CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13285/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 043LQFU ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti in esame, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), tale non essendo stata ritenuta l'asserita "collaborazione" dell'imputato, atteso che le dichiarazioni rese da costui sono state ritenute del tutto generiche perché non accompagnate dall'indicazione di elementi concreti, e, quindi, non sono suscettibili di alcuna verifica, né, comunque, sono state ritenute indicative di un ripensamento della propria condotta, e considerando, inoltre, quale elemento ostativo, la sussistenza di precedenti penali specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03