la persona offesa seduta sulle scale, tremante e piangente, con una mano sanguinante e con evidenti segni sul collo, nonché dal referto di pronto soccorso del 29 marzo 2024, attestante la presenza di segni compatibili con una compressione al collo e di lesioni alla mano. 2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata, ex art. 606, lett. d),cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603, 143 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a un nuovo esame della persona offesa con l'ausilio di un interprete. Si duole il ricorrente che, a fronte delle difficoltà linguistiche manifestate dalla persona offesa nel corso della sua audizione, la Corte d'appello, investita della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., abbia ritenuto la prova non assolutamente necessaria, senza considerare il rischio concreto che la barriera 2linguistica avesse inficiato la genuinità delle dichiarazioni accusatorie e, con essa, il diritto di difesa dell'imputato a un pieno e corretto contraddittorio; richiama, al riguardo, i principi sanciti dagli artt. 143 cod. proc. pen. e 111, comma 3, Cost., osservando che il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete implica, per specularità, che anche le dichiarazioni accusatorie rese da chi non padroneggia la lingua italiana siano veicolate nel processo in modo chiaro e privo di ambiguità mediante l'ausilio di un interprete, come previsto, per la persona offesa, dall'art. 143-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata, ex art. 606,Iett. c),cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. per la lesione del diritto di difesa per le modalità di svolgimento dell'assistenza dell'interprete durante l'udienza di appello. Il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa, deducendo che la celebrazione dell'udienza di appello con la partecipazione dell'imputato in videocollegamento, a fronte della presenza dell'interprete in aula, con comunicazioni tra i due affidate al contatto telefonico, non avrebbe garantito un'assistenza interpretativa effettiva, determinando l'impossibilità per l'imputato di seguire consapevolmente lo svolgimento dell'udienza e incidendo negativamente sul pieno esercizio delle prerogative difensive. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'animus necandi. La Corte d'appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio sulla base di una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che viziata da erronea applicazione della legge penale con riguardo all'elemento soggettivo; in particolare, la Corte territoriale ha fondato l'affermazione della sussistenza dell'animus necandi su una pluralità di elementi, quali la stretta al collo, la spinta verso la finestra e le minacce verbali. Ha tuttavia riconosciuto che, dopo averla sospinta sul davanzale, l'imputato riportava la persona offesa all'interno della stanza. Tale circostanza, pacifica e non controversa, è stata qualificata come mera prosecuzione della condotta aggressiva e ritenuta priva di rilievo ai fini dell'esclusione dell'intento omicidiario, senza che fosse spiegato in che modo potesse incidere sulla direzione univoca dell'azione verso l'evento morte. La Corte ha quindi omesso di confrontarsi in modo puntuale con la valenza di tale dato fattuale, che appare difficilmente conciliabile con la volontà di provocare la morte per precipitazione. Parimenti, non sono state adeguatamente considerate le incongruenze emerse dalle testimonianze, specificamente segnalate in appello, relative alla durata dell'episodio e alla lingua utilizzata dalla persona offesa, liquidate come irrilevanti e 3giustificate dalla concitazione del momento, senza un più prudente apprezzamento dell'attendibilità complessiva del narrato e delle effettive intenzioni dell'agente. Ne deriva che la condotta ascritta all'imputato, pur connotata da indubbia gravità, non risulta sorretta dall'univoca direzione degli atti verso l'evento morte richiesta dall'art. 56 cod. pen. per la configurabilità del tentativo, sicché, non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del dolo omicidiario, la Corte avrebbe dovuto ricondurre il fatto alla meno grave fattispecie delle lesioni personali. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia, ex art. 606,Iett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 56, comma 3 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria. La Corte d'appello, pur dando atto della circostanza non contestata secondo cui, dopo la fase più acuta dell'aggressione, l'imputato afferrava la persona offesa e la riportava all'interno della stanza, allontanandola dalla finestra, ha qualificato tale condotta come mera prosecuzione dell'azione aggressiva. Tale conclusione è stata tuttavia affermata in modo apodittico, senza un adeguato confronto con la natura dell'atto compiuto. Nel caso di specie, infatti, l'azione di tirare la vittima all'interno della stanza non costituiva prosecuzione dell'intento omicidiario, ma ne rappresentava l'esatto contrario, integrando una condotta positiva idonea a interrompere la sequenza causale e a neutralizzare la situazione di pericolo precedentemente creata. La sentenza impugnata ha invece individuato quale fattore esterno di interruzione della condotta le urla della vittima, che attiravano l'attenzione dei vicini e determinavano l'intervento delle forze dell'ordine. Così argomentando, la Corte territoriale ha disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la desistenza è volontaria anche quando non sia spontanea, ma indotta da ragioni utilitaristiche. Ne consegue che, anche qualora la decisione di interrompere l'azione criminosa fosse stata determinata dalla presa di coscienza delle possibili conseguenze negative, tale scelta avrebbe comunque dovuto essere valutata positivamente ai fini dell'esclusione dell'intento omicidiario. Nulla impediva, infatti, all'imputato, ove effettivamente animato da un irrefrenabile animus necandi, di portare a compimento l'azione spingendo la vittima nel vuoto; egli, invece, compiva una scelta volontaria di segno opposto, riportando la situazione in un contesto di minor pericolo. 3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede la conferma della sentenza impugnata. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev'essere respinto. 2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: «Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. longo, Rv. 251516 - 01). È stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione. 3. Tanto premesso, il primo motivo, con il quale si censura il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a nuovo esame della persona offesa con l'ausilio di un interprete, non è fondato. 5La doglianza muove da una non condivisibile assimilazione tra il diritto dell'imputato all'assistenza linguistica e la posizione della persona offesa che renda dichiarazioni nel processo. L'art. 143 cod. proc. pen. riconosce, infatti, all'imputato che non conosca la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, affinché possa comprendere l'accusa, seguire lo svolgimento del procedimento e partecipare consapevolmente alla propria difesa. È dunque rispetto all'imputato, e non rispetto alla persona offesa, che la norma configura un diritto soggettivo all'interprete, funzionale a consentirgli anche la comprensione delle dichiarazioni accusatorie rese da altri soggetti processuali. Diverso è il profilo, rimesso alla valutazione del giudice, della necessità di assicurare, in concreto, la corretta assunzione della prova dichiarativa resa da persona alloglotta. Sotto tale aspetto, tuttavia, la mancata nomina di un interprete alla persona offesa non determina, di per sé, l'inutilizzabilità o la nullità della prova dichiarativa, occorrendo verificare se, nel caso concreto, le eventuali difficoltà linguistiche abbiano inciso sulla comprensibilità e affidabilità del narrato. In questa prospettiva, è stato affermato che la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, Rv. 279276 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa ha, anzitutto, rilevato che l'esigenza di una nuova audizione della persona offesa con l'assistenza di un interprete era stata prospettata soltanto nel giudizio di appello, mentre nel corso del giudizio di primo grado non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso, pur essendo stato disposto un rinvio per la prosecuzione dell'istruttoria in ragione della necessità, emersa per l'esame di altri testi, di procedere con l'ausilio di un interprete. La Corte di appello ha, inoltre, dato conto, con motivazione immune da vizi logici, delle ragioni per le quali la rinnovazione istruttoria non era necessaria ai fini della decisione, osservando che la persona offesa era stata regolarmente esaminata all'udienza del 30 settembre 2024, alla presenza della difesa, che aveva potuto interloquire e rivolgerle domande, e che le difficoltà lin§uistiche richiamate dall'appellante in termini generici, consistenti in alcuni «non capisco» pronunciati durante l'esame, non avevano compromesso la chiarezza complessiva della narrazione, risultata, nei suoi aspetti centrali, lineare e coerente. La valutazione di superfluità della rinnovazione risulta, poi, rafforzata dalla presenza di plurimi riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazioni delle vicine di casa, dalla deposizione del coinquilino accorso nell'immediatezza, dalle condizioni in cui la donna era stata rinvenuta dal carabiniere intervenuto e dalla documentazione sanitaria 6e fotografica acquisita. La richiesta difensiva, pertanto, non indicava un effettivo deficit conoscitivo tale da impedire la decisione allo stato degli atti, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione di una prova già assunta nel contraddittorio delle parti. La conclusione è conforme al carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti, alle quali incombe soltanto l'onere di allegare le ragioni della richiesta, ma presuppone una valutazione del giudice circa l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; non può, pertanto, essere utilmente sollecitata una rinnovazione meramente esplorativa o funzionale a una rivalutazione critica del materiale probatorio già acquisito, poiché ciò si porrebbe in contrasto con la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio (Sez. 1, n. 320 del 17/12/1991, dep. 15/01/1992, P.G. in proc. Sacco ed altri, Rv. 191099). Nel medesimo senso si pone il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice di secondo grado, di disporre la rinnovazione, è quindi subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro la predetta presunzione - di non essere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presenti nell'incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01). L'esercizio di tale potere, inoltre, è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato» (Sez. 1, n. 27827 del 13/06/2025, Z., Rv. 288337 - 01, in motivaz.). 