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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 39712/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/12/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Firenze in data 23/12/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una bracciale d'oro.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (segnatamente vizio della c.d.

"motivazione apparente" per omesso iter argomentativo del giudice d'appello quanto alla decisione adottata), è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'assenza di qualsiasi concreto segno di resipiscenza del prevenuto, al comportamento processuale dello stesso (caratterizzato da contegno mendace e dall'assenza di confessione), alla gravità dei fatti e al valore dell'oggetto ricettato, nonché ai danni patiti dalla p.o. e alla cattiva conservazione del bene (un prezioso avente valore di euro 3050,00)]; considerato, peraltro, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/12/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Firenze in data 23/12/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una bracciale d'oro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (segnatamente vizio della c.d. "motivazione apparente" per omesso iter argomentativo del giudice d'appello quanto alla decisione adottata), è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'assenza di qualsiasi concreto segno di resipiscenza del prevenuto, al comportamento processuale dello stesso (caratterizzato da contegno mendace e dall'assenza di confessione), alla gravità dei fatti e al valore dell'oggetto ricettato, nonché ai danni patiti dalla p.o. e alla cattiva conservazione del bene (un prezioso avente valore di euro 3050,00)]; considerato, peraltro, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris