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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44264/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di rapina), deducendo l'erronea applicazione della legge per il diniego delle attenuanti generiche e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e all'aumento della pena operato per la recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, numerosi e gravi, e non ha valorizzato la confessione perché intervenuta quando egli era "ormai attinto da schiaccianti indizi di reità".

In tal modo il Collegio d'appello si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691). 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Nel ritenere che la somma di euro 150,00 non fosse irrisoria e che non rilevasse la capacità del soggetto passivo, la Corte del merito si è uniformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Questa Corte (Sez. 5, n. 34310 del 19/1/2015, Rv. 265669) ha precisato che, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 4, cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche.

Le condizioni economiche della persona offesa, quindi, possono rilevare al fine non dell'applicazione dell'attenuante de qua ma del suo mancato riconoscimento, pur a fronte di un danno di speciale tenuità. 2 97( 2.3 Deve infine rilevarsi che la recidiva è stata riconosciuta perché il nuovo reato è stato ritenuto manifestazione della maggiore pericolosità del reo, "protagonista di una carriera criminale senza sostanziale soluzione di continuità, estrinsecatasi tra l'altro nella commissione di gravi e non risalenti reati (una estorsione nel 2008, una rapina del 2009, una condanna per droga nel 2014), oltre all'evasione dalla Comunità commessa appena nel 2020)".

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, avendo la Corte territoriale fondato l'aumento per la recidiva sui precedenti dell'imputato e sulla sua maggiore pericolosità, palesata dal nuovo reato.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli essini D'Agostini , e , - 2.)2 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di rapina), deducendo l'erronea applicazione della legge per il diniego delle attenuanti generiche e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e all'aumento della pena operato per la recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, numerosi e gravi, e non ha valorizzato la confessione perché intervenuta quando egli era "ormai attinto da schiaccianti indizi di reità". In tal modo il Collegio d'appello si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691). 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. Nel ritenere che la somma di euro 150,00 non fosse irrisoria e che non rilevasse la capacità del soggetto passivo, la Corte del merito si è uniformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. Questa Corte (Sez. 5, n. 34310 del 19/1/2015, Rv. 265669) ha precisato che, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 4, cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. Le condizioni economiche della persona offesa, quindi, possono rilevare al fine non dell'applicazione dell'attenuante de qua ma del suo mancato riconoscimento, pur a fronte di un danno di speciale tenuità. 2 97( 2.3 Deve infine rilevarsi che la recidiva è stata riconosciuta perché il nuovo reato è stato ritenuto manifestazione della maggiore pericolosità del reo, "protagonista di una carriera criminale senza sostanziale soluzione di continuità, estrinsecatasi tra l'altro nella commissione di gravi e non risalenti reati (una estorsione nel 2008, una rapina del 2009, una condanna per droga nel 2014), oltre all'evasione dalla Comunità commessa appena nel 2020)". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, avendo la Corte territoriale fondato l'aumento per la recidiva sui precedenti dell'imputato e sulla sua maggiore pericolosità, palesata dal nuovo reato. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli essini D'Agostini , e , - 2.)2 D
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