4. Il secondo motivo, relativo alla dedotta lesione del diritto di difesa per le modalità di assistenza dell'interprete nel corso dell'udienza di appello, è parimenti infondato. Dagli atti non emerge che, nel corso dell'udienza di appello, la difesa abbia formulato obiezioni in ordine alle modalità con le quali l'imputato, collegato da remoto, era assistito dall'interprete presente in aula e posto in comunicazione telefonica con lui. La deduzione difensiva resta, pertanto, priva della necessaria concretezza, poiché non indica quali specifiche attività difensive siano state impedite o compromesse, né chiarisce in che modo le modalità di comunicazione abbiano inciso sull'effettiva possibilità dell'imputato di seguire l'udienza e di interloquire con il difensore. In assenza di un concreto e specifico pregiudizio allegato dalla difesa, la censura si risolve nella mera prospettazione astratta di una lesione del diritto di difesa, enunciata in termini del tutto ipotetici e sganciata dall'indicazione delle effettive 7ricadute che la dedotta irregolarità avrebbe prodotto sul corretto esercizio delle prerogative difensive. 5. Il terzo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e si deduce l'insussistenza dell'animus necandi, è infondato. La Corte territoriale, muovendo da una ricostruzione dei fatti conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha valorizzato, con motivazione coerente e priva di manifeste illogicità, la complessiva dinamica dell'azione: l'imputato, dapprima, stringeva la persona offesa al collo; quindi, dopo che la donna era riuscita a liberarsi e a raggiungere la finestra per chiedere aiuto, la spingeva sul davanzale, sollevandole le caviglie in modo da farla precipitare dal secondo piano dell'abitazione, mentre le rivolgeva la frase «ti ammazzo»; infine, l'azione violenta proseguiva all'interno dell'abitazione, sino all'intervento del coinquilino, che sorprendeva l'imputato nell'atto di stringere nuovamente il collo della donna. In tale contesto, la circostanza che l'imputato abbia riportato la persona offesa all'interno della stanza dopo averla sospinta sul davanzale non è stata illogicamente svalutata, ma è stata letta dalla Corte di merito all'interno della sequenza complessiva dell'aggressione, e non come indice dell'abbandono dell'intento omicidiario. La condotta, infatti, non si era arrestata in quel momento, poiché l'azione violenta era proseguita all'interno dell'abitazione sino all'intervento del coinquilino, che sorprendeva l'imputato mentre stringeva nuovamente il collo della donna. La censura difensiva, nel valorizzare isolatamente il solo segmento del rientro nella stanza, sollecita una lettura parcellizzata del fatto e non si confronta con la motivazione complessiva della sentenza impugnata, né con gli elementi valorizzati dai giudici di merito ai fini della direzione univoca degli atti verso l'evento morte, quanto meno nella forma del dolo eventuale. La valutazione della Corte territoriale si pone, del resto, in linea con il principio secondo cui l'idoneità e la direzione non equivoca degli atti, nonché l'elemento soggettivo del delitto tentato, devono essere apprezzati con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione concreta in cui l'agente operava e alle modalità dell'azione, senza che possa attribuirsi valore decisivo, in senso contrario, al solo mancato verificarsi dell'evento o a segmenti successivi della condotta letti isolatamente. Nel caso in esame, il giudizio sull'animus necandi è stato correttamente fondato non su un singolo dato, ma sul complesso degli indici valorizzati dai giudici di merito: la stretta al collo, la successiva spinta della vittima sul davanzale di una finestra posta al secondo piano, il sollevamento delle caviglie in modo da determinarne la precipitazione nel vuoto, la contestuale frase «ti ammazzo» e la prosecuzione dell'aggressione anche dopo il rientro della donna all'interno dell'abitazione. 8Si tratta di elementi che, valutati unitariamente, rendono immune da vizi logici la conclusione secondo cui la condotta era oggettivamente idonea e univocamente diretta a cagionare la morte della persona offesa, nella consapevole accettazione della possibile verificazione dell'evento. Né assume rilievo dirimente l'argomento secondo cui l'imputato, ove realmente intenzionato a uccidere, avrebbe potuto portare immediatamente a compimento la precipitazione della vittima, poiché la disponibilità di modalità alternative o ulteriormente efficaci di aggressione non elide la valenza omicidiaria della condotta concretamente posta in essere, quando questa, per le sue caratteristiche, abbia già esposto la vittima a un pericolo attuale e concreto di morte. 6. Anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato, con argomentazione logica e aderente alle risultanze processuali, che il rientro della persona offesa all'interno della stanza non era espressione di una libera e autonoma determinazione dell'agente di interrompere l'azione criminosa, ma si inseriva in una sequenza aggressiva proseguita senza soluzione di continuità e interrotta soltanto dall'intervento di terzi, allettati dalle urla della vittima. Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che vi fosse stata una volontaria interruzione dell'azione prima dell'esaurimento della condotta tipica tentata, valorizzando la prosecuzione dell'aggressione e l'intervento del coinquilino quale fattore determinante nell'arresto della sequenza criminosa. Tale conclusione è coerente con il principio secondo cui la desistenza può avere luogo soltanto nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01). Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, in difetto di domanda di liquidazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e P.Q.MCosì deciso il 01 aprile 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ppo Casa CORTE SUPREMA Di CASSAZIOSE CJirs2: Segizt_Egri3-g. DepOSitata in Carv.:,‘elteria oggi .............. ..... 24:e Rorn • IUDIZIARIu FUNZIONAit fVJD TARIO ILFuNzIo RT